Art. 3.
               Aggravamento della invalidita' di guerra
          e accertamento della inabilita' a proficuo lavoro
  1. Le istanze  di aggravamento dell'invalidita' di  guerra e quelle
in cui il diritto alla  pensione sia subordinato alla sussistenza del
requisito  della  inabilita' a  proficuo  lavoro  sono presentate  al
competente Dipartimento provinciale del  tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica, corredate  da un  certificato medico  o da
altra    documentazione     sanitaria    attestante    l'aggravamento
dell'infermita'  che  da'  titolo  a  pensione,  ovvero  riconosciuta
dipendente da causa di servizio di  guerra, o che attesti lo stato di
inabilita' del richiedente.