IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
i Ministri  del  tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
  economica,    dell'ambiente,     dell'industria,   del    commercio
e
  dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione
  Visto  il  decreto  legislativo  5   febbraio  1997,  n.  22,  come
modificato dal decreto legislativo 8  novembre 1997, n. 389, recante:
"Attuazione delle  direttive 91/156/CEE  sui rifiuti,  91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi e  94/62/CE  sugli imballaggi  e  sui rifiuti  di
imballaggi";
  Considerato  che l'articolo  46  del  suddetto decreto  legislativo
demanda ad  un decreto del  Ministro dell'interno, di concerto  con i
Ministri del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica,
dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei
trasporti e  della navigazione,  la determinazione  dei casi  e delle
procedure  di  conferimento, ai  centri  di  raccolta previsti  dallo
stesso articolo,  dei veicoli  a motore o  dei rimorchi  rinvenuti da
organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti
per  occupazione ai  sensi degli  articoli 927-929  e 923  del codice
civile;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentita  la Conferenza  unificata  istituita ai  sensi del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi in data 24 maggio 1999;
  Inviata la comunicazione al  Presidente del Consiglio dei Ministri,
ai sensi  dell'articolo 17, comma 3,  della legge 23 agosto  1988, n.
400, con nota n. 42-10/A-41 del 5 luglio 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Gli organi  di  polizia  stradale di  cui  all'articolo 12  del
decreto   legislativo  30   aprile   1992,  n.   285,  e   successive
modificazioni  e integrazioni,  allorche'  rinvengonosu  aree ad  uso
pubblico un  veicolo a  motore o  un rimorchio  in condizioni  da far
presumere  lo stato  di  abbandono  e, cioe',  privo  della targa  di
immatricolazione  o del  contrassegno di  identificazione, ovvero  di
parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla
rilevazione di  eventuali violazioni alle norme  di comportamento del
codice   della   strada,  danno   atto,   in   separato  verbale   di
constatazione, dello  stato d'uso  e di  conservazione del  veicolo e
delle parti  mancanti, e,  dopo aver accertato  che nei  riguardi del
veicolo  non sia  pendente  denuncia di  furto, contestualmente  alla
procedura   di  notificazione   al  proprietario   del  veicolo,   se
identificabile, ne  dispongono, anche eliminando gli  ostacoli che ne
impediscono  la rimozione,  il  conferimento provvisorio  ad uno  dei
centri  di  raccolta  individuati  annualmente dai  prefetti  con  le
modalita'  di cui  all'articolo 8  del decreto  del Presidente  della
Repubblica 29  luglio 1982, n.  571, tra quelli autorizzati  ai sensi
dell'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
  2. Trascorsi  sessanta giorni dalla notificazione,  ovvero, qualora
non sia  identificabile il proprietario, dal  rinvenimento, senza che
il veicolo  sia stato  reclamato dagli aventi  diritto, lo  stesso si
considera  cosa abbandonata  ai  sensi dell'articolo  923 del  codice
civile.
  3. Decorso tale termine il centro  di raccolta di cui al precedente
comma 1 procede alla demolizione  e al recupero dei materiali, previa
cancellazione  dal pubblico  registro  automobilistico (P.R.A.).,  ai
sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'articolo  103  del  decreto
legislativo 30 aprile  1992, n. 285, ferma restando  la necessita' di
comunicazione  da parte  degli  organi  di polizia  di  tutti i  dati
necessari  per la  presentazione, da  parte del  centro di  raccolta,
della  formalita' di  radiazione.  La richiesta  di cancellazione  e'
corredata dell'attestazione dell'organo  di polizia della sussistenza
delle  condizioni previste  nel comma  1,  nonche' di  quella che  il
veicolo non  risulta oggetto di  furto al momento  della demolizione,
integrate  dalla dichiarazione  del  gestore del  centro di  raccolta
circa il  mancato reclamo del veicolo  ai sensi del comma  2. L'onere
della  restituzione  al  pubblico registro  automobilistico  (P.R.A.)
delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei
centri  di  raccolta, e'  limitato  a  quelli rinvenuti  nel  veicolo
secondo quanto  attestato dal verbale di  constatazione redatto dagli
organi  di   polizia.  Resta   fermo  l'obbligo  dei   soggetti  gia'
intestatari  del veicolo  di consegnare  le targhe  e i  documenti di
circolazione in loro possesso.
