Art. 9.
                             Abrogazioni
  1. Ai sensi  dell'articolo 20, comma 4, della legge  15 marzo 1997,
n. 59, dalla data di entrata  in vigore del presente regolamento sono
abrogate  le seguenti  disposizioni:  articolo 38,  comma sesto,  del
decreto del  Presidente della  Repubblica 23  dicembre 1978,  n. 915,
come sostituito dall'articolo  4 della legge 6 ottobre  1986, n. 656;
articoli 73  e 81,  comma secondo, del  decreto del  Presidente della
Repubblica  23 dicembre  1978, n.  915; articolo  82 del  decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito
dall'articolo 19 della legge 6 ottobre 1986, n. 656; articolo 101 del
decreto del  Presidente della  Repubblica 23  dicembre 1978,  n. 915,
come  modificato dall'articolo  16 del  decreto del  Presidente della
Repubblica 30 dicembre  1981, n. 834; articoli 102 e  103 del decreto
del  Presidente  della Repubblica  23  dicembre  1978, n.  915,  come
modificati rispettivamente  dagli articoli  17 e  18 del  decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre  1981, n. 834; articoli 104 e
105, comma undicesimo; articolo 113  del decreto del Presidente della
Repubblica 23  dicembre 1978, n. 915,  e articolo 115, commi  primo e
quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, come  modificato dall'articolo 24 del  decreto del Presidente
della Repubblica  30 dicembre 1981,  n. 834 e dall'articolo  16 della
legge 6 ottobre 1986, n. 656.
  Dalla stessa data sono abrogate  tutte le disposizioni contrarie al
presente regolamento o con esso non compatibili.
 
           Note all'art. 9:
            - Per il testo del comma  4  dell'art.  20  della  citata
          legge  15 marzo 1997,  n. 59,  e successive  modificazioni,
          si  veda nelle  note alle premesse.
            - Il   testo dell'art.    38  del  citato    decreto  del
          Presidente  della  Repubblica   23 dicembre  1978, n.  915,
          come  modificato dall'art.  4 della   legge   6     ottobre
          1986,    n.   656,    recante:  "Modifiche  ed integrazioni
          alla  normativa sulle  pensioni   di   guerra", il    comma
          abrogato e' riportato in corsivo, e' il seguente:
            "Art.  38  (Trattamento spettante alle  vedove e ai figli
          di invalidi di prima  categoria). -   Alla vedova   e  agli
          orfani  dei  mutilati od invalidi di prima categoria, con o
          senza  assegno  di  superinvalidita',  e'    liquidata,  in
          presenza  dei prescritti  requisiti soggettivi  la pensione
          di guerra  di cui  all'annessa tabella  G qualunque  sia la
          causa del decesso dell'invalido.
            La  vedova e gli orfani dei mutilati od invalidi di prima
          categoria,  con  o  senza    assegno  di  superinvalidita',
          deceduti    per  cause  diverse  da    quelle   che   hanno
          determinato  l'invalidita'  di  guerra   sono assimilati  a
          tutti  gli  effetti alla   vedova di cui all'art. 37 e agli
          orfani di cui agli articoli 44, 45 e 46.
            Le disposizioni di cui ai  commi precedenti si  applicano
          anche  alla  vedova  e  agli  orfani  degli   invalidi che,
          all'atto del decesso, siano  titolari    dell'assegno    di
          incollocabilita'   di   cui  al primo  comma dell'art.   20
          o     del     trattamento    previsto  dall'ultimo    comma
          dell'articolo stesso.
            Alla vedova di cui ai commi precedenti e'  liquidato,  in
          aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare
          pari    al   cinquanta   per   cento   degli   assegni   di
          superinvalidita', contemplati dalla tabella E o riferiti  a
          detta  tabella E,  di cui in   vita usufruiva    il  grande
          invalido.  Tale  assegno supplementare   compete purche' la
          vedova abbia convissuto con il  dante  causa  e  gli  abbia
          prestato assistenza.
