Art. 13.
                        Revisione statutaria
  1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli
enti  pubblici  cui si applica il presente decreto promuovono, con le
modalita'  stabilite  per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione
degli  statuti.  La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti
norme generali, regolatrici della materia:
  a)  attribuzione  di poteri di programmazione, indirizzo e relativo
controllo strategico:
  1)   al   presidente  dell'ente,  nei  casi  in  cui  il  carattere
monocratico  dell'organo  e' adeguato alla dimensione organizzativa e
finanziaria   o   rispondente   al   prevalente   carattere   tecnico
dell'attivita'  svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a
competenze conferite a regioni o enti locali;
  2)  in  mancanza  dei  presupposti  di  cui  al n. 1), ad un organo
collegiale,  denominato  consiglio di amministrazione, presieduto dal
presidente  dell'ente  e composto da un numero di membri variabile da
due  a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative
e  finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli
incarichi;
  b)   previsione  della  nomina  dei  componenti  del  consiglio  di
amministrazione  dell'ente,  con  decreto del Ministro vigilante, tra
esperti  di amministrazione o dei settori di attivita' dell'ente, con
esclusione  di  rappresentanti  del  Ministero  vigilante  o di altre
amministrazioni   pubbliche,   di  organizzazioni  imprenditoriali  e
sindacali e di altri enti esponenziali;
  c)  ridefinizione  dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a
garantire    l'effettiva    autonomia   dell'ente,   ferma   restando
l'attribuzione  all'autorita' di vigilanza del potere di approvazione
dei  bilanci e rendiconti, nonche', per gli enti finanziati in misura
prevalente  con  trasferimenti  a  carico  di  bilanci  pubblici,  di
approvazione dei programmi di attivita';
  d)  previsione,  quando l'ente operi in materia inerente al sistema
regionale   o   locale,   di   forme   di   intervento   degli   enti
territorialmente  interessati,  o  della  Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  ovvero  della  Conferenza  unificata  di cui al decreto
legislativo  28  agosto 1998, n. 281, tali comunque da assicurare una
adeguata  presenza,  negli  organi  collegiali,  di esperti designati
dagli enti stessi e dalla Conferenza;
  e)  eventuale  attribuzione  di  compiti  di definizione del quadro
programmatico   generale   o  di  sorveglianza,  ovvero  di  funzioni
consultive,  a  organi  assembleari, composti da esperti designati da
amministrazioni    e    organizzazioni    direttamente    interessate
all'attivita' dell'ente, ovvero, per gli enti a vocazione scientifica
o culturale, composti in prevalenza da docenti o esperti del settore;
    f)   determinazione   del  compenso  eventualmente  spettante  ai
componenti  degli organi di amministrazione, ordinari o straordinari,
con  decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, sulla base di
eventuali  direttive  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri;
determinazione,  con  analogo  decreto,  di gettoni di presenza per i
componenti  dell'organo  assembleare,  salvo  rimborso delle spese di
missione;
  g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza
esterna  e, negli enti con organo di vertice collegiale, di poteri di
convocazione del consiglio di amministrazione; previsione, per i soli
enti  di  grande  rilievo  o  di rilevante dimensione organizzativa o
finanziaria  e fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli incarichi,
di  un  vicepresidente,  designato  tra  i  componenti del consiglio;
previsione  che  il  presidente possa restare in carica, di norma, il
tempo corrispondente a non piu' di due mandati;
  h)  previsione  di un collegio dei revisori composto di tre membri,
ovvero   cinque  per  gli  enti  di  notevole  rilievo  o  dimensione
organizzativa  o  finanziaria,  uno  dei  quali  in rappresentanza di
autorita' ministeriale egli altri scelti tra iscritti al registro dei
revisori   contabili   o   tra   persone  in  possesso  di  specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente, ovvero due negli
enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;
  i)  esclusione  del  direttore  generale  dal  novero  degli organi
dell'ente  ed  attribuzione  allo  stesso, nonche' ad altri dirigenti
dell'ente,  di  poteri  coerenti  al  principio  di  distinzione  tra
attivita'  di  indirizzo  e  attivita' di gestione, di cui al decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e successive modificazioni;
previsione  della  responsabilita'  dei  predetti  dirigenti  per  il
conseguimento    dei    risultati    previsti    dal   consiglio   di
amministrazione, o organo di vertice, con riferimento, ove possibile,
all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget di spesa)
predeterminate nell'ambito del bilancio;
  l)  istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema
