Art. 2. 1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, sono ridotti a giorni trenta. 2. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, dotati di dispositivi selfservice con pagamento posticipato del rifornimento, non e' soggetta agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346. 3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, le parole: "fino al 30 giugno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2000". 4. A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli operatori del settore petrolifero che attuano campagne promozionali della vendita di carburante, consistenti nell'offerta di omaggi al consumatore, sono obbligati a rendere noto il costo diretto unitario dell'omaggio stesso. A quest'ultimo fine, detto costo e' riportato sull'omaggio e menzionato, in modo chiaro ed inequivoco, nei messaggi televisivi, nei comunicati commerciali radiofonici, nonche' nella cartellonistica stradale ed in ogni altro messaggio pubblicitario in qualunque forma effettuato. Per costo diretto unitario si intende il prezzo pagato al fornitore dell'omaggio, maggiorato dei costi di trasporto, di eventuali oneri doganali e delle imposte. 5. Il consumatore, a decorrere dalla data fissata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' optare per il ritiro dell'omaggio o per la riduzione del prezzo da pagare per la fornitura del carburante in misura pari al costo diretto unitario dell'omaggio di cui al comma 4.