Art. 10. Entrata in vigore 1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 settembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Piazza, Ministro per la funzione pubblica Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Scognamiglio Pasini, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: D iliberto Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999 Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 27
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 20, comma 4, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n. 50, si veda nelle note alle premesse.