Art. 9.
                     Erogazione del finanziamento
  1.  Il  soggetto   gestore,  dopo  la  stipula   del  contratto  di
finanziamento,  su richiesta  dell'impresa, eroga  una quota  pari al
cinquanta per  cento del finanziamento concesso.  Tale richiesta deve
essere presentata entro il termine di  due mesi dalla data di stipula
del contratto di finanziamento, salvo motivata domanda di proroga non
superiore  ad  ulteriori  due  mesi.   In  assenza  di  richiesta  di
erogazione entro il termine di  cui sopra, l'operazione e' sottoposta
al comitato per l'eventuale revoca del finanziamento.
  2. Un'ulteriore quota, pari al  trenta per cento del finanziamento,
viene erogata entro i trenta giorni successivi al termine di scadenza
per la  presentazione dell'offerta, previa presentazione  al soggetto
gestore di  una dichiarazione  con la  quale il  beneficiario attesti
l'avvenuta presentazione dell'offerta.
  3.  Il restante  venti per  cento e'  erogato dietro  presentazione
della prova che l'impresa sia stata chiamata alla fase di discussione
dell'offerta. A tal fine, costituisce  prova della chiamata alla fase
di  discussione  dell'offerta  anche la  richiesta  del  committente.
L'impresa  e'  tenuta  a  documentare tale  richiesta  producendo  la
relativa lettera del committente.
  4.  Qualora   la  fase  della  discussione   dell'offerta  non  sia
provabile, il  comitato, su richiesta dell'impresa,  puo' autorizzare
l'erogazione dell'ultimo venti per  cento del finanziamento. Nel caso
in  cui l'impresa  abbia gia'  presentato il  consuntivo delle  spese
sostenute  e queste  risultino  inferiori all'ottanta  per cento  del
finanziamento concesso sulla base  del preventivo, l'erogazione sara'
pari  all'importo  del consuntivo.  Qualora  la  fase di  discussione
dell'offerta non  sia prevista  dal bando  di gara,  il finanziamento
concesso sulla base del preventivo  e' interamente erogato secondo le
seguenti modalita':
    a) 50% dopo la stipula del contratto;
  b) 50% dietro attestazione di avvenuta presentazione dell'offerta.
  5. Il  periodo di utilizzo  del finanziamento dura diciotto  mesi a
partire dalla data della stipula del contratto di finanziamento.