Art. 8.
                      Contratto di finanziamento
  1.  Entro tre  mesi dalla  data della  comunicazione relativa  alla
concessione del  finanziamento, il beneficiario presenta  al soggetto
gestore la documentazione  richiesta per la stipula  del contratto di
finanziamento,  che deve  avvenire  nel termine  ulteriore di  trenta
giorni.
  2. In  caso di mancata  presentazione della documentazione  entro i
termini previsti, l'impresa decade dai benefici del finanziamento.