Art. 9
 Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale

  1.   Il  gestore,  prima  di  dare  attuazione  a  quanto  previsto
dall'autorizzazione   integrata   ambientale,  ne  da'  comunicazione
all'autorita' competente.
  2.  Entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1 il gestore
trasmette  all'autorita'  competente  e ai comuni interessati, i dati
relativi  ai  controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione
integrata  ambientale. L'autorita' competente provvede a mettere tali
dati  a  disposizione  del pubblico tramite gli uffici individuati ai
sensi dell'articolo 4, comma 6. L'autorita' competente accerta, anche
tramite   le  agenzie  regionali  e  provinciali  per  la  protezione
dell'ambiente,  la  regolarita'  delle  misure  e  dei dispositivi di
prevenzione  dell'inquinamento  nonche' il rispetto dei valori limite
di emissione.
  3.   Le   agenzie   regionali   e  provinciali  per  la  protezione
dell'ambiente  e,  ove  non  istituite,  gli  organismi  di controllo
individuati  dall'autorita' competente, effettuano, nell'ambito delle
disponibilita' finanziarie del proprio bilancio, ispezioni periodiche
sugli  impianti  autorizzati ai sensi del presente decreto al fine di
verificare che:
a) il   gestore   rispetti,   nel   suo   impianto,   le   condizioni
   dell'autorizzazione integrata ambientale;
b) il gestore abbia informato regolarmente l'autorita' competente dei
   risultati  della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto
   e  tempestivamente  in  caso  di  inconvenienti  o  incidenti  che
   incidano in modo significativo sull'ambiente.
  4.  In  caso  di  ispezione,  il gestore deve fornire all'autorita'
ispettiva   tutta  l'assistenza  necessaria  per  lo  svolgimento  di
qualsiasi  ispezione  relativa all'impianto, per prelevare campioni e
raccogliere  qualsiasi  informazione  necessaria allo svolgimento dei
loro compiti, ai fini del presente decreto.
  5.   Gli   esiti   delle   ispezioni   debbono   essere  comunicati
all'autorita'  competente,  indicando  le  situazioni di non rispetto
delle prescrizioni di cui al comma 5, lettere a) e b).
  6.  I  risultati  del  controllo  delle  emissioni, richiesti dalle
condizioni  dell'autorizzazione  integrata  ambientale  e in possesso
dell'autorita'  competente,  devono  essere  messi a disposizione del
pubblico,  tramite l'ufficio individuato all'articolo 4, comma 6, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n. 39.
  7.  In  caso  di  inosservanza  delle  prescrizioni autorizzatorie,
l'autorita' competente procede secondo la gravita' delle infrazioni:
a) alla  diffida,  assegnando un termine entro il quale devono essere
   eliminate le irregolarita';
b) alla diffida e contestuale sospensione della attivita' autorizzata
   per  un  tempo  determinato,  ove  si  manifestino  situazioni  di
   pericolo per la salute ovvero per l'ambiente;
c) alla   revoca  dell'autorizzazione  integrata  ambientale  e  alla
   chiusura  dell'impianto,  in  caso  di  mancato  adeguamento  alle
   prescrizioni  imposte  con  la  diffida  e  in  caso  di reiterate
   violazioni  che  determinino situazioni di pericolo e di danno per
   la salute ovvero per l'ambiente.
 
           Nota all'art. 9:
            -  Il  decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, reca:
          "Attuazione della   direttiva n.   90/313/CEE,  concernente
          la  liberta'    di  accesso alle informazioni in materia di
          ambiente".