Art. 4.
  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato  in lire 114 milioni per l'anno 1999, in lire 97 milioni per
l'anno  2000 ed in lire 114 milioni annue a decorrere dall'anno 2001,
si  provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
1999,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
  2.  Il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.