Art. 5.
                          Costi finanziabili
  1. Sono  ammesse al finanziamento  le spese di  partecipazione alla
gara sostenute posteriormente alla data di arrivo al soggetto gestore
della domanda di  finanziamento e fino al termine di  scadenza per la
presentazione dell'offerta definitiva.
  2. Le fasi temporali dell'offerta  in cui possono essere effettuate
le spese sono le seguenti:
    a) fase della prequalifica;
    b) fase dell'offerta;
    c) fase della negoziazione dell'offerta.
  3. Qualora l'impresa richieda il finanziamento delle spese relative
alla fase  di prequalifica -  fermo restando che il  termine iniziale
per il riconoscimento di tali spese  resta comunque la data di arrivo
della domanda -, l'esame della  richiesta ha luogo dopo che l'impresa
abbia   comunicato  l'esito   della  fase   di  pre-   qualifica.  Il
finanziamento di dette spese e'  ammesso solo qualora la prequalifica
sia prevista dal  bando di gara o da altra  idonea documentazione. Le
relative  spese devono  essere inoltre  inerenti alla  partecipazione
alla  gara,  costituendo   parte  dei  costi  da   sostenere  per  la
presentazione  dell'offerta.  Nel caso  in  cui  l'impresa non  abbia
superato la fase di prequalifica,  il comitato delibera riguardo alle
spese sostenute  ed il relativo  finanziamento e' erogato  per intero
dopo la stipula del contratto.
  4. Le  spese sostenute  vanno riferite  al momento  del verificarsi
dell'evento  generatore  della  spesa, a  prescindere  dall'effettivo
pagamento. In particolare, i costi interni delle imprese, finalizzati
alla partecipazione alla  gara e sostenuti nei termini  di cui sopra,
sono  ammissibili al  finanziamento a  prescindere dal  momento della
loro contabilizzazione.
  5.  Fra gli  importi delle  singole voci  di spesa  e' ammessa  una
compensazione non superiore al quindici per cento.