Art. 4.
                      Garanzie del finanziamento
  1. Per garantire il rimborso del capitale, dei relativi interessi e
di altri oneri accessori, l'impresa beneficiaria del finanziamento, a
copertura dei singoli  importi da erogare, deve  prestare al soggetto
gestore  una  o  piu'  delle   seguenti  tipologie  di  garanzia,  da
sottoporre,    unitamente    alla   richiesta    di    finanziamento,
all'approvazione del  comitato: fidejussione  bancaria, assicurativa;
di  consorzi  di  garanzia  collettiva  fidi  (convenzionati  con  il
soggetto gestore), pegno su titoli.