Art. 4.
  1.  All'onere  derivante dall' attuazione dell'articolo 1, valutato
in  lire 37.029 milioni si provvede: quanto a lire 30.048 milioni, ai
sensi  dell'articolo  1,  comma  63, della legge 28 dicembre 1995, n.
549;  quanto  a lire 6.981 milioni, mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1999-2001,  nell'  ambito  dell'unita'  previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
1999,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando  per lire 4.036 milioni
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
per  lire  1.300  milioni  l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica; per lire 370
milioni  l'accantonamento  relativo  al  Ministero della difesa e per
lire  1.275  milioni  l'accantonamento  relativo  al  Ministero della
sanita'.
  2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in
lire  47.872  milioni  si  provvede mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
1999,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando per lire 45.673 milioni
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per lire
2.199 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
  3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in
lire  19.952  milioni si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  4.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.