Art. 4. 1. All'onere derivante dall' attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 37.029 milioni si provvede: quanto a lire 30.048 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; quanto a lire 6.981 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell' ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 4.036 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; per lire 1.300 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; per lire 370 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per lire 1.275 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'. 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 47.872 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 45.673 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per lire 2.199 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. 3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 19.952 milioni si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.