Art. 3.
  1. L'articolo  8, comma  8, del  decreto del  Ministro di  grazia e
giustizia del 24 febbraio 1997, n. 74, e' sostituito dal seguente:
  " 8. La pubblicita' dei quesiti contenuti nell'archivio informatico
e' assicurata mediante  la loro pubblicazione in  un supplemento alla
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana che  sara' edito almeno
tre mesi prima della data di inizio della prove di preselezione.".
  2. Dopo  il comma  8 dell'articolo  8 del  decreto del  Ministro di
grazia  e giustizia  del  24 febbraio  1997, n.  74,  e' aggiunto  il
seguente comma:
  " 9. La pubblicita' di  eventuali modificazioni o soppressioni, nei
limiti  di cui  all'articolo 5,  comma 4,  o di  eventuali correzioni
apportate dalla  Commissione ministeriale  ai quesiti  pubblicati, e'
assicurata mediante la  loro pubblicazione in uno  o piu' supplementi
alla Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana  che saranno editi
almeno  un   mese  prima  della   data  di  inizio  della   prova  di
preselezione.".
 
          Nota all'art. 3:
           - Il testo vigente dell'art. 8 del decreto del Ministro di
          grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n. 74, come modificato
          dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
           "Art.   8   (Commissione   ministeriale   per   l'archivio
          informatico dei quesiti). - 1. La commissione  ministeriale
          prevista  dall'art.  5-quater della legge 16 febbraio 1913,
          n. 89, inserito dall'art. 1, comma 3, della legge 26 luglio
          1995, n.  328,  provvede  alla  formazione,  conservazione,
          gestione   e  aggiornamento  del  sistema  e  del  relativo
          archivio  informatico  dei  quesiti.  A   tal   fine   puo'
          deliberare  le  integrazioni,  modificazioni e soppressioni
          necessarie    per    l'aggiornamento    e     completamento
          dell'archivio.
           2.  I  sei  notai  chiamati  a far parte della commissione
          ministeriale di cui  al  precedente  comma  1,  individuati
          nell'ambito  di  un  elenco  di  almeno  dodici nominativi,
          possibilmente appartenenti a  diversi  distretti  notarili,
          segnalati  dal  Consiglio  nazionale  del  notariato,  sono
          nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
           3. La presidenza della  commissione  spetta  al  direttore
          generale degli affari civili e delle libere professioni o a
          un suo delegato.  Al presidente del Consiglio nazionale del
          notariato   o   a   un   suo   delegato   e'   affidata  la
          vicepresidenza.
           4. La commissione  ministeriale  si  riunisce  almeno  una
          volta  ogni  sei  mesi  e, comunque, immediatamente dopo la
          pubblicazione  del  bando   di   concorso.   Per   la   sua
          costituzione  e'  necessaria la presenza dei magistrati che
          la compongono e di almeno tre notai. Per la validita' delle
          delibere e'  sufficiente  il  voto  della  maggioranza  dei
          presenti.
           5. La commissione ministeriale individua materie o settori
          di  materie,  tra  quelle  formanti  oggetto  di quesiti, e
          delega, per ciascuna di esse, uno o piu'  componenti  notai
          ad  acquisire tutti gli aggiornamenti normativi intervenuti
          successivamente  all'ultima   pubblicazione   dei   quesiti
          stessi.
           6.  I  notai  delegati,  ciascuno  per la propria materia,
          predispongono  le  correzioni,   le   integrazioni   o   le
          soppressioni   dei   quesiti   ritenute   necessarie  e  le
          sottopongono all'approvazione della commissione.
           7. I notai delegati vigilano sulla  corretta  introduzione
          nell'archivio   dei   quesiti  nuovi  o  moficati  e  sulla
          cancellazione  di  quelli   soppressi,   curando   che   le
          operazioni avvengano in tempo utile per la pubblicazione di
          cui al comma seguente.
           8.  La  pubblicita'  dei  quesiti  contenuti nell'archivio
          informatico e' assicurata mediante la loro pubblicazione in
          un supplemento alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana  che  sara' edito almeno tre mesi prima della data
          di inizio della prova di preselezione.
           9.   La   pubblicita'   di   eventuali   modificazioni   o
          soppressioni,  nei  limiti di cui all'art. 5, comma 4, o di
          eventuali   correzioni    apportate    dalla    Commissione
          ministeriale  ai quesiti pubblicati, e' assicurata mediante
          la loro  pubblicazione  in  uno  o  piu'  supplementi  alla
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana che saranno
          editi almeno un mese prima della data di inizio della prova
          di preselezione".