Art. 2.
  1.  Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
17  giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto  1999,  n.  269,  relativo  alla  partecipazione  di personale
militare alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia, e' prorogato fino
al 30 novembre 1999.
  2.  Al  personale  di  cui  al comma 1 si applicano le disposizioni
previste  dall'articolo  2,  commi  2  e  2-bis, del decreto-legge 17
giugno  1999,  n.  180,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 1999, n. 269.