            Lo    stesso trattamento   di   cui al  comma  precedente
          compete  alla vedova alla quale  sia gia'  stata  liquidata
          la pensione  in base alle norme precedentemente in vigore.
            Alla    liquidazione   del    trattamento   pensionistico
          previsto  dal presente  articolo  provvedono di    ufficio,
          in    via provvisoria,  le competenti Direzioni provinciali
          del tesoro; i relativi provvedimenti sono  confermati dalla
          Amministrazione  centrale  delle pensioni  di guerra.".
            - Il   testo dell'art.    81  del  citato    decreto  del
          Presidente  della Repubblica   n. 915  del  1978  (il comma
          abrogato  e' riportato  tra parentesi quadre e in corsivo),
          e' il seguente:
            "Art.    81      (Revoca    e       modificazione     dei
          provvedimenti).      -    I provvedimenti con i quali siano
          stati conferiti pensione  o  assegni  di  guerra    possono
          essere,    in    qualsiasi tempo,   revocati o   modificati
          quando:
            a) vi sia stato  errore di fatto o sia stato   omesso  di
          tener  conto di   elementi    risultanti  dallo  stato   di
          servizio  o   da  altra documentazione acquisita agli  atti
          della pratica;
            b)   vi sia  stato  errore  nel calcolo  della  pensione,
          assegno   o indennita'   ovvero  nell'applicazione    delle
          tabelle    che  stabiliscono  l'ammontare  delle  pensioni,
          assegni o indennita';
            c)   siano   stati rinvenuti   documenti    nuovi    dopo
          l'emissione  del provvedimento;
            d)    la  liquidazione    sia  stata    effettuata o   il
          provvedimento   sia  stato    emesso    sulla    base    di
          documenti    falsi    o    sulla    base   di dichiarazioni
          sostitutive  di certificazioni   di cui all'art.    86  che
          risultino non veritiere;
            e)  non sussista  piu' lo stato di inabilita' a  proficuo
          lavoro che ha determinato la liquidazione in  favore  degli
          interessati  ovvero  sia  venuto  meno    nei  titolari del
          trattamento   pensionistico il requisito  delle  condizioni
          economiche  richiesto  dall'art.  70  nei  casi  in  cui il
          conferimento del  trattamento stesso o degli   assegni  sia
          subordinato al possesso di tale requisito.
            (Nei    casi di  revoca per  dolo, la  soppressione della
          pensione o dell'assegno ha    effetto  dal    giorno  della
          liquidazione;    negli  altri  casi, la soppressione   o la
          riduzione hanno effetto   dal giorno  della  denuncia    al
          comitato   di   liquidazione,   ai   sensi  del  successivo
          articolo 112  e non   si fa luogo   ad  alcuna  forma    di
          adebito  per le somme corrisposte).
            Agli      effetti   dell'applicazione     del    presente
          articolo,   gli interessati gia'  provvisti di  pensione  o
          di  assegno e quelli  per i quali siano stati gia' eseguiti
          accertamenti sanitari potranno essere  sottoposti  a  nuova
          visita sanitaria; ma perche' possa  farsi luogo a revoca od
          a  riduzione  della pensione  o dell'assegno  e' necessario
          sempre il parere  della commissione medica  superiore    di
          cui all'art.  106 previa visita diretta.
            A  chiunque,  senza  giustificato    motivo,  rifiuti  di
          presentarsi alle visite  di cui  al   precedente   comma  o
          non    si   presenti nel  tempo assegnatogli, la pensione o
          l'assegno     saranno  sospesi  e   non   potranno   essere
          ripristinati   sino   a   quando   l'invalido  non  si  sia
          presentato.
            Il  miglioramento    clinico  conseguito    dall'invalido
          successivamente   all'ammissione   vitalizia   al   diritto
          pensionistico di guerra, non puo' mai costituire  motivo di
          modificazioni  del    trattamento  di  pensione,  ne'    di
          riduzione    o  soppressione    di  assegni    salvo quando
          disposto dall'art. 20  per i casi di  revoca o  sospensione
          del  trattamento di incollocabilita'.".
