Art. 6.
              Disposizioni relative a enti particolari
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
l'Ente  autonomo Volturno e' soppresso e posto in liquidazione con le
modalita'   stabilite  dalla  legge  4  dicembre  1956,  n.  1404,  e
successive modificazioni e integrazioni. Il Ministero del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica provvede a trasferire alla
regione Campania, a titolo gratuito e con effetto dal 1 gennaio 2000,
le azioni della Societa' anonima per l'esercizio dei pubblici servizi
(SEPSA)  della  quale  l'Ente  e'  unico azionista. E' fatta salva la
facolta' degli enti territoriali interessati di riordinare altrimenti
l'ente  stesso  entro  il termine fissato per la liquidazione, ovvero
prevederne la trasformazione in struttura associativa, anche in forma
societaria,  eventualmente  prevedendo,  per  il  relativo personale,
forme  di  continuita'  del  rapporto  di  lavoro  pubblico presso la
regione Campania.
  2.  Le  funzioni  previste dall'articolo 7, comma 2, della legge 11
febbraio   1992,  n.  157,  concernenti  la  vigilanza  sull'Istituto
nazionale  per  la  fauna  selvatica,  e  la  definizione delle norme
regolamentari  sono  esercitate d'intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano.  Alla  copertura delle spese di funzionamento
dell'Istituto  possono contribuire le regioni, sulla base di apposite
convenzioni.  Il  presidente  dell'Istituto presenta annualmente alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Conferenza una relazione
sull'attivita' svolta.
  3.   L'Istituto   nazionale   di   statistica  (ISTAT)  svolge,  in
collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione
e   con   istituzioni   universitarie,   attivita'  di  formazione  e
qualificazione  professionale  per  gli addetti al sistema statistico
nazionale,   anche   attraverso  la  costituzione  di  una  struttura
permanente.  Le  disposizioni  di cui al comma 6 dell'articolo 19 del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni,  si applicano al personale dell'ISTAT con qualifica di
dirigente  di ricerca e dirigente tecnologo entro il limite del 5 per
cento del relativo organico.
  4. Ai sensi degli articoli 9 e 100 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, l'Ente nazionale strade (ANAS) e' riordinato sulla base
dei  principi  e criteri di cui all'articolo 13 del presente decreto,
tenendo conto della sua natura di ente pubblico economico e di quanto
stabilito  dal  decreto  legislativo  di cui all'articolo 1, comma 4,
lettera  b),  della  legge delega. L'Ente e' autorizzato, a decorrere
dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto
delle  norme  comunitarie,  a  costituire societa' miste con regioni,
province  e  comuni  per la progettazione, costruzione e manutenzione
delle  strade  di  rispettiva  competenza,  nonche'  ad esercitare le
attivita'  di  progettazione,  costruzione  e  manutenzione di strade
anche per conto e nell'interesse di regioni, province e comuni.
  5. La Cassa per la formazione della proprieta' contadina, istituita
con   decreto   legislativo  5  marzo  1948,  n.  121,  e'  accorpata
nell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo
(ISMEA),  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio
1987,  n.  278.  L'Istituto  subentra nei relativi rapporti giuridici
attivi  e passivi, ivi inclusi i compiti di cui all'articolo 4, commi
3,  4  e  5,  della  legge  15  dicembre  1998,  n. 441. L'ISMEA puo'
costituire  forme  di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti
e/o  servizi  informativi,  assicurativi  e  finanziari  alle imprese
agricole, volte a ridurre i rischi inerenti alle attivita' produttive
e di mercato, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a
contribuire  alla  trasparenza e alla mobilita' del mercato fondiario
rurale  sulla  base  di  programmi  con  le  regioni  e  ai sensi dei
regolamenti comunitari. L'ISMEA, entro sei mesi dalla data di entrata
in  vigore  del  presente decreto, e' riordinato anche sulla base dei
principi  di  cui all'articolo 13 e, comunque, nel rispetto di quanto
previsto,  al  comma  1  dell'articolo  stesso,  dalla lettera d). Al
personale  della  Cassa  per la formazione della proprieta' contadina
sono applicabili le forme di mobilita' nel pubblico impiego.
