Art. 3.
  1.  Per  le finalita' previste dalla risoluzione ONU n. 1264 del 15
settembre  1999,  e' autorizzata, a decorrere dal 20 settembre 1999 e
fino  al  30  novembre  1999,  la partecipazione di un contingente di
seicento militari alla missione di pace a Timor Est.
  2.  Al  personale di cui al comma 1 e' attribuito, in aggiunta allo
stipendio  ovvero  alla  paga  e ad altri assegni a carattere fisso e
continuativo,  con  decorrenza  dalla data di entrata nei territori o
nelle  acque territoriali dell'Indonesia e dell'Australia e fino alla
data di uscita dagli stessi e comunque non oltre il 30 novembre 1999,
il  trattamento  di  missione all'estero previsto dal regio decreto 3
giugno  1926,  n. 941, con corresponsione dell'indennita' di missione
ridotta  all'80  per  cento  per  tutta  la  durata  del  periodo. Si
applicano  in  materia  di  trattamento  assicurativo le disposizioni
previste   dalla   legge   18  maggio  1982,  n.  301,  e  successive
modificazioni.
  3. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato
a  prestare  servizio  perche'  in  stato  di  prigionia  o disperso,
continua   ad   essere   attribuito   il   trattamento  economico  ed
assicurativo  di  cui  al  comma  2, nonche' lo stipendio e gli altri
assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato
di  prigionia  o  quale  disperso e' computato per intero ai fini del
trattamento  di pensione e non determina detrazioni di anzianita'. In
caso di decesso per causa di servizio connesso all'espletamento della
missione  di  cui al presente articolo, si applica l'articolo 3 della
legge  3  giugno 1981, n. 308. In caso di invalidita' per la medesima
causa,  si  applicano  le  norme  in materia di pensione privilegiata
ordinaria  di  cui  al  testo  unico  delle  norme sul trattamento di
quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello Stato, approvato
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092.  I  trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidita'
si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2, nonche' con la
speciale  elargizione  e  con  l'indennizzo  privilegiato aeronautico
previsti,  rispettivamente,  dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal
regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5
agosto 1927, n. 1835, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.
  4.  Al personale militare di cui al presente articolo si applica il
codice  penale  militare  di  pace.  Foro  competente e' il tribunale
militare  di  Roma.  Allo  stesso personale, ai fini del rilascio del
passaporto  di  servizio,  non  si applica l'articolo 3, primo comma,
lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185.