Art. 5. Trattamento di cui alla tabella G spettante alle vedove e agli orfani dell'invalido dalla seconda all'ottava categoria 1. Su istanza di parte, debitamente documentata, il Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere favorevole della Commissione medica di verifica, in ordine alla dipendenza da causa di guerra della morte dell'invalido, provvede a liquidare i maggiori benefici di cui alla tabella G, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, a decorrere dal giorno successivo alla morte del dante causa se l'istanza e' presentata entro l'anno dalla morte, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se questa e' presentata oltre l'anno ma entro il termine perentorio di cinque anni dalla data del decesso del dante causa.
Nota all'art. 5: Il testo della tabella G, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e' il seguente: "Trattamento annuo spettante ai congiunti dei caduti ___________________________________________________________ | Importo annuo Soggetti di diritto |_______________________________ | Dal 1 gennaio Dal 1 g | 1985 19 ___________________________|_______________________________ Tabella G - Vedove ed orfani minorenni Orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico 1.596.180 2.419