 
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            -  Si riporta il testo degli articoli 923, 927, 928 e 929
          del codice civile:
            "Art. 923 (Cose  suscettibili di occupazione). - 1.    Le
          cose mobili che non sono proprieta' di alcuno si acquistano
          con l'occupazione.
            2.  Tali  sono  le  cose  abbandonate   e gli animali che
          formano oggetto di caccia o di pesca".
            "Art. 927  (Cose ritrovate). -  1. Chi   trova  una  cosa
          mobile  deve  restituirla  al  proprietario,   e, se non la
          conosce, deve consegnarla  senza  ritardo  al  sindaco  del
          luogo    in  cui l'ha trovata, indicando le circostanze del
          ritrovamento".
            "Art. 928   (Pubblicazione del ritrovamento)    -  1.  Il
          sindaco rende nota la  consegna per mezzo  di pubblicazione
          nell'albo     pretorio  del  comune,  da    farsi  per  due
          domeniche successive e da  restare affissa per  tre  giorni
          ogni volta".
            "Art.    929  (Acquisto    di    proprieta'  della   cosa
          ritrovata). -   1.   Trascorso un anno  dall'ultimo  giorno
          della   pubblicazione   senza   che   si   presenti      il
          proprietario, la  cosa  oppure  il   suo prezzo,   se    le
          circostanze  ne hanno  richiesto la  vendita, appartiene  a
          chi  l'ha trovata.
            2. Cosi' il proprietario come il ritrovatore, riprendendo
          la  cosa  o  ricevendo  il  prezzo,  devono pagare le spese
          occorse".
           Note alle premesse:
            - Si riporta il testo  vigente dell'art. 46  del  decreto
          legislativo  5  febbraio   1997, n.   22 (Attuazione  delle
          direttive   91/156/CEE sui rifiuti,    91/689/CEE,      sui
          rifiuti   pericolosi   e   94/62/CE  sugli imballaggi e sui
          rifiuti di imballaggio):
            "Art. 46  (Veicoli  a  motore  e    rimorchi).  -  1.  Il
          proprietario  di un veicolo  a  motore o  di  un  rimorchio
          che intenda  procedere  alla demolizione dello  stesso deve
          consegnarlo  ad un centro   di raccolta  per  la  messa  in
          sicurezza,   la demolizione, il recupero dei materiali e la
          rottamazione, autorizzato ai sensi  degli articoli 27 e 28.
          Tali centri di  raccolta  possono  ricevere  anche  rifiuti
          costituiti da parti di veicoli a motore.
            2.   Il proprietario  di  un  veicolo a  motore  o  di un
          rimorchio  destinato   alla   demolizione   puo'   altresi'
          consegnarlo  ai  concessionari o alle succursali delle case
          costruttrici per la consegna successiva ai  centri di   cui
          al comma  1 qualora  intenda  cedere il  predetto veicolo o
          rimorchio per acquistarne un altro.
            3.  I  veicoli  a  motore  o rimorchi rinvenuti da organi
          pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti
          per occupazione ai sensi degli articoli  927-929 e  923 del
          codice  civile, sono  conferiti ai centri di   raccolta  di
          cui  al comma   1 nei casi  e con  le procedure dererminate
          con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
          Ministro  del   tesoro dell'ambiente e dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato  e  dei  trasporti  e  della
          navigazione
            4.   I centri  di raccolta  ovvero i  concessionari o  le
          succursali rilasciano al proprietario  del  veicolo  o  del
          rimorchio  consegnato per la demolizione un certificato dal
          quale deve risultare la data della  consegna,  gli  estremi
          dell'autorizzazione      del  centro,  le  generalita'  del
          proprietario  e   gli   estremi di   identificazione    del
          veicolo,  nonche'  l'assunzione   da parte del  gestore del
          centro  stesso ovvero del  concessionario o   del  titolare
          della  succursale    dell'impegno a provvedere direttamente
          alle pratiche  di  cancellazione    dal  pubblico  registro
          automobilistico (P.R.A.).
