Art. 2.
                              Competenza
  1. I  provvedimenti concernenti  pensioni, assegni e  indennita' di
guerra sono  attribuiti alla competenza dei  Dipartimenti provinciali
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  2. Restano attribuite alla direzione centrale degli uffici locali e
dei servizi  del Tesoro  le competenze in  materia di  provvidenze in
favore  dei  perseguitati politici  e  degli  internati in  campi  di
sterminio K.Z., nonche' la definizione  dei ricorsi gerarchici di cui
all'articolo 7.