Art. 8
            Modifica degli impianti da parte dei gestori

  1.  Il  gestore  comunica  all'autorita'  competente  le  modifiche
progettate  dell'impianto,  come  definite  dall'articolo 2, comma 1,
numero  10.  L'autorita'  competente,  in  caso  di  esclusione dalla
procedura   di  valutazione  d'impatto  ambientale,  ove  lo  ritenga
necessario,  aggiorna  l'autorizzazione  integrata  ambientale  o  le
relative condizioni.
  2.  Alle  autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 1 si applica
il disposto dell'articolo 7, comma 3.