            -  Il    testo  dell'art.  105    del  citato decreto del
          Presidente della Repubblica  n. 915  del  1978   (il  comma
          abrogato  e' riportato  tra parentesi quadre e in corsivo),
          e' il seguente:
            "Art.  105    (Commissioni  mediche  per   le pensioni di
          guerra).   - Gli accertamenti   sanitari   relativi    alle
          cause   e   all'entita'   delle menomazioni dell'integrita'
          fisica del  militare o del civile vengono eseguiti mediante
          visita diretta da parte  di  una  commissione  composta  di
          ufficiali  medici    del  servizio    permanente  o   delle
          categorie  in congedo, di medici  appartenenti al personale
          civile  dello Stato, di ruolo o a contratto, e di primari e
          assistenti ospedalieri di ruolo.
            Fanno, altresi', parte della commissione sanitari  civili
          scelti  fra  quelli designati   dall'Associazione nazionale
          mutilati  e    invalidi  di  guerra  e    dall'Associazione
          nazionale  famiglie  dei    caduti  in  guerra,  nonche' un
          sanitario avente la  qualifica di mutilato o   di  invalido
          per  la  lotta di liberazione,  uno avente la qualifica  di
          partigiano   combattente       e       uno        designato
          dall'Associazione  nazionale  vittime civili di guerra.
            La  commissione  e'  presieduta da un ufficiale superiore
          medico o, in  mancanza,  da  un  altro  componente    della
          commissione stessa scelto fra i  membri facenti  parte  del
          contingente  previsto  dal primo  comma dell'art. 110.
            La  commissione  si  pronuncia  con   l'intervento di tre
          membri uno dei quali assume la funzione di  presidente.  Di
          essa deve sempre far parte uno dei medici civili  designati
          dall'associazione   che   rappresenta   la   categoria  cui
          appartiene, l'invalido.
            Nel  caso   in cui  gli accertamenti  sanitari riguardino
          persone di sesso femminile, della commissione medica di cui
          al  presente  articolo   fara'   parte,   ove   la   natura
          dell'infermita'  lo  richieda,  un sanitario specialista in
          ginecologia.
            Il Ministro  del tesoro  con suo decreto,   determina  le
          sedi  delle  commissioni e   ne nomina  i componenti previa
          intesa con  i Ministri interessati. Spetta al Ministro  del
          tesoro di procedere, con proprio provvedimento, alla nomina
          dei  presidenti delle commissioni di cui al terzo comma del
          presente articolo.
            Qualora  il  militare  o  il  civile da   sottoporre    a
          visita  sia ricoverato in ospedale per cure ai  sensi della
          legge   13   maggio  1978,  n.  180,  la  commissione  puo'
          pronunciare il  suo  parere,  limitatamente  all'infermita'
          mentale,  su  relazione,  corredata  dai  documenti clinici
          pertinenti al caso, rilasciata  dal direttore dell'ospedale
          presso il quale l'invalido e' ricoverato.
            La commissione, ove non possa procedere  a  visita,  puo'
          delegare  per  la  visita  stessa  uno  dei  suoi  membri o
          un'autorita' sanitaria locale.
            La commissione  redige un verbale della  visita  eseguita
          formulando  il  proprio giudizio  diagnostico e  procedendo
          alla    classificazione  delle  invalidita',    secondo  le
          tabelle  A,    B,  E,  F ed   F-1 annesse al presente testo
          unico,   ovvero esprimendo il proprio    parere  in  merito
          all'inabilita'    a proficuo   lavoro   degli   interessati
          indicando,   se richiesta,   l'epoca   alla  quale    possa
          farsi  risalire lo  stato  di inabilita'.
            Il    componente    della    commissione    eventualmente
          dissenziente dichiara nel verbale i motivi del dissenso.
