Art. 2. 1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, relativo alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia, e' prorogato fino al 30 novembre 1999. 2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269.