Art. 9. Erogazione del finanziamento 1. Il soggetto gestore, dopo la stipula del contratto di finanziamento, su richiesta dell'impresa, eroga una quota pari al cinquanta per cento del finanziamento concesso. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di due mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salvo motivata domanda di proroga non superiore ad ulteriori due mesi. In assenza di richiesta di erogazione entro il termine di cui sopra, l'operazione e' sottoposta al comitato per l'eventuale revoca del finanziamento. 2. Un'ulteriore quota, pari al trenta per cento del finanziamento, viene erogata entro i trenta giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, previa presentazione al soggetto gestore di una dichiarazione con la quale il beneficiario attesti l'avvenuta presentazione dell'offerta. 3. Il restante venti per cento e' erogato dietro presentazione della prova che l'impresa sia stata chiamata alla fase di discussione dell'offerta. A tal fine, costituisce prova della chiamata alla fase di discussione dell'offerta anche la richiesta del committente. L'impresa e' tenuta a documentare tale richiesta producendo la relativa lettera del committente. 4. Qualora la fase della discussione dell'offerta non sia provabile, il comitato, su richiesta dell'impresa, puo' autorizzare l'erogazione dell'ultimo venti per cento del finanziamento. Nel caso in cui l'impresa abbia gia' presentato il consuntivo delle spese sostenute e queste risultino inferiori all'ottanta per cento del finanziamento concesso sulla base del preventivo, l'erogazione sara' pari all'importo del consuntivo. Qualora la fase di discussione dell'offerta non sia prevista dal bando di gara, il finanziamento concesso sulla base del preventivo e' interamente erogato secondo le seguenti modalita': a) 50% dopo la stipula del contratto; b) 50% dietro attestazione di avvenuta presentazione dell'offerta. 5. Il periodo di utilizzo del finanziamento dura diciotto mesi a partire dalla data della stipula del contratto di finanziamento.