Art. 2.
                     Finalita' dell'agevolazione
  1. Ai  sensi della legge,  le disponibilita' del Fondo,  nel limite
complessivo di  cinquanta miliardi, possono essere  utilizzate per il
finanziamento di  spese per  la partecipazione all'estero  di imprese
italiane a  gare internazionali  indette in  Paesi non  facenti parte
dell'Unione europea.