Art. 3. Aggravamento della invalidita' di guerra e accertamento della inabilita' a proficuo lavoro 1. Le istanze di aggravamento dell'invalidita' di guerra e quelle in cui il diritto alla pensione sia subordinato alla sussistenza del requisito della inabilita' a proficuo lavoro sono presentate al competente Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, corredate da un certificato medico o da altra documentazione sanitaria attestante l'aggravamento dell'infermita' che da' titolo a pensione, ovvero riconosciuta dipendente da causa di servizio di guerra, o che attesti lo stato di inabilita' del richiedente.