Art. 5.
       Trattamento di cui alla tabella G spettante alle vedove
   e agli orfani dell'invalido dalla seconda all'ottava categoria
  1. Su  istanza di  parte, debitamente documentata,  il Dipartimento
provinciale  del   tesoro,  del   bilancio  e   della  programmazione
economica,  previo  parere  favorevole della  Commissione  medica  di
verifica, in  ordine alla dipendenza  da causa di guerra  della morte
dell'invalido, provvede a  liquidare i maggiori benefici  di cui alla
tabella G,  allegata al  decreto del  Presidente della  Repubblica 23
dicembre 1978, n.  915, a decorrere dal giorno  successivo alla morte
del dante causa se l'istanza  e' presentata entro l'anno dalla morte,
ovvero  dal   primo  giorno   del  mese   successivo  alla   data  di
presentazione della domanda  se questa e' presentata  oltre l'anno ma
entro il termine perentorio di cinque anni dalla data del decesso del
dante causa.
 
           Nota all'art. 5:
            Il testo della tabella G, allegata al citato decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e' il seguente:
             "Trattamento annuo spettante ai congiunti dei caduti
          ___________________________________________________________
                                     |            Importo annuo
                Soggetti di diritto  |_______________________________
                                     |   Dal 1 gennaio        Dal 1 g
                                     |       1985                  19
          ___________________________|_______________________________
          Tabella G - Vedove ed orfani
           minorenni Orfani maggiorenni
           inabili in stato di disagio
           economico                      1.596.180             2.419