Art. 6. Procedura di revoca 1. Nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, i provvedimenti con i quali siano stati conferiti pensioni o assegni di guerra, anche se emanati da altri organi, possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati da parte del competente Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero dalla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro, previo parere della Commissione medica superiore per gli aspetti tecnicosanitari. 2. La revoca per dolo del provvedimento di concessione della pensione o dell'assegno ha effetto dalla data di decorrenza dei benefici stessi, con conseguente recupero, ai sensi delle norme vigenti, di quanto indebitamente riscosso. Negli altri casi la revoca o la riduzione hanno effetto dalla data del provvedimento, senza recupero delle somme gia' percepite.
Nota all'art. 6: - L'art. 81, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, cosi' recita: "Art. 81 (Revoca e modificazione dei provvedimenti). - I provvedimenti con i quali siano stati conferiti pensione o assegni di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio o da altra documentazione acquisita agli atti della pratica; b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennita' ovvero nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni o indennita'; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento; d) la liquidazione sia stata effettuata o il provvedimento sia stato emesso sulla base di documenti falsi o sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'art. 86 che risultino non veritiere; e) non sussista piu' lo stato di inabilita' a proficuo lavoro che ha determinato la liquidazione in favore degli interessati ovvero sia venuto meno nei titolari del trattamento pensionistico il requisito delle condizioni economiche richiesto dall'art. 70 nei casi in cui il conferimento del trattamento stesso o degli assegni sia subordinato al possesso di tale requisito.".