Art. 7. Istruttoria 1. Le domande di finanziamento sono esaminate dal soggetto gestore in ordine cronologico di arrivo. Il soggetto gestore effettua l'istruttoria al fine di valutare la capacita' economica e finanziaria dell'impresa, di accertare la finanziabilita' delle spese preventivate e le modalita' di partecipazione alla gara, nonche' la validita' economicocommerciale della gara stessa. In merito ai citati aspetti economicocommerciali, il soggetto gestore puo' richiedere un parere al Ministero. 2. Il soggetto gestore puo' chiedere all'impresa chiarimenti e documentazione integrativa, tra cui documentazione probatoria della partecipazione alla gara. L'impresa destinataria della richiesta istruttoria provvede a fornire la documentazione richiesta entro trenta giorni. In mancanza di riscontro, e' inviato all'impresa un sollecito; qualora l'impresa non risponda entro ulteriori quindici giorni, la domanda viene archiviata. 3. Le relazioni istruttorie predisposte dal soggetto gestore sono sottoposte all'esame del comitato entro novanta giorni dalla ricezione della domanda. 4. Ai sensi dell'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, ai finanziamenti sono ammesse con priorita', in base ai criteri fissati dal comitato, le domande presentate da imprese in possesso di certificazione di qualita'. 5. L'esito della richiesta di finanziamento e' comunicato per iscritto al soggetto richiedente entro quindici giorni dalla data della delibera del comitato.
Nota all'art. 7: - L'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, citato nelle note alla premessa, al comma 8 cosi' recita: "8. Nella determinazione dei criteri per la concessione dei contributi e di finanziamenti volti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese puo' essere riconosciuto un accesso prioritarto, ai soggetti in possesso di una certificazione di qualita' del prodotto o dell'azienda".