Art. 7
                 Societa' italiana autori e editori

  1.  La  Societa'  italiana autori ed editori, di seguito denominata
SIAE, ente pubblico a base associativa, svolge le seguenti funzioni:
    a)  esercita  l'attivita'  di  intermediazione,  comunque attuata
sotto  ogni  forma  diretta  o  indiretta  di intervento, mediazione,
mandato, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti
di    rappresentazione,    di    esecuzione,   di   recitazione,   di
radiodiffusione,  ivi  compresa  la  comunicazione  al  pubblico  via
satellite  e  di  riproduzione  meccanica  e cinematografica di opere
tutelate;
    b)  cura  la  tenuta  dei  registri di cui all'articolo 103 della
legge 22 aprile 1941, n. 633;
    c)  assicura  la  migliore tutela dei diritti di cui alla lettera
a),   nell'ambito   della   societa'  dell'informazione,  nonche'  la
protezione e lo sviluppo delle opere dell'ingegno.
  2.  L'attivita'  della SIAE, fatto salvo l'esercizio delle funzioni
pubbliche  attribuite  dalla  legge,  e'  disciplinata dalle norme di
diritto privato.
  3. La SIAE esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e puo'
effettuare,  altresi',  la  gestione  di  servizi  di  accertamento e
riscossione  di  imposte,  contributi  e  diritti, anche in regime di
convenzione  con  pubbliche  amministrazioni, regioni, enti locali ed
altri enti pubblici o privati.
  4.  L'organizzazione  ed  il funzionamento della SIAE sono regolati
dallo  statuto  adottato nel rispetto dei criteri di cui all'articolo
13,  comma  1,  entro  3  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 13. Lo statuto assicura una adeguata presenza di autori
ed  editori  negli  organi  dell'Ente,  una ripartizione dei proventi
dell'esazione  dei diritti d'autore tra gli aventi diritto, che tenga
anche conto dell'effettivo contributo di ciascuno alla formazione dei
proventi stessi, e l'applicazione di provvigioni sui diritti d'autore
in coerenza con l'ordinamento vigente in sede europea.
  5.  Lo  statuto  e'  adottato dall'Assemblea a maggioranza dei suoi
componenti,  su  proposta  del  Consiglio  di  amministrazione, ed e'
approvato  con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le attivita'
culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
  6.  La  SIAE  assicura la distinzione tra la gestione relativa alla
tutela  del  diritto  d'autore  e  dei diritti connessi e la gestione
relativa  agli  ulteriori  servizi, nonche', a partire dall'esercizio
successivo  a  quello  della  data  di entrata in vigore del presente
decreto,  la  separazione  contabile tra le due distinte gestioni per
ciascuna delle quali deve essere perseguito l'equilibrio finanziario.
  7.  La  gestione  dei  servizi  attinenti  alla  tutela del diritto
d'autore  e dei diritti connessi si informa ai principi della massima
trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I
criteri  di ripartizione sono annualmente predeterminati dalla SIAE e
sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante.
  8.  Il  Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali esercita la
vigilanza  sulla  SIAE. L'attivita' di vigilanza e' svolta sentito il
Ministro  delle  finanze  per le materie di sua specifica competenza.
Sono  soppressi  l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
l'articolo  57  del  regolamento  di attuazione della medesima legge,
approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.
 
           Note all'art. 7:
            -  Il    testo dell'art. 103 della  legge 22 aprile 1941,
          n. 633, che reca: "Protezione del  diritto  d'autore  e  di
          altri diritti connessi al suo esercizio", e' il seguente:
            "Art.    103.   -   E'   istituito presso   il  Ministero
          della   cultura  popolare  un  registro  pubblico  generale
          delle opere protette ai sensi di questa legge.
            L'Ente    italiano  per   il diritto   di autore  cura la
          tenuta di   un registro  pubblico  speciale  per  le  opere
          cinematografiche.
            In  detti  registri  sono  registrate  le  opere soggette
          all'obbligo del deposito   con la   indicazione del    nome
          dell'autore,       del   produttore,   della   data   della
          pubblicazione e con le   altre  indicazioni  stabilite  dal
          regolamento.
            Alla   Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori  e'
          affidata, altresi', la tenuta  di  un    registro  pubblico
          speciale  per  i  programmi  per    elaboratore.    In tale
          registro  viene   registrato il   nome   del  titolare  dei
          diritti  esclusivi di utilizzazione economica  e la data di
          pubblicazione   del      programma,   intendendosi      per
          pubblicazione   il primo  atto  di  esercizio  dei  diritti
          esclusivi.
            La  registrazione    fa fede,   sino a prova   contraria,
          dell'esistenza dell'opera   e  del    fatto    della    sua
          pubblicazione.   Gli  autori e  i produttori  indicati  nel
          registro    sono   reputati,   sino   a   prova  contraria,
          autori  o produttori delle  opere che sono loro attribuite.
          Per  le  opere   cinematografiche    la   presunzione    si
          applica  alle annotazioni del registro indicato nel secondo
          comma.
            La    tenuta      del   registri   di   pubblicita'    e'
          disciplinata  nel regolamento.
            I   registri   di cui   al   presente   articolo  possono
          essere  tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici".
            -  Il  regio  decreto  18  maggio  1942,  n.  1369, reca:
          "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della  legge
          22  aprile  1941,  n.  633,  per  la protezione del diritto
          d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".