Art. 12. C o n t r o l l i 1. Il Ministero, anche mediante ispezioni in loco, controlla le operazioni oggetto di finanziamento ai sensi del presente regolamento. A tal fine, il Ministero puo' avvalersi della collaborazione dell'ICE. Le spese relative all'effettuazione dei controlli sono a carico del Fondo. 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero trasmette al comitato il programma dei controlli che intende effettuare. Il comitato approva il programma e dispone l'invio al Ministero delle delibere e della documentazione necessaria per l'effettuazione dei controlli. 3. Il soggetto gestore verifica la corrispondenza delle spese risultanti dall'autocertificazione o da altra documentazione con quelle indicate nella richiesta di finanziamento; effettua, altresi', controlli a campione richiedendo alle imprese la necessaria documentazione in originale o in copia conforme; segnala al comitato ogni eventuale anomalia connessa alla veridicita' delle spese documentate. 4. I risultati dei controlli sono trasmessi al comitato; il soggetto gestore procede ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera d), del presente decreto nel caso in cui sia stato accertato un uso improprio del finanziamento ricevuto.