Art. 4. Adempimenti delle Commissioni mediche di verifica 1. La Commissione medica di verifica competente per territorio, eseguiti gli accertamenti sanitari, trasmette copia autentica del verbale di visita collegiale al Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per i conseguenti provvedimenti, da notificarsi, secondo le modalita' previste dalla legge.