Art. 2.
  1.  I  termini  di  cui  ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto
legislativo  11 febbraio 1998, n. 32, come sostituiti dall'articolo 1
del  decreto  legislativo  8  settembre  1999, n. 346, sono ridotti a
giorni trenta.
  2.   L'installazione   di   nuovi  impianti  di  distribuzione  dei
carburanti,   dotati   di   dispositivi   selfservice  con  pagamento
posticipato  del  rifornimento,  non e' soggetta agli obblighi di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.
32,  come  sostituito  dall'articolo  2  del  decreto  legislativo  8
settembre 1999, n. 346.
  3.  All'articolo  3,  comma  1, del decreto legislativo 11 febbraio
1998,  n. 32, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo
8  settembre  1999,  n. 346, le parole: "fino al 30 giugno 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2000".
  4.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2000,  gli operatori del settore
petrolifero  che  attuano  campagne  promozionali  della  vendita  di
carburante,  consistenti  nell'offerta di omaggi al consumatore, sono
obbligati  a  rendere  noto  il  costo  diretto unitario dell'omaggio
stesso.  A quest'ultimo fine, detto costo e' riportato sull'omaggio e
menzionato,  in  modo  chiaro ed inequivoco, nei messaggi televisivi,
nei comunicati commerciali radiofonici, nonche' nella cartellonistica
stradale  ed in ogni altro messaggio pubblicitario in qualunque forma
effettuato. Per costo diretto unitario si intende il prezzo pagato al
fornitore   dell'omaggio,  maggiorato  dei  costi  di  trasporto,  di
eventuali oneri doganali e delle imposte.
  5.  Il  consumatore, a decorrere dalla data fissata con decreto del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  puo'
optare  per  il  ritiro dell'omaggio o per la riduzione del prezzo da
pagare  per  la  fornitura  del  carburante  in  misura pari al costo
diretto unitario dell'omaggio di cui al comma 4.