            5.  Dal  30 giugno  1998  la  cancellazione dal  pubblico
          registro  automobilistico   (P.R.A.)   dei  veicoli  e  dei
          rimorchi  avviati  a demolizione avviene  esclusivamente  a
          cura      del   titolare  del  centro  di  raccolta  o  del
          concessionario o del titolare  della succursale senza oneri
          di   agenzia   a  carico  del proprietario  del  veicolo  o
          del rimorchio.  A tal  fine,  entro sessanta  giorni  dalla
          consegna   del veicolo e   del  rimorchio  da    parte  del
          proprietario,  il    titolare  del  centro  di raccolta, il
          concessionario  o il titolare della succursale  della  casa
          costruttrice  deve   comunicare l'avvenuta consegna  per la
          demolizione del veicolo  e  consegnare  il  certificato  di
          proprieta',  la  carta  di  circolazione    e  le targhe al
          competente ufficio  del PRA che provvede  ai sensi   e  per
          gli  effetti    dell'art.  103,    comma  1,    del decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
            6.  Il  possesso del  certificato  di  cui  al   comma  4
          libera      il   proprietario     del     veicolo     dalla
          responsabilita'  civile,  penale  e amministrativa connessa
          con la proprieta' dello stesso.
            6-bis. I gestori di centri di raccolta, i concessionari e
          i gestori delle succursali  delle case costruttrici di  cui
          ai commi 1   e  2  non  possono    alienare,  smontare    o
          distruggere   i  veicoli a  motore e  i rimorchi da avviare
          allo smontaggio ed alla   successiva riduzione  in  rottami
          senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
            6-ter.  Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia
          e consegna delle targhe   e dei   documenti  agli    uffici
          competenti    devono essere annotati sull'apposito registro
          di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi  secondo   le
          norme   del  regolamento  di   cui  al  decreto legislativo
          30 aprile 1992, n. 285.
            6-quater. Agli stessi  obblighi di cui al comma 6-bis   e
          6-ter  sono  soggetti    i  responsabili    dei centri   di
          raccolta  o altri  luoghi di custodia  di  veicoli  rimossi
          ai    sensi   dell'art. 159   del   decreto legislativo  30
          aprile  1992, n.   285,   nel caso   di  demolizione    del
          veicolo    ai    sensi    dell'art.   215, comma   4,   del
          predetto  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
            6-quinquies.   All'art. 103,   comma   1,  del    decreto
          legislativo    30  aprile  1992,  n.  285,  le  parole: "la
          distruzione, la demolizione" sono sostituite  dalle  parole
          "la  cessazione della circolazione di veicoli a motore e di
          rimorchi non avviati alla demolizione".
            7.  E'  consentito il commercio  delle parti di  ricambio
          recuperate dalla demolizione   dei veicoli  a    motore  ad
          esclusione   di    quelle  che  abbiano  attinenza  con  la
          sicurezza dei veicoli.
            8. Le  parti di   ricambio attinenti la    sicurezza  dei
          veicoli  sono cedute   solo   agli  iscritti  alle  imprese
          esercenti   attivita'   di autoriparazione, di    cui  alla
          legge  5    febbraio  1992, n. 122,   e sono utilizzate  se
          sottoposte   alle    operazioni   di   revisione    singola
          previste  dall'art.  80  del  decreto legislativo 30 aprile
          1992, n. 285.
            9.  L'utilizzazione  delle  parti  di  ricambio di cui ai
          commi 7 e 8 da parte  delle  imprese   esercenti  attivita'
          di      autoriparazione     deve  risultare  dalle  fatture
          rilasciate al cliente.
            10. Entro  sei mesi dalla   data di   entrata  in  vigore
          del  presente decreto,   il   Ministro   dell'ambiente,  di
          concerto  con  i  Ministri dell'industria, del  commercio e
          dell'artigianato e dei   trasporti e della      navigazione
          emana      le      norme     tecniche     relative     alle
          caratteristiche   degli impianti   di  demolizione,    alle
          operazioni    di messa  in  sicurezza e  all'individuazione
          delle  parti di  ricambio attinenti la sicurezza di cui  al
          comma 8".
            -  Per  il  testo  degli articoli 923, 927, 928 e 929 del
          codice civile v. in nota al titolo.
            - Si riporta il testo dell'art.  17, comma 3, della legge
          23 agosto 1988,   n. 400   (Disciplina   dell'attivita'  di
          Governo  e   ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di  competenza di piu' Ministri possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione".
            -  Il  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          "Definizione  ed  ampliamento    delle  attribuzioni  della
          Conferenza    permanente  per  i  rapporti tra lo Stato, le
          regioni   e le province autonome di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione,  per   le materie ed  i compiti  di interesse
          comune delle regioni, delle province  e dei comuni, con  la
          Conferenza Statocitta' ed autonomie locali".
