Art. 2. Finalita' dell'agevolazione 1. Ai sensi della legge, le disponibilita' del Fondo, nel limite complessivo di cinquanta miliardi, possono essere utilizzate per il finanziamento di spese per la partecipazione all'estero di imprese italiane a gare internazionali indette in Paesi non facenti parte dell'Unione europea.