Art. 2. Competenza 1. I provvedimenti concernenti pensioni, assegni e indennita' di guerra sono attribuiti alla competenza dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Restano attribuite alla direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro le competenze in materia di provvidenze in favore dei perseguitati politici e degli internati in campi di sterminio K.Z., nonche' la definizione dei ricorsi gerarchici di cui all'articolo 7.