           Note all'art. 1:
            -  Si riporta   il testo vigente degli articoli 12  e 103
          del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo
          codice della strada):
            "Art.12    (Espletamento    dei    servizi    di  polizia
          stradale).  -  1.  L'espletamento dei servizi di    polizia
          stradale previsti dal presente codice spetta:
            a)    in    via   principale   alla specialita'   Polizia
          stradale  della Polizia di Stato;
               b) alla Polizia di Stato;
               c) all'Arma dei carabinieri;
               d) al Corpo della guardia di finanza;
            e) ai   Corpi e   ai  servizi  di    polizia  municipale,
          nell'ambito del territorio di competenza;
            f)  ai  funzionari del Ministero  dell'interno addetti al
          servizio di polizia stradale.
            2.  L'espletamento dei servizi di  cui all'art. 11, comma
          1, lettere a) e  b), spetta  anche ai  rimanenti  ufficiali
          e  agenti   di polizia giudiziaria  indicati  nell'art. 57,
          commi  1  e  2, del  codice  di procedura penale.
            3. La prevenzione  e l'accertamento delle violazioni   in
          materia  di  circolazione   stradale e   la   tutela e   il
          controllo sull'uso  delle strade possono,  inoltre,  essere
          effettuati,    previo    superamento   di   un   esame   di
          qualificazione secondo quanto stabilito  dal regolamento di
          esecuzione:
            a)  dal  personale  dell'Ispettorato  generale   per   la
          circolazione e la sicurezza  stradale, dell'Amministrazione
          centrale   e    perifefica  del  Ministero    dei    lavori
          pubblici,       della     Direzione     generale      della
          motorizzazione  civile  e  dei    trasporti  in concessione
          appartenente al Ministero dei  trasporti  e  dal  personale
          dell'A.N.A.S.;
            b)  dal personale  degli uffici competenti in  materia di
          viabilita' delle  regioni,  delle  province  e dei  comuni,
          limitatamente  alle violazioni  commesse sulle   strade  di
          proprieta' degli  enti da  cui dipendono;
            c)  dai  dipendenti    dello Stato, delle province e  dei
          comuni aventi la   qualifica    o    le      funzioni    di
          cantoniere,   limitatamente  alle violazioni commesse sulle
          strade  o  sui  tratti  di  strade   affidate   alla   loro
          sorveglianza;
            d)  dal personale dell'ente ferrovie  dello Stato e delle
          ferrovie e tramvie   in    concessione,    che    espletano
          mansioni   ispettive  o  di vigilanza, nell'esercizio delle
          proprie   funzioni   e   limitatamente   alle    violazioni
          commesse     nell'ambito     dei   passaggi     a   livello
          dell'amministrazione di appartenenza;
            e)  dal    personale  delle  circoscrizioni  aeroportuali
          dipendenti  dal Ministero dei  trasporti, nell'ambito delle
          aree di cui  all'art. 6, comma 7.
            f) dai  militari del Corpo  delle capitanerie di   porto,
          dipendenti   dal   Ministero   della   marina   mercantile,
          nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
            4. La   scorta e l'attuazione   dei  servizi  diretti  ad
          assicurare  la marcia   delle   colonne   militari  spetta,
          inoltre,   agli   ufficiali, sottufficiali  e  militari  di
          truppa  delle Forze armate, appositamente qualificati   con
          specifico   attestato  rilasciato   dall'autorita' militare
          competente.
            5. I soggetti   indicati nel  presente  articolo,  quando
          non  siano  in uniforme, per espletare  i propri compiti di
          polizia stradale devono fare  uso  di  apposito     segnale
          distintivo,     conforme     al     modello  stabilito  nel
          regolamento".
            "Art. 103 (Obblighi conseguenti   alla  cessazione  della
          circolazione dei veicoli  a motore  e dei  rimorchi). -  1.
          La    parte  interessata, intestataria di   un autoveicolo,
          motoveicolo  o    rimorchio,  o  l'avente  titolo      deve
          comunicare    al   competente ufficio   del  P.R.A.,  entro
          sessanta  giorni,  la  cessazione  della  circolazione   di
          veicoli  a  motore e   di   rimorchi    non   avviati  alla
          demolizione   o  la  definitiva esportazione     all'estero
          del     veicolo  stesso,   restituendo   il certificato  di
          propieta',   la   carta di   circolazione   e le    targhe.
