Art. 2.
  1.  Gli organi  di  polizia  di cui  al  comma  1 dell'articolo  1,
allorche'   accertano,   attraverso  apposita   verbalizzazione,   il
protrarsi  per oltre  sessanta giorni  della  sosta di  un veicolo  a
motore o  di un  rimorchio su un'area  ad uso pubblico  in cui  ne e'
fatto  divieto ai  sensi degli  articoli  6, 7,  157, 158  e 175  del
decreto  legislativo 30  aprile 1992,  n. 285,  anche eliminando  gli
ostacoli che ne impediscono la  rimozione, ne dispongono, fatto salvo
quanto previsto  dagli articoli  159 e 215  dello stesso  decreto, il
conferimento,  per  la temporanea  custodia,  ad  uno dei  centri  di
raccolta  indicati  nell'articolo 1,  dopo  aver  verificato che  nei
riguardi del veicolo non risulta presentata denuncia di furto.
  2. Delle circostanze del ritrovamento e dell'avvenuto conferimento,
l'organo di polizia riferisce al sindaco  ai sensi e' per gli effetti
di cui all'articolo 927 e seguenti del codice civile.
  3. Il sindaco, oltre alla pubblicazione di cui all'articolo 928 del
codice  civile,  dispone,  ove  il proprietario  del  veicolo  a  del
rimorchio, quale  risulta dai pubblici registri,  sia identificabile,
la  notificazione allo  stesso  dell'invito a  ritirarlo nel  termine
indicato  nell'articolo  929  dello stesso  codice,  con  l'esplicita
avvertenza della  perdita della proprieta'  in caso di  omissione. La
restituzione e' subordinata al pagamento  delle spese di prelievo, di
custodia e del procedimento.
  4.  Trascorso  il termine  indicato  nell'articolo  929 del  codice
civile senza  che il proprietario  abbia chiesto la  restituzione del
veicolo previo versamento delle spese,  il centro di raccolta procede
alla rottamazione, salvo che il  comune, in relazione alle condizioni
d'uso del veicolo,  non ne disponga la vendita.  La cancellazione dal
pubblico registro  automobilistico (P.R.A.)  e' curata dal  centro di
raccolta con le modalita' di cui al comma 3 dell'art. 1.
  5.  Le disposizioni  del presente  articolo si  applicano anche  ai
veicoli a motore o ai  rimorchi rinvenuti su aree pubbliche destinate
al parcheggio a pagamento, nel caso di sosta protratta per un periodo
di sessanta  giorni continuativi senza l'effettuazione  del pagamento
delle somme dovute in conformita' alle tariffe.
 
           Note all'art. 2:
            - Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 157, 158, 159,
          175  e 215 del decreto  legislativo 30 aprile  1992, n. 285
          (per  l'argomento v.  nelle note all'art. 1):
            "Art.  6  (Regolamentazione   della circolazione    fuori
          dei   centri abitati).  - 1.  Il  prefetto,  per motivi  di
          sicurezza pubblica    o  inerenti  alla    sicurezza  della
          circolazione,   di     tutela  della  salute,  nonche'  per
          esigenze di carattere militare   puo',  conformemente  alle
          direttive      del   Ministro     dei   lavori    pubblici,
          sospendere temporaneamente la  circolazione di  tutte o  di
          alcune  categorie di utenti sulle  strade o su tratti    di
          esse.  ll  prefetto,    inoltre,  nei giorni festivi   o in
          particolari altri  giorni fissati  con apposito calendario,
          da emanarsi con decreto del Ministro dei  lavori  pubblici,
          puo'   vietate   la  circolazione  di  veicoli  adibiti  al
          trasporto di cose.    Nel  regolamento  sono  stabilite  le
          condizioni e le eventuali deroghe.
            2.  Il  prefetto  stabilisce, anno per anno, le opportune
          prescrizioni per il transito  periodico  di  armenti  e  di
          greggi  determinando,  quando  occorra, gli itinerari e gli
          intervalli di tempo e di spazio.
            3. Per  le strade  militari i  poteri di cui  ai commi  1
          e  2 sono esercitati dal comandante della regione  militare
          territoriale.
