Art. 3.
                     Massimali dei finanziamenti
  1. Il limite massimo  dell'importo del finanziamento e' determinato
in  rapporto  al  valore  della  commessa  sulla  base  dei  seguenti
parametri:
    a) 1,00% per i primi 50 miliardi di lire;
    b) 0,70% per i successivi 50 miliardi di lire;
    c) 0,50% per i successivi 100 miliardi di lire;
    d) 0,25% per l'eccedenza.
  2. Nel caso in cui l'impresa partecipi ad una gara in cui il valore
della commessa sia suddiviso in porzioni o lotti, ai fini del calcolo
dell'importo del finanziamento verra'  considerato solo il valore del
lotto o  porzione della commessa  per il quale l'impresa  presenti la
propria offerta,  a condizione che  esso figuri  nel bando di  gara o
altro documento ufficiale probante.
  3.  Nei casi  di  gare  per servizi  di  ingegneria e/o  consulenza
tecnicoeconomica, il limite massimo dell'importo del finanziamento e'
determinato  in rapporto  al  valore della  commessa  sulla base  dei
seguenti parametri:
    a) 5,00% per i primi 10 miliardi di lire;
    b) 1,00% per l'eccedenza.
  4. Qualora il valore della  commessa sia espresso in valuta estera,
il tasso di cambio da applicare  per la conversione in lire e' quello
del giorno  della presentazione  della domanda o  della presentazione
della prima domanda  al soggetto gestore nel caso di  piu' domande di
diverse imprese partecipanti alla stessa gara.
  5. L'importo massimo del finanziamento, che puo' essere concesso ad
ogni beneficiario, e' fissato in  lire due miliardi per ciascuna gara
internazionale.
  6.  Il massimale  agevolabile  per singola  gara internazionale  e'
fissato  in lire  cinque miliardi,  fermo restando  il limite  di due
miliardi per ciascun beneficiario.
  7.  In caso  di  raggiungimento del  limite  massimo, l'importo  di
cinque miliardi,  o l'eventuale residuo non  ancora deliberato, viene
ripartito  tra  tutti i  concorrenti  in  proporzione all'importo  di
finanziamento richiesto.
  8. L'importo  massimo del  finanziamento per  singolo beneficiario,
che partecipi a  piu' gare internazionali, e' fissato  in lire cinque
miliardi  per anno,  da calcolare  prendendo a  riferimento l'importo
complessivo dei finanziamenti deliberati  dal comitato. In ogni caso,
l'esposizione finanziaria massima di  ogni beneficiario nei confronti
del Fondo non puo' essere superiore a dieci miliardi di lire al netto
dei rimborsi  effettuati entro  il mese  antecedente la  delibera del
comitato.
  9.   Qualora   le   imprese    costituenti   una   jointventure   o
un'associazione  temporanea  di  imprese  partecipante  ad  una  gara
presentino  domande di  finanziamento  separate e  la  somma di  tali
domande  superi  il  massimale   agevolabile  per  singola  gara,  il
massimale   e'  ripartito   tra  le   imprese  proporzionalmente   al
finanziamento  richiesto   da  ciascuna  di  esse   oppure,  su  loro
richiesta,   proporzionalmente   alla    loro   partecipazione   alla
jointventure o associazione.
  10. Se piu' imprese appartenenti ad un gruppo presentano domande di
finanziamento   nell'ambito  di   una  stessa   gara  internazionale,
l'importo di  finanziamento concedibile  alle imprese del  gruppo non
puo' complessivamente  superare due miliardi di  lire, come stabilito
al comma 5 per  le singole imprese. A tal fine  si intende per gruppo
un insieme di imprese collegate i cui bilanci rientrino in uno stesso
bilancio  consolidato.  In  ogni   caso,  l'importo  complessivo  dei
finanziamenti concessi ad imprese facenti  parte di uno stesso gruppo
non  puo' essere  superiore a  dieci miliardi  di lire  al netto  dei
rimborsi  effettuati  entro  il   mese  precedente  la  delibera  del
comitato.