Art. 4.
          Adempimenti delle Commissioni mediche di verifica
  1.  La Commissione  medica di  verifica competente  per territorio,
eseguiti  gli accertamenti  sanitari, trasmette  copia autentica  del
verbale di visita collegiale  al Dipartimento provinciale del tesoro,
del  bilancio  e della  programmazione  economica  per i  conseguenti
provvedimenti, da  notificarsi, secondo  le modalita'  previste dalla
legge.