di  controlli  interni,  coerente  con i principi fissati dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  m)  istituzione  di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai
sensi  dell'articolo  12  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni;
  n)  determinazione  del  numero massimo degli uffici dirigenziali e
dei  criteri  generali  di organizzazione dell'ente, in coerenza alle
esigenze   di   speditezza,   efficienza   ed  efficacia  dell'azione
amministrativa,   rinviando   la   disciplina   dei  residui  profili
organizzativi,  in  funzione  anche  delle  dimensioni  dell'ente,  a
regolamenti    interni,   eventualmente   soggetti   all'approvazione
dell'autorita'  di  vigilanza, ovvero ad altri atti organizzativi; o)
facolta' dell'ente di adottare regolamenti di contabilita' ispirati a
principi  civilistici  e  recanti,  ove necessario, deroghe, anche in
materia  contrattuale,  alle  disposizioni del decreto del Presidente
della   Repubblica   18   dicembre   1979,   n.   696,  e  successive
modificazioni;  i predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione
dell'autorita'  di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
  p)  previsione  della facolta' di attribuire, per motivate esigenze
ed   entro   un   limite   numerico   predeterminato,   incarichi  di
collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale;
  q)  previsione  delle  ipotesi  di commissariamento dell'ente e dei
poteri  del  commissario  straordinario,  nominato  dall'autorita' di
vigilanza,  ovvero,  per  gli  enti  di notevole rilievo o dimensione
organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  su  proposta dell'autorita' di vigilanza; previsione,
per  i  soli  enti  di  notevole rilievo o dimensione organizzativa o
finanziaria, della possibilita' di nominare uno o piu' subcommissari;
previsione    di    termini   perentori   di   durata   massima   del
commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente.
  2.  Nella  revisione  di  cui  al  comma  1,  sono  fatte  salve le
specifiche  e motivate esigenze connesse alla natura ed all'attivita'
di  singoli  enti, con particolare riferimento a quelli ad alto tasso
di  autonomia  finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate
proprie  su  quelle  attinenti  a  trasferimenti  a carico di bilanci
pubblici,  nonche'  le  esigenze  specifiche  degli  enti a struttura
associativa,  ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di
cui  alle  lettere  a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di cui
alla  lettera b) del medesimo comma si applicano solo se coerenti con
la  natura  e  l'attivita'  dei  singoli enti e per motivate esigenze
degli stessi.
  3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la
revisione  statutaria  non  sia  intervenuta  alla data del 30 giugno
2001,  si  applicano,  con  effetto  dal  1 gennaio 2002, le seguenti
disposizioni:
  a)  i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino
composti  in conformita' ai criteri di cui al comma 1, lettera a); il
presidente dell'ente assume, sino a che il regolamento non e' emanato
e  i  nuovi  organi  non  sono  nominati, i poteri di amministrazione
ordinaria  e  straordinaria,  salva la possibilita' dell'autorita' di
vigilanza di nominare un commissario straordinario;
  b)  i  collegi  dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al
comma  1,  lettera  h),  sono  sciolti  e le relative competenze sono
esercitate,   sino   alla   nomina   del  nuovo  collegio,  dai  soli
rappresentanti  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica e dell'autorita' di vigilanza, ove presenti,
ovvero, in caso contrario, dal solo presidente del collegio.
  4.  Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione
statutaria  risulti  intervenuta  alla  data  del  30 giugno 2001, il
funzionamento degli organi preesistenti e' prorogato sino alla nomina
di quelli di nuova istituzione.
 
           Note all'art. 13:
            -  Il    testo  della  legge    30  luglio   1998, n. 281
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  14 agosto   1998,  n.
          189),  reca:    "Disciplina  dei  diritti dei consumatori e
          degli utenti".
            - Il   testo del   D.Lgs.  3    febbraio  1993,    n.  29
          (pubblicato  nella  Gazzetta     Ufficiale     6   febbraio
          1993,    n.    30,   s.o.),     reca:    "Razionalizzazione
          dell'organizzazione     delle     amministrazioni pubbliche
          e  revisione  della  disciplina  in  materia  di   pubblico
          impiego,  a  norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421".
            - Il   testo del   D.Lgs.  30    luglio  1999,    n.  286
          (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  18  agosto  1999  n.
          l93),   reca:  "Riordino  e potenziamento   dei  meccanismi
          e  strumenti   di  monitoraggio   e valutazione dei  costi,
          dei  rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
          amministrazioni  pubbliche,    a norma dell'art.   11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59".
