Art. 11.
                              Consuntivo
  1.  Entro  sei mesi  dalla  ricezione  della distinta  delle  spese
effettivamente sostenute, il soggetto  gestore predispone per l'esame
del comitato una relazione che:
  a) metta a confronto le spese a consuntivo con quelle a preventivo;
  b) informi sulla conclusione della  gara e sulle modalita' adottate
per il rimborso del finanziamento;
  c)   fornisca  gli   elementi  per   la  valutazione   delle  cause
dell'eventuale   ritiro   o   esclusione  dalla   gara   dell'impresa
beneficiaria.
  2. Qualora  il Ministero  abbia effettuato controlli  diretti sulla
realizzazione  delle  iniziative,   alle  relazioni  predisposte  dal
soggetto  gestore  sono  allegate  anche  le  relazioni  redatte  dal
Ministero.
  3.  Il comitato,  ai sensi  del precedente  articolo 10,  decide le
modalita' di rimborso del finanziamento.