Art. 2. Comunicazioni 1. L'organismo pagatore, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modificazioni, comunica mensilmente al Ministero delle politiche agricole e forestali ed alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano le quantita' di olive di provenienza da Paesi terzi sulle quali e' stata accesa la cauzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 104/91 del Consiglio del 16 gennaio 1991,nonche' le quantita' di olive provenienti dagli Stati membri della Comunita' nel quadro della gestione del regime comunitario dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva. 2. L'organismo pagatore di cui al comma 1, alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di aiuto alla produzione, comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali ed alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano il numero delle domande di aiuto presentate da produttori di olive di altri Paesi membri, con l'indicazione delle relative quantita' di olive molite e di olio ottenuto nei frantoi ubicati in Italia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali Letta, Ministro per le politiche comunitarie Bellillo, Ministro per gli affari regionali Piazza, Ministro per la funzione pubblica Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1999 Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 5
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, pubblicato in GUCE n. 158 dell'8 luglio 1995, e' il seguente: "Art. 1. - 1. Il limite al numero di organismi pagatori riconosciuti da ciascun Stato membro ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70 dovra' essere determinato da ciascuno Stato membro dopo aver consultato la Commissione. La Commissione puofar presente, in particolare, qualsiasi ostacolo che questo numero comporti per il rispetto del termine di cui all'art. 5, paragrafo 2 di detto regolamento e per la trasparenza dei controlli sulle operazioni del Fondo. La Commissione informa il comitato del Fondo sugli organismi pagatori riconosciuti negli Stati membri. 2. Per ciascun organismo pagatore, lo Stato membro informa la Commissione circa l'autorita' o le autorita' che rilasciano e revocano il riconoscimento, e che stabiliscono il termine entro cui debbono essere apportati gli adeguamenti necessari ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 729/70 (''autorita' competente'')". - Il regolamento (CEE) n. 104/91 del Consiglio del 16 gennaio1991 detta norme per le importazioni di olive nella Comunita' ed e' pubblicato in GUCE n. 12 del 17 gennaio 1991.