Art. 9 Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale 1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne da' comunicazione all'autorita' competente. 2. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1 il gestore trasmette all'autorita' competente e ai comuni interessati, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. L'autorita' competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 6. L'autorita' competente accerta, anche tramite le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, la regolarita' delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonche' il rispetto dei valori limite di emissione. 3. Le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e, ove non istituite, gli organismi di controllo individuati dall'autorita' competente, effettuano, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie del proprio bilancio, ispezioni periodiche sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto al fine di verificare che: a) il gestore rispetti, nel suo impianto, le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale; b) il gestore abbia informato regolarmente l'autorita' competente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto e tempestivamente in caso di inconvenienti o incidenti che incidano in modo significativo sull'ambiente. 4. In caso di ispezione, il gestore deve fornire all'autorita' ispettiva tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi ispezione relativa all'impianto, per prelevare campioni e raccogliere qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento dei loro compiti, ai fini del presente decreto. 5. Gli esiti delle ispezioni debbono essere comunicati all'autorita' competente, indicando le situazioni di non rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5, lettere a) e b). 6. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorita' competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 4, comma 6, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39. 7. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorita' competente procede secondo la gravita' delle infrazioni: a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarita'; b) alla diffida e contestuale sospensione della attivita' autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute ovvero per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute ovvero per l'ambiente.
Nota all'art. 9: - Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, reca: "Attuazione della direttiva n. 90/313/CEE, concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia di ambiente".