Art. 5. Costi finanziabili 1. Sono ammesse al finanziamento le spese di partecipazione alla gara sostenute posteriormente alla data di arrivo al soggetto gestore della domanda di finanziamento e fino al termine di scadenza per la presentazione dell'offerta definitiva. 2. Le fasi temporali dell'offerta in cui possono essere effettuate le spese sono le seguenti: a) fase della prequalifica; b) fase dell'offerta; c) fase della negoziazione dell'offerta. 3. Qualora l'impresa richieda il finanziamento delle spese relative alla fase di prequalifica - fermo restando che il termine iniziale per il riconoscimento di tali spese resta comunque la data di arrivo della domanda -, l'esame della richiesta ha luogo dopo che l'impresa abbia comunicato l'esito della fase di pre- qualifica. Il finanziamento di dette spese e' ammesso solo qualora la prequalifica sia prevista dal bando di gara o da altra idonea documentazione. Le relative spese devono essere inoltre inerenti alla partecipazione alla gara, costituendo parte dei costi da sostenere per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui l'impresa non abbia superato la fase di prequalifica, il comitato delibera riguardo alle spese sostenute ed il relativo finanziamento e' erogato per intero dopo la stipula del contratto. 4. Le spese sostenute vanno riferite al momento del verificarsi dell'evento generatore della spesa, a prescindere dall'effettivo pagamento. In particolare, i costi interni delle imprese, finalizzati alla partecipazione alla gara e sostenuti nei termini di cui sopra, sono ammissibili al finanziamento a prescindere dal momento della loro contabilizzazione. 5. Fra gli importi delle singole voci di spesa e' ammessa una compensazione non superiore al quindici per cento.