            4.   L'ente     proprietario  della  strada    puo',  con
          l'ordinanza  di cui all'art. 5, comma 3:
            a) disporre,  per il tempo strettamente   necessario,  la
          sospensione  della    circolazione di   tutte o  di  alcune
          categorie  di utenti  per motivi  di incolumita'   pubblica
          ovvero   per urgenti  e improrogabili motivi attinenti alla
          tutela del patrimonio stradale o ad esigenze  di  carattere
          tecnico;
            b)   stabilire   obblighi,  divieti   e  limitazioni   di
          carattere temporaneo o permanente   per ciascuna  strada  o
          tratto  di   essa, o per determinate  categorie di  utenti,
          in   relazione alle   esigenze della  circolazione  o  alle
          caratteristiche strutturali delle strade;
            c)    riservare corsie,   anche protette,   a determinate
          categorie di veicoli,  anche  con  guida  di  rotaie,  o  a
          veicoli  destinati  a determinati usi;
            d) vietare  o limitare o subordinare  al pagamento di una
          somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
            e)   prescrivere   che   i     veicoli    siano    muniti
          di     mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici
          per la marcia su neve o ghiaccio;
            f) vietare  temporaneamente la sosta  su strade o  tratti
          di strade per esigenze  di carattere tecnico  o di pulizia,
          rendendo    noto  tale divieto con i prescritti segnali non
          meno di quarantotto ore prima ed  eventualmente  con  altri
          mezzi appropriati.
             5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
            a)  per   le strade   e le autostrade  statali, dal  capo
          dell'ufficio  periferico   dell'A.N.A.S.   competente   per
          territorio;
            b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
            c)  per  le  strade  provinciali,  dal  presidente  della
          provincia;
            d) per le strade  comunali  e  le  strade  vicinali,  dal
          sindaco;
            e)  per    le  strade  militari,    dal  comandante della
          regione militare territoriale.
            6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri
          dell'ente proprietario della strada sono    esercitati  dal
          concessionario,  previa comunicazione  all'ente concedente.
          In caso  di urgenza,   i relativi  provvedimenti    possono
          essere  adottati anche  senza  la  preventiva comunicazione
          al concedente, che puo' revocare gli stessi.
            7. Nell'ambito  degli aeroporti aperti  al traffico aereo
          civile   e  nelle    aree  portuali,    la  competenza    a
          disciplinare   la circolazione delle      strade    interne
          aperte   all'uso   pubblico  e'   riservata rispettivamente
          al      direttore   della     circoscrizione   aeroportuale
          competente  per  territorio   e  al  comandante  di   porto
          capo  di circondario,  i  quali  vi  provvedono   a   mezzo
          di  ordinanze,  in conformita'  alle  norme  del   presente
          codice.   Nell'ambito  degli aeroporti ove  le aerostazioni
          siano affidate in  gestione a  enti o societa',  il  potere
          di   ordinanza   viene   esercitato   dal  direttore  della
          circoscrizione   aeroportuale competente   per  territorio,
          sentiti gli enti e le societa' interessati.
            8.      Le    autorita'     che   hanno     disposto   la
          sospensione  della circolazione  di  cui ai  commi  1  e 4,
          lettere   a)   e b),   possono accordare,   per    esigenze
          gravi   e   indifferibili   o   per   accertate necessita',
          deroghe  o permessi, subordinati a   speciali condizioni  e
          cautele.
            9.  Tutte  le strade statali sono a precedenza, salvo che
          l'autorita'  competente    disponga     diversamente     in
          particolari  intersezioni  in relazione alla  classifica di
          cui all'art. 2,  comma 2.  Sulle altre strade  o tratti  di
          strade     la    precedenza  e'    stabilita  dagli    enti
          proprietari  sulla  base  della  classificazione   di   cui
          all'art.  2,  comma 2. In caso  di controversia decide, con
          proprio  decreto, il Ministro dei   lavori  pubblici.    La
          precedenza    deve  essere   resa   nota con   i prescritti
          segnali  da   installare  a   cura  e    spese    dell'ente
          proprietario della strada che ha la precedenza.
            10.   L'ente   proprietario  della  strada a  precedenza,
          quando  la intensita'  o la  sicurezza   del traffico    lo
          richiedano,   puo',      con  ordinanza,  prescrivere    ai
          conducenti l'obbligo di  fermarsi prima di immettersi sulla
          strada a precedenza.
