Art. 9. Abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 38, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656; articoli 73 e 81, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 19 della legge 6 ottobre 1986, n. 656; articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; articoli 102 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificati rispettivamente dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; articoli 104 e 105, comma undicesimo; articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e articolo 115, commi primo e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e dall'articolo 16 della legge 6 ottobre 1986, n. 656. Dalla stessa data sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento o con esso non compatibili.
Note all'art. 9: - Per il testo del comma 4 dell'art. 20 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'art. 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, recante: "Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra", il comma abrogato e' riportato in corsivo, e' il seguente: "Art. 38 (Trattamento spettante alle vedove e ai figli di invalidi di prima categoria). - Alla vedova e agli orfani dei mutilati od invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' liquidata, in presenza dei prescritti requisiti soggettivi la pensione di guerra di cui all'annessa tabella G qualunque sia la causa del decesso dell'invalido. La vedova e gli orfani dei mutilati od invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita' di guerra sono assimilati a tutti gli effetti alla vedova di cui all'art. 37 e agli orfani di cui agli articoli 44, 45 e 46. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla vedova e agli orfani degli invalidi che, all'atto del decesso, siano titolari dell'assegno di incollocabilita' di cui al primo comma dell'art. 20 o del trattamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo stesso. Alla vedova di cui ai commi precedenti e' liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al cinquanta per cento degli assegni di superinvalidita', contemplati dalla tabella E o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare compete purche' la vedova abbia convissuto con il dante causa e gli abbia prestato assistenza. Lo stesso trattamento di cui al comma precedente compete alla vedova alla quale sia gia' stata liquidata la pensione in base alle norme precedentemente in vigore. Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal presente articolo provvedono di ufficio, in via provvisoria, le competenti Direzioni provinciali del tesoro; i relativi provvedimenti sono confermati dalla Amministrazione centrale delle pensioni di guerra.". - Il testo dell'art. 81 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 (il comma abrogato e' riportato tra parentesi quadre e in corsivo), e' il seguente: "Art. 81 (Revoca e modificazione dei provvedimenti). - I provvedimenti con i quali siano stati conferiti pensione o assegni di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio o da altra documentazione acquisita agli atti della pratica; b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennita' ovvero nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni o indennita'; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento; d) la liquidazione sia stata effettuata o il provvedimento sia stato emesso sulla base di documenti falsi o sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'art. 86 che risultino non veritiere; e) non sussista piu' lo stato di inabilita' a proficuo lavoro che ha determinato la liquidazione in favore degli interessati ovvero sia venuto meno nei titolari del trattamento pensionistico il requisito delle condizioni economiche richiesto dall'art. 70 nei casi in cui il conferimento del trattamento stesso o degli assegni sia subordinato al possesso di tale requisito. (Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha effetto dal giorno della liquidazione; negli altri casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al comitato di liquidazione, ai sensi del successivo articolo 112 e non si fa luogo ad alcuna forma di adebito per le somme corrisposte). Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati gia' provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano stati gia' eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perche' possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dell'assegno e' necessario sempre il parere della commissione medica superiore di cui all'art. 106 previa visita diretta. A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato. Il miglioramento clinico conseguito dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra, non puo' mai costituire motivo di modificazioni del trattamento di pensione, ne' di riduzione o soppressione di assegni salvo quando disposto dall'art. 20 per i casi di revoca o sospensione del trattamento di incollocabilita'.". - Il testo dell'art. 105 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 (il comma abrogato e' riportato tra parentesi quadre e in corsivo), e' il seguente: "Art. 105 (Commissioni mediche per le pensioni di guerra). - Gli accertamenti sanitari relativi alle cause e all'entita' delle menomazioni dell'integrita' fisica del militare o del civile vengono eseguiti mediante visita diretta da parte di una commissione composta di ufficiali medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di primari e assistenti ospedalieri di ruolo. Fanno, altresi', parte della commissione sanitari civili scelti fra quelli designati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonche' un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, uno avente la qualifica di partigiano combattente e uno designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra. La commissione e' presieduta da un ufficiale superiore medico o, in mancanza, da un altro componente della commissione stessa scelto fra i membri facenti parte del contingente previsto dal primo comma dell'art. 110. La commissione si pronuncia con l'intervento di tre membri uno dei quali assume la funzione di presidente. Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'associazione che rappresenta la categoria cui appartiene, l'invalido. Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino persone di sesso femminile, della commissione medica di cui al presente articolo fara' parte, ove la natura dell'infermita' lo richieda, un sanitario specialista in ginecologia. Il Ministro del tesoro con suo decreto, determina le sedi delle commissioni e ne nomina i componenti previa intesa con i Ministri interessati. Spetta al Ministro del tesoro di procedere, con proprio provvedimento, alla nomina dei presidenti delle commissioni di cui al terzo comma del presente articolo. Qualora il militare o il civile da sottoporre a visita sia ricoverato in ospedale per cure ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, la commissione puo' pronunciare il suo parere, limitatamente all'infermita' mentale, su relazione, corredata dai documenti clinici pertinenti al caso, rilasciata dal direttore dell'ospedale presso il quale l'invalido e' ricoverato. La commissione, ove non possa procedere a visita, puo' delegare per la visita stessa uno dei suoi membri o un'autorita' sanitaria locale. La commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il proprio giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione delle invalidita', secondo le tabelle A, B, E, F ed F-1 annesse al presente testo unico, ovvero esprimendo il proprio parere in merito all'inabilita' a proficuo lavoro degli interessati indicando, se richiesta, l'epoca alla quale possa farsi risalire lo stato di inabilita'. Il componente della commissione eventualmente dissenziente dichiara nel verbale i motivi del dissenso. (Nei casi di classificazione dell'invalidita' e quando all'accertamento dell'inabilita' a proficuo lavoro sia subordinato il riconoscimento del diritto a pensione, un estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che deve dichiarare se accetta il parere. Il parere della commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, e' sottoposto all'esame della commissione medica superiore di cui al successivo art. 106). Ai servizi di segreteria delle commissioni si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro oppure comandato da altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.". - Il testo dell'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come modificato dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e dall'art. 16 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 recante: "Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra" (i commi abrogati sono riportati tra parentesi tonde e in corsivo), e' il seguente: "Art. 115 (Ricorso gerarchico al Ministro del tesoro). - (Contro i provvedimenti di liquidazione o di diniego di trattamento pensionistico di guerra, emessi dal direttore generale delle pensioni di guerra o dalle direzioni provinciali del tesoro, e' sempre ammesso il ricorso gerarchico al Ministro del tesoro, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione). Il ricorso, esente da spese di bollo, deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine prescrizionale decorre dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento. La Direzione generale delle pensioni di guerra da' notizia al ricorrente, non appena pervenuto il ricorso, del numero di protocollo assegnato al ricorso stesso e della data in cui esso e' pervenuto. Il ricorso non sospende la esecutivita' del provvedimento impugnato. E' in facolta' del ricorrente produrre, durante l'istruttoria del ricorso, memorie o documenti a sostegno delle proprie pretese. (I ricorsi di cui al presente articolo sono definiti, sulla base delle risultanze degli atti, della documentazione esibita, dei motivi di diritto e di fatto addotti dall'interessato e degli altri accertamenti all'uopo ritenuti utili, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra costituito in una o piu' sezioni speciali, al quale l'Amministrazione rimette gli atti con apposita relazione, dandone comunicazione all'interessato). In sede di definizione del ricorso il Ministro del tesoro puo' pronunciarsi, su espressa richiesta dell'interessato, anche in ordine a questioni che non hanno formato oggetto di esame in sede di emissione del provvedimento impugnato. I ricorsi di cui al presente articolo devono essere definiti entro e non oltre il termine di due anni dalla relativa data di presentazione. Trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. (Il ricorso gerarchico ha funzione alternativa rispetto alla proposizione del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti)".