Art. 3. Privatizzazione di enti 1. Gli enti privatizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), continuano a sussistere come enti privi di scopo di lucro e assumono la personalita' giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile. Gli enti possono continuare a svolgere e gestire, sulla base di apposite concessioni o convenzioni con le autorita' ministeriali competenti, i compiti e le funzioni pubbliche attribuiti ad essi dalla normativa vigente. Restano in vigore, per gli enti in tal modo abilitati, le disposizioni che impongono, a favore degli enti, forme di contribuzione obbligatoria e che riservano all'autorita' pubblica le relative determinazioni. Le concessioni o convenzioni che affidano agli enti determinazioni in materia di tariffe o di corrispettivo dei servizi pubblici svolti ne subordinano comunque la operativita' all'approvazione del Ministero competente. 2. Il corrispettivo da stabilirsi o pattuirsi per le concessioni o convenzioni di cui al comma 1 non puo', per nessun ente, comportare una spesa per lo Stato superiore a quella prevista per l'esercizio 2001 per contributi ordinari di funzionamento e per compensi analogamente stabiliti o pattuiti. Le concessioni o convenzioni devono prevedere, per l'esercizio 2002, una riduzione di tale spesa pari almeno al 10 per cento in termini reali. 3. In fase di prima applicazione del presente decreto, le concessioni o convenzioni di cui al comma 1 hanno durata biennale. In sede di rinnovo, e' concesso o convenzionalmente affidato l'esercizio delle sole attribuzioni che lo Stato non possa o non ritenga conveniente dismettere, ovvero svolgere direttamente. 4. Gli amministratori degli enti di cui al comma 1 promuovono le necessarie modifiche statutarie nel rispetto della scadenza indicata dall'articolo 2, comma 2. Gli statuti prevedono la partecipazione all'organo collegiale di revisione di un rappresentante dell'amministrazione statale. 5. Sulla gestione degli enti di diritto privato di cui al comma 1, la Corte dei conti esercita il controllo successivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limitatamente all'esercizio di funzioni e servizi pubblici. 6. Il patrimonio degli enti di diritto privato di cui al comma 1 e' costituito dal patrimonio dei corrispondenti enti pubblici. L'organo di revisione cura che l'inventario sia redatto da ciascun ente entro sessanta giorni dalla avvenuta trasformazione e che sia conferita distinta evidenziazione ai beni la cui gestione o conservazione costituiva lo scopo istituzionale dell'ente pubblico. In casi particolari, puo' essere chiesta al presidente del tribunale competente per territorio la designazione di uno o piu' esperti per la redazione della stima patrimoniale. 7. I beni la cui gestione o conservazione costituiva lo scopo istituzionale dell'ente pubblico permangono destinati a tale finalita', fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni, e non possono essere alienati o gravati di alcun diritto se non in base a specifica ed espressa autorizzazione del Ministero vigilante, secondo la vigente normativa, da rilasciarsi in casi eccezionali. Gli atti adottati in mancanza di autorizzazione non possono essere trascritti e sono nulli di diritto, fatta salva ogni diversa forma di responsabilita' prevista dalle vigenti disposizioni. Il regime di autorizzazione permane sino a che sussista l'esercizio delle funzioni o dei servizi pubblici in via di convenzione o di concessione. Allo scadere definitivo delle convenzioni o concessioni, il regime di autorizzazione e' prorogato sino alla convenzionale determinazione della destinazione finale dei beni. Le limitazioni di cui al presente articolo devono, in ogni caso, risultare negli statuti degli enti di diritto privato derivanti dalla trasformazione e sono iscritte nel registro di cui all'articolo 33 del codice civile. 8. Negli inventari patrimoniali degli enti di diritto privato derivanti dalla trasformazione sono distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione. 9. Agli enti di diritto privato di cui al comma 1 possono partecipare il Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche' le universita' e loro consorzi.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"; "4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo". - Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250), recante: "lstituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: "Art. 10 (Accordi e forme associative). -1. Il Ministero ai fini del piu' efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali puo': a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati; b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o societa'. 2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle societa' il Ministero puo' partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle societa' debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilita' di quest'ultimo. 3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1".