Art. 8.
              Soppressione del Comitato di liquidazione
                      delle pensioni di guerra
  1. Il  Comitato di  liquidazione delle pensioni  di guerra,  di cui
all'articolo  102  del decreto  del  Presidente  della Repubblica  23
dicembre 1978,  n. 915,  e successive  modificazioni, e'  soppresso a
decorrere dalla data di entrata  in vigore del presente decreto. Fino
a  tale  data   il  Comitato  esercita  le   proprie  funzioni  nella
composizione stabilita dalle norme vigenti.