  6.  In sede di revisione statutaria ai sensi dell'articolo 13, sono
riconosciute,   nell'ambito   dell'organizzazione   del  Club  alpino
italiano   (CAI),  forme  accentuate  di  autonomia  organizzativa  e
funzionale al Corpo nazionale del soccorso alpino.
  7.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  3, comma 1, del
decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  l'Agecontrol s.p.a.
continua  a  svolgere  i  propri compiti sino al termine previsto dal
regolamento  (CEE)  n.  2262/84  del  Consiglio,  come  prorogato dal
regolamento (CE) n. 150/99 del Consiglio, del 19 gennaio 1999.
  8.  E'  estesa all'Agenzia spaziale italiana, con le modalita' ed i
limiti ivi previsti, l'autorizzazione concessa all'Istituto nazionale
di  fisica  nucleare  (INFN)  e  all'Ente  per  le  nuove tecnologie,
l'energia  e  l'ambiente  (ENEA)  dall'articolo  5,  comma 2, secondo
periodo,  della  legge  7  agosto  1997;  n.  266, relativamente alla
stipulazione di contratti di formazione e lavoro.
  9.   La   CONSOB,  senza  oneri  per  la  finanza  pubblica  e  con
corrispondente  riduzione dell'aliquota prevista per il personale con
contratto  di  lavoro  subordinato  a tempo determinato, puo' bandire
concorsi  interni,  connotati  da  adeguate  modalita' selettive, per
l'immissione  in  ruolo,  in  numero  massimo  di  venti  unita',  di
personale  con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in
servizio alla data del 1 luglio 1998.
 
           Note all'art. 6
            -    La  legge   4 dicembre   1956, n.   1404 (pubblicata
          nella Gazzetta  Ufficiale  28  dicembre  1956,  n.    325),
          concerne: "Soppressione e messa in liquidazione  di enti di
          diritto  pubblico   e di altri  enti sotto qualsiasi  forma
          costituiti,   soggetti   a vigilanza    dello    Stato    e
          comunque interessanti la finanza statale".
            -  Il  testo    dell'art.  7,  comma  2, della legge   11
          febbraio 1992, n.   157,   concernente: "Norme    per    la
          protezione    della  fauna    selvatica  omeoterma e per il
          prelievo venatorio", e' il seguente:
            2. L'Istituto nazionale   per la fauna  selvatica,    con
          sede   centrale   in  Ozzano    dell'Emilia  (Bologna),  e'
          sottoposto  alla vigilanza della Presidenza del   Consiglio
          dei   Ministri. Il Presidente  del Consiglio dei  Ministri,
          di  intesa   con le   regioni,   definisce   nelle    norme
          regolamentari    dell'Istituto  nazionale   per  la   fauna
          selvatica  l'istituzione  di  unita'  operative    tecniche
          consultive   decentrate   che  forniscono     alle  regioni
          supporto per  la predisposizione  dei piani regionali".
            -  Si  riporta  qui    di  seguito il testo del comma   6
          dell'art. 19 del decreto     legislativo     3     febbraio
          1993,     n.     29,     che     reca:   "razionalizzazione
          dell'organizzazione    delle     amministrazioni  pubbliche
          e   revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
          impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23  ottobre  1992,
          n. 421":
            "6.    Gli   incarichi   di   cui ai   commi   precedenti
          possono   essere  conferiti    con    contratto  a    tempo
          determinato,    e  con    le   medesime procedure, entro il
          limite del 5 per  cento  dei  dirigenti  appartenenti  alla
          prima  fascia   del   ruolo unico   e  del 5  per  cento di
          quelli appartenenti  alla  seconda  fascia,    a    persone
          di  particolare  e comprovata qualificazione professionale,
          che  abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici
          o privati o aziende pubbliche e  private  con    esperienza
          acquisita    per    almeno un   quinquennio   in   funzioni
          dirigenziali,    o   che     abbiano    conseguito      una
          particolare  specializzazione   professionale, culturale  e
          scientifica  desumibile dalla formazione universitaria    e
          postuniversitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o   da
          concrete esperienze  di lavoro, o  provenienti dai  settori
          della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
          Stato.  Il trattamento  economico  puo'  essere   integrato
          da    una    indennita'  commisurata     alla     specifica
          qualificazione     professionale,     tenendo  conto  della
          temporaneita' del rapporto  e delle condizioni  di  mercato
          relative  alle specifiche competenze  professionali. Per il
          periodo di durata del contratto, i  dipendenti di pubbliche
          amministrazioni sono collocati   in    aspettativa    senza
          assegni,       con      riconoscimento  dell'anzianita'  di
          servizio".
