Art. 7.
                            R i c o r s i
  1. Contro i provvedimenti  connessi ai trattamenti pensionistici di
guerra nonche'  contro quelli  relativi alle provvidenze  previste in
favore  dei  perseguitati politici  e  degli  internati in  campi  di
sterminio K.Z. e' ammesso  ricorso gerarchico alla Direzione centrale
degli  uffici  locali e  dei  servizi  del  Tesoro entro  il  termine
perentorio di  trenta giorni  decorrenti dalla  data di  notifica del
provvedimento stesso.
  2. La decisione  in merito al ricorso gerarchico  e' adottata sulla
base  degli  atti in  possesso  dell'ufficio  e della  documentazione
prodotta dall'interessato,  previa acquisizione, ove  necessario, del
parere della Commissione medica superiore.
  3.  Indipendentemente dalla  presentazione del  ricorso gerarchico,
avverso i  provvedimenti in materia  di pensioni di guerra  e' sempre
ammesso il ricorso alla  competente sezione giurisdizionale regionale
della  Corte dei  conti,  con salvezza  del  termine quinquennale  di
prescrizione del diritto a pensione decorrente dalla data di notifica
di cui al comma 1.