Art. 9.
         Istituto superiore di sanita' e Istituto superiore
            per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
  1. L'Istituto superiore di sanita' (ISS) e l'Istituto superiore per
la  prevenzione  e la sicurezza del lavoro (ISPESL) esercitano, nelle
materie di competenza del Ministero della sanita', funzioni e compiti
tecnicoscientifici  e di coordinamento tecnico. In particolare, l'ISS
svolge  funzioni  di  ricerca,  di sperimentazione, di controllo e di
formazione per quanto concerne la salute pubblica; l'ISPESL e' centro
di  riferimento  nazionale  di informazione, documentazione, ricerca,
sperimentazione,  controllo  e  formazione in materia di tutela della
salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro.
  2.  L'ISS  e  l'ISPESL  hanno autonomia scientifica, organizzativa,
amministrativa  e  contabile  e  sono  sottoposti  alla vigilanza del
Ministro  della sanita'. Essi costituiscono organi tecnicoscientifici
del  Servizio sanitario nazionale, dei quali il Ministero, le regioni
e,   tramite  queste,  le  aziende  sanitarie  locali  e  le  aziende
ospedaliere  si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite
loro dalla normativa vigente.
  3.  Sono  organi  dei  due  Istituti il presidente, il consiglio di
amministrazione,  il direttore generale, il comitato scientifico e il
collegio dei revisori. Alla organizzazione degli Istituti si provvede
con   i   regolamenti  di  cui  all'articolo  13,  che  recano  anche
disposizioni  di  raccordo  con  la  disciplina  prevista dal decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dalle altre disposizioni vigenti
per gli enti di ricerca.
  4.  Sono  abrogati  l'articolo  45,  comma  4,  ultimo  periodo,  e
l'articolo 48 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
 
           Note all'art. 9:
            -  Per  il  D.Lgs.  5  giugno  1998, n. 204, vedi in nota
          all'art. 4.
            - Si   riporta il testo    dell'art.  45,  comma    4,  e
          dell'art.    48  del  D.Lgs.   30   luglio   1999,   n. 300
          (Riforma    dell'organizzazione    del  Governo,  a   norma
          dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
            "4.   Al  Ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le
          inerenti risorse, le funzioni  che, da   parte di  apposite
          strntture  e  con riferimento alle materie di  cui al comma
          1, sono esercitate  dal Ministero degli affari  esteri,  in
          materia  di tutela  previdenziale dei  lavoratori emigrati;
          dal Ministero dei trasporti e della navigazione, in materia
          di   vigilanza     sul  trattamento  giuridico,  economico,
          previdenziale ed assistenziale del personale delle  aziende
          autoferrotranviarie   e  delle  gestioni       governative,
          nonche'   in   materia  di    organizzazione, assistenza  e
          previdenza  del  lavoro  marittimo, portuale e della pesca;
          dallo stesso Ministero  dei trasporti e della   navigazione
          in  materia  di   previdenza e   assistenza  dei lavoratori
          addetti  ai servizi  di trasporto  aereo;   dal   Ministero
          dell'industria,    del   commercio   e dell'artigianato, in
          materia di servizio ispettivo  per la  sicurezza  mineraria
          e    di  vigilanza  sull'applicazione   della  legislazione
          attinente   alla  salute   sui  luoghi   di  lavoro;    dal
          Ministero   dell'interno,   iniziative     di  cooperazione
          internazionale    e attivita' di   prevenzione   e   studio
          sulle emergenze   sociali.   Sono   altresi' trasferiti  al
          Ministero i compiti  svolti in materia di tutela contro gli
          infortuni   del   lavoro  dall'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)".
            "Art.  48  (Istituto  superiore  di  sanita'  e  Istituto
          superiore per la prevenzione e la sicurezza del  lavoro). -
          1.  L'istituto  superiore di sanita'   (ISS)  e  l'Istituto
          superiore  per  la  prevenzione  e  la sicurezza del lavoro
          (ISPESL) esercitano, nelle materie di competenza  dell'area
          sanitaria    del     Ministero,     funzioni   e    compiti
          tecnicoscientifici  e  di    coordinamento   tecnico.    In
          particolare,  l'Istituto   superiore   di   sanita'  svolge
          funzioni  di  ricerca,  di sperimentazione, di controllo  e
          di    formazione  per  quanto concerne la salute  pubblica;
          l'ISPESL e'    centro    di    riferimento  nazionale    di
          informazione,  documentazione,    ricerca, sperimentazione,
          controllo e formazione   in   materia di    tutela    della
          salute e  tutela  igienico sanitaria.
            2.  L'Istituto    superiore  di  sanita'    e  l'Istituto
          superiore  per la prevenzione e  la sicurezza   del  lavoro
          hanno          autonomia     scientifica,    organizzativa,
          amministrativa   e   contabile e    costituiscono    organi
          tecnicoscientifici  del Servizio  sanitario nazionale,  dei
          quali    il  Ministero,  le  regioni, e, tramite queste, le
          aziende sanitarie locali e   le  aziende   ospedaliere   si
          avvalgono    nell'esercizio    delle attribuzioni conferite
          loro dalla normativa vigente.
            3.  Sono organi  dei due   istituti   il presidente    il
          consiglio    di amministrazione, il direttore generale,  il
          comitato scientifico  e  il  collegio  dei  revisori.  Alla
          organizzazione  degli istituti si provvede con regolamenti,
          secondo   i criteri e le  modalita'  di    cui  al  decreto
          legislativo  sul  riordinamento  degli    enti pubblici non
          previdenziali.  I regolamenti recano anche disposizioni  di
          raccordo con la disciplina di cui  al decreto legislativo 5
          giugno  1998,  n. 204,   e dalle altre disposizioni vigenti
          per gli enti di ricerca".