            -  Il  testo  degli  articoli  9    e  100  del   decreto
          legislativo  31  marzo  1998,    n.    112,    che    reca:
          "Conferimerito  di   funzioni   e   compiti  amministrativi
          dello    Stato alle   regioni   e   agli enti   locali,  in
          attuazione  del capo  I  della legge  15  marzo 1997,    n.
          59" e'  il seguente:
            "Art. 9  (Riordino di strutture). -  1. Al riordino degli
          uffici  e  delle   strutture    centrali   e   periferiche,
          nonche'   degli  organi collegiali che svolgono le funzioni
          e i compiti oggetto del  presente  decreto  legislativo  ed
          eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento
          con  altri    uffici o con organismi  tecnici nazionali, si
          provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10  e  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59.
            2.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  7,  comma 4, del
          presente  decreto  legislativo  si   applicano   anche   al
          personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di
          trasferimento ad altra amministrazione".
            "Art.  100  (Riordino di strutture). - 1. Nell'ambito del
          riordino  di  cui  all'art.    9  del    presente   decreto
          legislativo e'  ricompreso, in particolare, l'ANAS".
            -  Il  testo  dell'art.  1,  comma   4, lettera b), della
          citata legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente:
            "b)   I    compiti   strettamente   preordinati      alla
          programmazione,   progettazione,       esecuzione         e
          manutenzione     di       grandi     reti  infrastrutturali
          dichiarate  di  interesse    nazionale  con  legge  statale
          ovvero, previa intesa con la Conferenza  permanente  per  i
          rapporti  tra  lo Stato, le  regioni e le province autonome
          di  trento e di Bolzano, con i decreti legislativi  di  cui
          al  comma  1;  in  mancanza  dell'intesa,  il Consiglio dei
          Ministri delibera    in  via  definitiva  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri".
            -  Il  D.Lgs. 5  marzo  1948,  n.  121 (pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale    15  marzo    1948,  n.    63),  reca
          "Provvedimenti a    favore  di  varie  regioni  dell'Italia
          meridionale e delle isole".
            -  Il D.P.R.  28 maggio  1987,  n. 278  (pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  15 luglio 1987, n.  163) reca "Fusione
          dell'Istituto per le ricerche e le  informazioni di mercato
          e per   la valorizzazione della produzione    agricola    e
          dell'Istituto    di  tecnica    e   di   propaganda agraria
          nell'Istituto per  studi,    ricerche  e  informazioni  sul
          mercato agricolo".
            -  Il    testo dell'art. 4,  commi 3, 4 e  5, della legge
          15  dicembre  1998,  n.  441,    che  reca  "Norme  per  la
          diffusione      e   la   valorizzazione  dell'imprenditoria
          giovanile in agricoltura" e' il seguente:
            "3. La Cassa  puo'  realizzare,  altresi',  programmi  di
          ricomposizione  fondiaria    di terreni   resi disponibili,
          organizzando la  cessione e l'ampliamento  delle    aziende
          agricole  ai    sensi  degli  articoli 6   e 7 del   citato
          regolamento  (CEE)  n.  2079/92,  a   favore   di   giovani
          agricoltori  che  non hanno ancora compiuto i quaranta anni
          in possesso della qualifica   di imprenditore   agricolo  a
          titolo  principale  o di coltivatore  diretto e  di giovani
          che non   hanno ancora   compiuto  i  quaranta  anni    che
          intendano      esercitare  attivita'  agricola    a  titolo
          principale,    a  condizione    che     acquisiscano     la
          qualifica    di imprenditore agricolo  a titolo  principale
          o di   coltivatore diretto entro  ventiquattro  mesi  dalla
          cessione o dall'ampliamento.