            -  Il  testo   dell'art. 12 del citato D.Lgs. 3  febbraio
          1993, n. 29, e' il seguente:
            "Art.   12  (Ufficio   relazioni  con    il    pubblico).
          -  1.   Le amministrazioni pubbliche,  al fine di garantire
          la  piena  attuazione della   legge 7  agosto 1990,  n. 24,
          individuano, nell'ambito   della propria  struttura  e  nel
          contesto      della   ridefinizione  degli  uffici  di  cui
          all'articolo 31, uffici per le relazioni con il pubblico.
            2. Gli    uffici  per  le    relazioni  con  il  pubblico
          provvedono,   anche   mediante   l'utilizzo  di  tecnologie
          informatiche:
            a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione
          di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;
            b) all'informazione all'utenza relativa agli  atti e allo
          stato dei procedimenti;
            c)   alla   ricerca   ed   analisi    finalizzate    alla
          formulazione    di  proposte alla   propria amministrazione
          sugli aspetti  organizzativi e logistici del  rapporto  con
          l'utenza.
            3.  Agli  uffici per le  relazioni con il pubblico  viene
          assegnato, nell'ambito      delle    attuali      dotazioni
          organiche   delle   singole amministrazioni, personale  con
          idonea  qualificazione e   con elevata capacita'  di  avere
          contatti  con  il  pubblico,  eventualmente  assicurato  da
          apposita formazione.
            4.  Al fine  di assicurare  la conoscenza  di  normative,
          servizi  e  strutture,   le   amministrazioni     pubbliche
          programmano   ed   attuano iniziative di  comunicazione  di
          pubblica   utilita';  in  particolare,  le  amministrazioni
          dello   Stato,     per   l'attuazione   delle    iniziative
          individuate  nell'ambito    delle  proprie   competenze, si
          avvolgono  del  Dipartimento     per  l'informazione      e
          l'editoria    della Presidenza   del Consiglio del Ministri
          quale  struttura centrale di servizio, secondo  un    piano
          annuale  di  coordinamento  del  fabbisogno di  prodotti  e
          servizi, da sottoporre all'approvazione  del Presidente del
          Consiglio dei Ministri.
            5. Per le comunicazioni previste  dalla  legge  7  agosto
          1990,  n.  241,  non  si   applicano le norme vigenti   che
          dispongono la tassa  a carico del destinatario.
            5-bis.    Il    responsabile    dell'ufficio    per    le
          relazioni   con  il pubblico e il personale da lui indicato
          possono promuovere iniziative  volte,    anche    con    il
          supporto  delle  procedure  informatiche,  al miglioramento
          del  servizi    per il   pubblico, alla   semplificazione e
          all'accelerazione delle procedure  e  all'incremento  delle
          modalita'  di  accesso  informale  alle    informazioni  in
          possesso    dell'amministrazione     e     ai     documenti
          amministrativi.
            5-ter.   L'organo      di   vertice      della   gestione
          dell'amministrazione  o  dell'ente   verifica   l'efficacia
          dell'applicazione  delle  iniziative di cui al comma 5-bis,
          ai   fini  dell'inserimento  della  verifica  positiva  nel
          fascicolo     personale       del       dipendente.    Tale
          riconoscimento costituisce titolo  autonomamente valutabile
          in  concorsi  pubblici e nella progressione in carriera del
          dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative
          riconosciute al sensi del presente  comma  al  Dipartimento
          della   funzione   pubblica,   al   fini  di  una  adeguata
          pubblicizzazione delle stesse.  Il Dipartimento annualmente
          individua le forme di pubblicazione.
            5-quater.  Le  disposizioni  di  cui  al commi  5-bis   e
          5-ter,   a decorrere  dal 10  luglio  1997,  sono estese  a
          tutto  il    personale  dipendente  dalle   amministrazioni
          pubbliche".
            -  Il    testo  del   D.P.R. 18   dicembre 1979,   n. 696
          (pubblicato nel  supplemento    ordinario  alla    Gazzetta
          Ufficiale    19 gennaio  1980, n.  18), reca: "Approvazione
          del nuovo regolamento per la classificazione delle  entrate
          e  delle  spese  e  per l'amministrazione e la contabilita'
          degli enti pubblici di cui alla legge  20  marzo  1975,  n.
          70".