Art. 2.
          Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti
  1.  Relativamente agli enti pubblici di cui alla tabella A allegata
al  presente  decreto,  con  le  modalita' di cui al comma 2, possono
essere  adottate,  in  esito ad istruttoria dei Ministeri competenti,
comprensiva  di  consultazione degli enti stessi e di acquisizione di
parere  delle  commissioni  parlamentari  competenti  per materia, le
seguenti misure di razionalizzazione:
  a)   privatizzazione   di   enti,   secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 3;
  b)  trasformazione di enti in strutture scientifiche universitarie,
alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 4;
  c)  fusione  o  unificazione  strutturale di enti appartenenti allo
stesso  settore  di attivita', in conformita' ai criteri e secondo le
modalita' di cui all'articolo 5.
  2. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di cui al comma
1  e' effettuata con uno o piu' elenchi approvati, entro il 30 giugno
2001,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. La
privatizzazione  o la trasformazione degli enti decorre dal 1 gennaio
2002.