Art. 8 Modifica degli impianti da parte dei gestori 1. Il gestore comunica all'autorita' competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 2, comma 1, numero 10. L'autorita' competente, in caso di esclusione dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni. 2. Alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 1 si applica il disposto dell'articolo 7, comma 3.