            (Nei   casi   di     classificazione     dell'invalidita'
          e      quando  all'accertamento  dell'inabilita' a proficuo
          lavoro sia subordinato  il  riconoscimento  del  diritto  a
          pensione,     un  estratto  del  verbale  viene  consegnato
          all'interessato, che deve dichiarare se accetta il  parere.
          Il    parere    della   commissione,    qualora   non   sia
          accettato dall'interessato,  e' sottoposto  all'esame della
          commissione medica superiore  di  cui  al  successivo  art.
          106).
            Ai    servizi   di   segreteria    delle  commissioni  si
          provvede   con personale dipendente dai    Ministeri  della
          difesa   e      del  tesoro  oppure  comandato  da    altre
          amministrazioni    dello  Stato,  comprese      quelle   ad
          ordinamento autonomo.".
            -  Il    testo  dell'art.  115    del  citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  915  del  1978,     come
          modificato  dall'art.  24  del decreto del Presidente della
          Repubblica 30  dicembre 1981, n. 834 e dall'art.  16  della
          legge  6  ottobre  1986, n.  656  recante:  "Modifiche   ed
          integrazioni   alla  normativa  sulle  pensioni di  guerra"
          (i  commi abrogati  sono riportati  tra parentesi  tonde  e
          in corsivo),  e' il seguente:
            "Art. 115 (Ricorso gerarchico al  Ministro del tesoro). -
          (Contro  i  provvedimenti     di   liquidazione     o    di
          diniego  di   trattamento pensionistico di  guerra,  emessi
          dal  direttore  generale  delle  pensioni di guerra o dalle
          direzioni provinciali del  tesoro,  e'  sempre  ammesso  il
          ricorso    gerarchico  al    Ministro    del    tesoro, con
          salvezza   del termine  quinquennale  di  prescrizione  del
          diritto a pensione).
            Il  ricorso,    esente da   spese di bollo,   deve essere
          presentato al Ministero del tesoro   -  Direzione  generale
          delle    pensioni  di  guerra.    Qualora  la  notifica del
          provvedimento   impugnato sia stata eseguita  a  mezzo  del
          servizio  postale, il termine  prescrizionale decorre dalla
          data di consegna risultante  dall'avviso di ricevimento. La
          Direzione generale  delle pensioni  di guerra  da'  notizia
          al  ricorrente,    non  appena  pervenuto   il ricorso, del
          numero di protocollo  assegnato al ricorso stesso  e  della
          data in cui esso e' pervenuto.
            Il    ricorso    non  sospende    la  esecutivita'    del
          provvedimento impugnato.
            E'  in    facolta'  del  ricorrente  produrre,    durante
          l'istruttoria  del  ricorso, memorie o documenti a sostegno
          delle proprie pretese.
            (I ricorsi  di cui al  presente articolo  sono  definiti,
          sulla    base    delle   risultanze   degli   atti,   della
          documentazione esibita, dei motivi di    diritto    e    di
          fatto    addotti    dall'interessato    e    degli    altri
          accertamenti all'uopo   ritenuti utili,   con  decreto  del
          Ministro  del  tesoro, sentito il Comitato di  liquidazione
          delle pensioni di guerra costituito in una o  piu'  sezioni
          speciali,  al  quale l'Amministrazione rimette   gli   atti
          con    apposita    relazione,     dandone     comunicazione
          all'interessato).
            In    sede di   definizione del  ricorso il  Ministro del
          tesoro   puo'   pronunciarsi,   su    espressa    richiesta
          dell'interessato,  anche  in  ordine a   questioni che  non
          hanno  formato oggetto  di  esame   in sede   di  emissione
          del provvedimento impugnato.
            I  ricorsi  di  cui  al   presente articolo devono essere
          definiti entro e  non  oltre  il  termine  di    due   anni
          dalla    relativa   data   di presentazione. Trascorso tale
          termine,  il  ricorso  si  intende  respinto  a  tutti  gli
          effetti.
            (Il    ricorso   gerarchico   ha   funzione   alternativa
          rispetto   alla proposizione  del  ricorso  giurisdizionale
          alla Corte dei conti)".