Art. 2. 1. L'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 24 febbraio 1997, n. 74, e' sostituito dal seguente: " 4. Ciascun candidato dovra' rispondere a 45 quesiti, vertenti su argomenti relativi alle materie scritte dal concorso.". 2. L'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 24 febbraio 1997, n. 74, come modificato dal decreto del Ministro di grazia e giustizia del 24 luglio 1998, n. 339, e' sostituito dal seguente: " 6. Il sistema tecnico per le prove di preselezione deve assicurare che a ciascun candidato sia assegnato, in ciascuna sessione della stessa prova, un questionario contenente un egual numero di quesiti. La generazione dei questionari, in relazione all'archivio informatico dei quesiti esistenti, dovra' rispettare, per ogni questionario, i seguenti criteri: a) che siano rappresentati tutti i raggruppamenti per materie, cosi' come identificati dalla Commissione ministeriale per l'archivio informatico dei quesiti, in proporzione alla rispettiva consistenza numerica di tali raggruppamenti; il calcolo percentuale, rapportato al totale delle domande da somministrare, dovra' comportare un arrotondamento all'unita' superiore, per frazioni superiori allo 0,5 ovvero all'unita' inferiore, per frazioni pari o inferiori allo 0,5; se, in virtu' di tale arrotondamento, si dovesse ottenere un numero totale di domande superiore a quello dei qesiti da somministrare (45) si ridurra' di un'unita' il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per materia numericamente piu' ridotto; se, al contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande inferiore a quello dei quesiti da somministrare (45) si aumentera' di un'unita' il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per materia numericamente piu' cospicuo; b) che siano rappresentati tutti i gradi di difficolta', di cui all'articolo 3, in proporzione alla consistenza di ciascuno degli insiemi di quesiti aventi il medesimo grado di difficolta', tenendo conto, a tal fine, dell'intero archivio, unitariamente e complessivamente considerato, indipendentemente dai singoli raggruppamenti per materie; il calcolo percentuale, rapportato al totale delle domande da somministrare, dovra' comportare un arrotondamento all'unita' superiore, per frazioni superiori allo 0,5 ovvero all'unita' inferiore, per frazioni pari o inferiori allo 0,5; se in virtu' di tale arrotondamento si dovesse ottenere un numero totale di domande superiori a quello dei quesiti da somministrare (45) si ridurra' di un'unita' il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti aventi il massimo grado di difficolta'; se, al contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande inferiore a quello dei quesiti da somministrare (45) si aumentera' di un'unita' il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti aventi il minimo grado di difficolta'.".
Nota all'art. 2: - Il testo vigente dell'art. 4 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n. 74, come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 4 (Modalita' delle prove di preselezione). - 1. Le prove di preselezione sono effettuate a gruppi di candidati in numero non superiore a 300, divisi secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, previo sorteggio della lettera iniziale. 2. Ogni candidato ha a disposizione una singola postazione, separata dalle altre, per l'esecuzione della prova. Ciascuna postazione e' dotata di videoterminale che non consenta altre interazioni all'infuori di quella relativa alle risposte ai quesiti e quant'altro occorre per eseguire la prova alcun supporto cartaceo. 3. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia sono assistiti, nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte, da personale dell'amministrazione che non sia in grado di dargli suggerimenti. 4. Ciascun candidato dovra' rispondere a 45 quesiti, vertenti su argomenti relativi alle materie scritte del concorso. 5. La durata massima della prova e' di settanta minuti. Per i portatori di handicap il tempo puo' essere aumentato secondo le valutazioni della commissione, ma in misura comunque non superiore ai trenta minuti. 6. Il sistema tecnico per le prove di preselezione deve assicurare che a ciascun candidato sia assegnato, in ciascuna sessione della stessa prova, un questionario contenente un egual numero di quesiti. La generazione dei questionari, in relazione all'archivio informatico dei quesiti esistenti, dovra' rispettare, per ogni questionario, i seguenti criteri: a) che siano rappresentati tutti i raggruppamenti per materie, cosi' come identificati dalla commissione ministeriale per l'archvio informatico dei quesiti, in proporzione alla rispettiva consistenza numerica di tali raggruppamenti; il calcolo percentuale, rapportato al totale delle domande da somministrare, dovra' comportare un arrotondamento all'unita' superiore, per frazioni superiori allo 0,5 ovvero all'unita' inferiore, per frazioni pari o inferiori allo 0,5; se, in virtu' di tale arrotondamento, si dovesse ottenere un numero totale di domande superiore a quello dei quesiti da somministrare (45) si ridurra' di un'unita' il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per materia numericamente piu' ridotto; se, al contrario, si dovesse ottenere un nunero totale di domande inferiore a quello dei quesiti da somministrare (45) si aumentera' di un'unita' il numero, come sopra proprorzionalmente individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per materia numericamente piu' cospicuo; b) che siano rappresentati tutti i gradi di difficolta', di cui all'art. 3, in proporzione alla consistenza di ciascuno degli insiemi di quesiti aventi il medesimo grado di difficolta', tenendo conto, a tal fine, dell'intero archivio, unitariamente e complessivamente considerato, indipendentemente dai singoli raggruppamenti per materie; il calcolo percentuale, rapportato al totale delle domande da somministrare, dovra' comportare un arrotondamento all'unita' superiore, per frazioni superiori allo 0,5 ovvero all'unita' inferiore, per frazioni pari o inferiori allo 0,5; se in virtu' di tale arrotondamento si dovesse ottenere un numero totale di domande superiori a quello dei quesiti da somministrare (45) si ridurra' di un'unita' il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti aventi il massimo grado di difficolta'; se, al contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande inferiore a quello dei quesiti da somministrare (45) si aumentera' di un'unita' il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti aventi il minimo grado di difficolta'. 7. E' ammessa la correzione delle risposte durante la prova sino alla scadenza del tempo consentito a norma dell'art. 5".