Art. 12.
                          C o n t r o l l i
  1. Il  Ministero, anche  mediante ispezioni  in loco,  controlla le
operazioni   oggetto  di   finanziamento   ai   sensi  del   presente
regolamento.  A   tal  fine,   il  Ministero  puo'   avvalersi  della
collaborazione  dell'ICE.  Le  spese relative  all'effettuazione  dei
controlli sono a carico del Fondo.
  2. Per  l'attuazione di  quanto previsto al  comma 1,  il Ministero
trasmette  al  comitato  il   programma  dei  controlli  che  intende
effettuare. Il  comitato approva  il programma  e dispone  l'invio al
Ministero  delle  delibere  e  della  documentazione  necessaria  per
l'effettuazione dei controlli.
  3.  Il  soggetto gestore  verifica  la  corrispondenza delle  spese
risultanti  dall'autocertificazione  o  da altra  documentazione  con
quelle indicate nella richiesta di finanziamento; effettua, altresi',
controlli  a   campione  richiedendo   alle  imprese   la  necessaria
documentazione in originale o in  copia conforme; segnala al comitato
ogni  eventuale  anomalia  connessa   alla  veridicita'  delle  spese
documentate.
  4.  I  risultati  dei  controlli sono  trasmessi  al  comitato;  il
soggetto gestore procede ai sensi  dell'articolo 10, comma 7, lettera
d), del presente  decreto nel caso in cui sia  stato accertato un uso
improprio del finanziamento ricevuto.