            4.  Le  regioni e le  province autonome possono stipulare
          convensioni con  la  Cassa    allo  scopo  di  cofinanziare
          progetti  per  l'insediamento  di    imprese    condotte da
          giovani  che  non  hano ancora  compiuto   i quaranta  anni
          in  possesso  della    qualifica di imprenditore agricolo a
          titolo principale  o di   coltivatore diretto.    La  Cassa
          delibera,  di  intesa   con   le regioni   e   le  province
          autonome,  i criteri  e  le modalita' per   lo  svolgimento
          di  attivita'  di    tuttoraggio  e   per la prestazioni di
          fidejussioni a favore degli assegnatari.
            5.    La  Cassa    partecipa    al  programma    per   il
          prepensionamento   in agricoltura   di    cui  al    citato
          regolamento      (CEE)   n.     2079/1992,     e  favorendo
          prioritariamente le richieste  di acquisto di terreni, resi
          disponibili  da     soggetti  aderenti     al   regime   di
          prepensionamento,  da  parte di rilevatari agricoli che non
          hanno ancora compiuto i quaranta anni ovvero che subentrino
          nella  conduzione  dell'azienda   agricola   al   familiare
          aderente al regime medesimo".
            -  Il  testo  dell'art. 3, comma 1,   del D.Lgs. 4 giugno
          1997, n. 143, che reca "Conferimento alle    regioni  delle
          funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e
          riorganizzazione   dell'organizzazione   centrale",  e'  il
          seguente:
            "Art. 3  (Agenzie ed enti strumentali).  - 1.  Gli  enti,
          istituti  e  aziende   sottoposti   alla   vigilanza    del
          Ministero  delle  risorse agricole, alimentari e  forestali
          sono   soppressi.   L'Agecontrol  S.p.a.     di     cui  al
          decreto-legge 27  ottobre 1986,  n. 701,   convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge  23 dicembre  1986, n.  898, e'
          posta in liquidazione".
            -  Il regolamento   (CEE) n. 2262/84 del 17  luglio 1984.
          Regolamento del  Consiglio,  prevede misure  speciali   nel
          settore  dell'olio    di oliva. Pubblicato nella G.U.C.E. 3
          agosto  1984, n. L 208 e prorogato dal regolamento (CE)  n.
          150/1999 del Consiglio del 19 gennaio 1999.
            -  Il  testo  dell'art.  5, comma 2, della legge 7 agosto
          1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per  l'economia",
          e' il seguente:
            "2.  Al   fine sia   di accelerare  la realizzazione  del
          piani  e dei programmi  del   NFM e   dell'ENEA   sia    di
          incrementare    l'occupazione  giovanile  anche  per quanto
          riguarda   le aree identificate dai  diversi  obiettivi  di
          sviluppo,    l'INFM  e l'ENEA sono  autorizzati, nel limiti
          delle  proprie disponibilita'  di   bilancio, incluse    le
          entrate    non  provenienti dal contributo ordinario  dello
          Stato, a  stipulare  previa  selezione  pubblica,  anche  a
          livello  regionale,  contratti  a  termine  di durata   non
          superiore  a  cinque    anni  con  personale    anche    di
          nazionalita'  straniera.  L'INFM e l'ENEA sono  autorizzati
          altresi' a stipulare, nell'ambito del  predetti  limiti,  i
          contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30
          ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive  modificazioni
          e      integrazioni,   eventualmente    finalizzati    alla
          successiva assunzione  da parte di   un altro  soggetto,  e
          comunque  in  deroga alle disposizioni   di cui all'art. 8,
          comma 6,  della legge 29 dicembre 1990, n. 407), e all'art.
          16, comma 1, del decreto-legge 16 maggio  1994,    n.  299,
          convertito,    con  modificazione,  dalla   legge 19 luglio
          1994,  n. 451. Il  comma 4 dell'art.   12 del  D.Lgs.    30
          giugno 1994, n. 506, e' abrogato".