Art. 6.
                       Domanda di finanziamento
  1.  La  domanda di  concessione  del  finanziamento e'  redatta  su
apposito modulo  approvato dal  comitato. Nel  modulo e'  indicata la
documentazione  da allegare,  tra cui  obbligatoriamente il  bando di
gara o l'invito a partecipare  alla gara. L'importo del finanziamento
da richiedere e' calcolato sulla  base del preventivo delle spese per
l'elaborazione,  la  presentazione  e  la  discussione  dell'offerta,
qualora quest'ultima sia prevista dalle procedure di gara.
  2. La domanda e' presentata al soggetto gestore, che la registra in
ordine cronologico  secondo la  data di  arrivo. Il  soggetto gestore
comunica all'impresa, entro  cinque giorni, la data  di ricevimento e
il numero di posizione ad essa attribuito.
  3. Sono  ammissibili solo le domande  presentate anteriormente alla
data di scadenza per la presentazione dell'offerta, quale fissata dal
bando di  gara o  da analoga  idonea documentazione  e specificamente
indicata  dall'impresa  nella  domanda  stessa. In  assenza  di  tale
indicazione la domanda non e' ammissibile.