Art. 13.
              Ulteriori competenze del soggetto gestore
  1. Il soggetto gestore,  oltre all'attivita' istruttoria, provvede,
sulla base delle delibere del comitato, alla stipula del contratto di
finanziamento,  all'assunzione  delle garanzie  ed  all'effettuazione
delle erogazioni, nonche' alla tutela  e al recupero dei crediti, ivi
compresa l'escussione delle garanzie.