          L'ufficio   del   P.R.A.  ne  da'  immediata  comunicazione
          all'ufficio della Direzione   generale  della     M.C.T.C.,
          provvedendo      altresi'    alla  restituzione al medesimo
          ufficio della  carta di circolazione e delle targhe. Con il
          regolamento di  esecuzione sono stabilite le modalita'  per
          lo  scambio  delle informazioni   tra il P.R.A. e Direzione
          generaie della M.C.T.C.
            2.  Le targhe  ed i  documenti di  circolazione  vengono,
          altresi',  ritirati  d'ufficio    tramite  gli  organi   di
          polizia, che ne   curano  la  consegna  agli  uffici    del
          P.R.A.,  nel caso   che trascorsi centottanta giorni  dalla
          rimozione del   veicolo   dalla   circolazione, ai    sensi
          dell'art. 159, non sia stata  denunciata la sua sottrazione
          ovvero  il  veicolo   stesso    non   sia  stato  reclamato
          dall'intestatario   dei documenti anzidetti  o  dall'avente
          titolo   o venga demolito o alienato ai sensi  dello stesso
          articolo.  L'ufficio competente del  P.R.A. e' tenuto  agli
          adempimenti previsti dal comma 1.
            5.  Chiunque    viola le disposizioni  di cui  al comma 1
          e' soggetto alla  sanzione amministrativa   del   pagamento
          di  una  somma da  lire duecentoquarantaduemilaquattrocento
          a              lire novecentosessantanovemilaseicento".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.    8 del decreto del
          Presidente della Repubblica   29 luglio    1982,    n.  571
          (Norme    per  l'attuazione    degli  articoli   15, ultimo
          comma, e  17, penultimo  comma, della   legge  24  novembre
          1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale):
            "Art.  8. - Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli
          a motore e di  natanti,  il    pubblico  ufficiale  che  ha
          proceduto   al sequestro, se riconosce che non e' possibile
          o  non conviene custodire il veicolo a motore o  il natante
          presso    uno  degli  uffici    di  cui  al    primo  comma
          dell'articolo    precedente,    puo'    disporre  che    la
          custodia   avvenga presso soggetti   pubblici  o    privati
          individuati    dai prefetti  e dai comandanti di porto capi
          di circondario qualora si tratti di  natanti,  ovvero  puo'
          disporre  che  la stessa avvenga in luogo diverso nominando
          il custode  ed informando il  capo dell'ufficio ovvero   il
          dipendente preposto al servizio  ai sensi del secondo comma
          del precedente art.  7.
            I  prefetti  e i comandanti  di porto capi di circondario
          provvedono,  annualmente,    alla      ricognizione     dei
          soggetti    di    cui   al  comma precedente ai  quali puo'
          essere  affidata la custodia dei   veicoli a motore  e  dei
          natanti sottoposti a sequestro.
            Il  trasporto  del veicolo a motore  al luogo di custodia
          deve  essere  eseguito  secondo    le  prescrizioni     del
          funzionario  o agente  che, in relazione alla natura  della
          violazione,  alle circostanze  di tempo e di luogo, nonche'
          alle  esigenze  di  sicurezza  della   circolazione,   puo'
          disporre   anche  la  rimozione  del  mezzo  sequestrato  o
          l'accompagnamento con  scorta,  o l'obbligo  di   osservare
          itinerari  prestabiliti.   Il trasporto   del   natante  e'
          eseguito  secondo  le  prescrizioni  del pubblico ufficiale
          che ha proceduto  al sequestro e   con l'eventuale  ausilio
          degli  ormeggiatori   e del   pilota  del porto  e sentito,
          se necessario, l'ente tecnico.
            Nel  processo verbale   di consegna   al custode,    deve
          essere    fatta  descrizione  del   veicolo o   del natante
          sequestrato,   con indicazione dello    stato  d'uso.    Il
          verbale  deve,    altresi',  contenere    menzione espressa
          degli avvertimenti  rivolti al  custode circa  l'obbligo di
          conservare e  di presentare  il mezzo  sequestrato ad  ogni
          richiesta  dell'autorita'    competente,  nonche'     sulle
          sanzioni    penali  per   chi trasgredisce ai  doveri della
          custodia.   La      compilazione   del   suddetto   verbale
          sostituisce     l'adempimento   di  cui  al    primo  comma
          del precedente art. 5".
            -  Per il  testo dell'art.  46 del   decreto  legislativo
          5 febbraio 1997, n. 22, v. nelle note alle premesse.
            -    Per il   testo dell'art.  923  del codice  civile v.
          in nota  al titolo.