Art. 5
         Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale

  1.  L'autorizzazione  integrata  ambientale rilasciata ai sensi del
presente  decreto  deve  includere  tutte  le  misure  necessarie per
soddisfare  i  requisiti  di  cui  agli  articoli  3  e  6 al fine di
conseguire  un  livello  elevato  di protezione dell'ambiente nel suo
complesso.
  2.  L'autorizzazione  integrata  ambientale  deve  includere valori
limite   di   emissione   fissati  per  le  sostanze  inquinanti,  in
particolare  quelle  elencate  nell'allegato  III, che possono essere
emesse  dall'impianto  interessato  in  quantita'  significativa,  in
considerazione  della  loro  natura,  e  delle  loro potenzialita' di
trasferimento  dell'inquinamento  da un elemento ambientale all'altro
(acqua,  aria  e  suolo),  nonche'  i  valori  limite  di emissione e
immissione  sonora  ai  sensi  della  vigente normativa in materia di
inquinamento  acustico.  I  valori  limite di emissione fissati nelle
autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di
quelli  fissati  dalla  vigente  normativa  nazionale o regionale. Se
necessario,  l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori
disposizioni  che  garantiscono la protezione del suolo e delle acque
sotterranee,  le  opportune  disposizioni per la gestione dei rifiuti
prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico.
Se  del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o
sostituiti  con  parametri  o  misure  tecniche  equivalenti. Per gli
impianti  di  cui  al  punto  6.6 dell'allegato I, i valori limite di
emissione  tengono  conto  delle  modalita'  pratiche  adatte  a tali
categorie di impianti nonche' dei costi e dei benefici.
  3.  Fatto  salvo  l'articolo  6,  i  valori  limite di emissione, i
parametri  e  le  misure  tecniche  equivalenti  di cui al comma 2 si
basano  sulle  migliori  tecniche  disponibili,  senza  l'obbligo  di
utilizzare  una  tecnica  o  una  tecnologia specifica, tenendo conto
delle  caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua
ubicazione  geografica  e  delle  condizioni locali dell'ambiente. In
tutti  i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni
per  ridurre  al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso
le   frontiere  e  garantiscono  un  elevato  livello  di  protezione
dell'ambiente nel suo insieme.
  4.  L'autorita'  competente  rilascia l'autorizzazione nel rispetto
delle  linee  guida  di cui all'articolo 3, comma 2, e del decreto di
cui al comma 3 dello stesso articolo.
  5.  L'autorizzazione  integrata  ambientale  contiene gli opportuni
requisiti   di   controllo   delle   emissioni,  che  specificano  la
metodologia  e  la  frequenza  di  misurazione,  nonche'  la relativa
procedura  di  valutazione,  in  conformita'  a quanto disposto dalla
vigente   normativa  in  materia  ambientale,  nonche'  l'obbligo  di
comunicare  all'autorita' competente i dati necessari per verificarne
la   conformita'   alle   condizioni   di  autorizzazione  ambientale
integrata.  Per  gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato 1, le
misure  di  cui  al  presente  comma possono tenere conto dei costi e
benefici.
  6.   L'autorizzazione   integrata  ambientale  contiene  le  misure
relative  alle  condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in
particolare  per  le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le
emissioni   fuggitive,   per  i  malfunzionamenti,  e  per  l'arresto
definitivo  dell'impianto.  Le  disposizioni  di  cui  al  successivo
articolo 8 non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la
funzionalita'  degli  impianti  alle prescrizioni dell'autorizzazione
integrata ambientale. Per gli impianti assoggettati alla direttiva n.
96/82 CE, le prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione
dei   rischi   di   incidenti  rilevanti  stabilite  dalla  autorita'
competente   ai   sensi  della  normativa  di  recepimento  di  detta
direttiva, sono riportate nell'autorizzazione integrata ambientale.
  7.  L'autorizzazione  integrata  ambientale  puo'  contenere  altre
condizioni   specifiche  ai  fini  del  presente  decreto,  giudicate
opportune dall'autorita' competente.
 
           Nota all'art. 5:
            -    Per quanto  riguarda la  direttiva 96/82/CE  si veda
          nelle note all'art. 4.