            11.  Quando  si  tratti  di    due  strade   entrambe   a
          precedenza,  appartenenti   allo stesso  ente, l'ente  deve
          stabilire  l'obbligo di dare    la    precedenza     ovvero
          anche     l'obbligo     di     arrestarsi all'intersezione;
          quando   si   tratti   di   due   strade    a    precedenza
          appartenenti    a enti   diversi,   gli obblighi   suddetti
          devono  essere stabiliti di intesa fra gli    enti  stessi.
          Qualora  l'accordo  non  venga  raggiunto,    decide    con
          proprio   decreto  il  Ministro  dei  lavori pubblici.
            12.  Chiunque    non  ottempera    ai  provvedimenti   di
          sospensione  della  circolazione    emanati a   norma   dei
          commi 1  e  3  e' soggetto  alla sanzione    amministrativa
          del      pagamento       di    una    somma      da    lire
          duecentoquarantaduemilaquattrocento                       a
          lire  novecentosessantanovemilaseicento.   Se a  violazione
          e'  commessa dal conducente di   un  veicolo  adibito    al
          trasporto  di  cose,    la  sanzione  amministrativa e' del
          pagamento di  una somma da lire  seicentoseimila  a    lire
          duemilioniquattrocentoventiquattromila.  n   questa  ultima
          ipotesi     dalla   violazione    consegue   la    sanzione
          amministrativa  accessoria  della sospensione della patente
          di guida per un periodo da uno  a  quattro  mesi,   nonche'
          della    sospensione    della   carta   di circolazione del
          veicolo  per lo stesso periodo ai  sensi delle norme di cui
          al capo I, sezione II, del titolo VI.
            13. Chiunque  viola le prescrizioni di   cui al  comma  2
          e'  soggetto alla   sanzione amministrativa  del  pagamento
          di   una   somma  da    lire  trentaseimilatrecentosessanta
          a                                                      lire
          centoquarantacinquemilaquattrocentoquaranta.
            14.  Chiunque  viola  gli  altri obblighi,   divieti    e
          limitazioni  previsti     nel     presente    articolo   e'
          soggetto      alla      sanzione  amministrativa        del
          pagamento        di     una       somma       da       lire
          centoventunomiladuecento                                  a
          lire  quattrocentottantaquattromitaottocento.  Nei casi  di
          sosta  vietata  la  sanzione    amministrativa    e'    del
          pagamento di  una  somma  da  lire sessantamilaseicento   a
          lire      duecentoquarantaduemilaquattrocento; qualora   la
          violazione  si prolunghi  oltre le  ventiquattro ore,    la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria e' applicata per  ogni
          periodo di ventiquattro ore per  il  quale  si  protrae  la
          violazione.
            15.  Nelle ipotesi   di violazione del comma  12 l'agente
          accertatore intima al conducente    di  non  proseguire  il
          viaggio    finche'  non  spiri  il termine   del divieto di
          circolazione; egli deve, quando  la sosta nel   luogo    in
          cui    e' stata   accertata   la   violazione   costituisce
          intralcio alla circolazione, provvedere a  che  il  veicolo
          sia  condotto  in  un   luogo vicino in   cui effettuare la
          sosta. Di quanto  sopra e' fatta  menzione nel  verbale  di
          contestazione.  Durante   la sosta  la responsabilita'  del
          veicolo  e  del  relativo   carico  rimane  al  conducente.
          Se   le   disposizioni    come  sopra  impartite  non  sono
          osservate,  la sanzione  amministrativa accessoria    della
          sospensione della patente e' da due a sei mesi".
            "Art.  7  (Regolamentazione della circolazione nei centri
          abitati). - 1. Nei centri abitati  i  comuni  possono,  con
          ordinanza del sindaco:
            a)  adottare  i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
          1, 2, e 4;
            b)  limitare la  circolazione di   tutte   o di    alcune
          categorie  di veicoli  per  accertate  e  motivate esigenze
          di    prevenzione   degli inquinamenti   e   di tutela  del
          patrimonio      artistico,   ambientale      e    naturale,
          conformemente  alle  direttive impartite  dal Ministro  dei
          lavori pubblici,  sentiti, per le rispettive    competenze,
          il  Ministro  dell'ambiente, il   Ministro per   i problemi
          delle  aree urbane   ed il Ministro dei  beni  culturali  e
          ambientali;
            c)   stabilire   la precedenza  su  determinate  strade o
          tratti    di  strade,     ovvero  in      una   determinata
          intersezione,  in    relazione alla classificazione  di cui
          all'art. 2,  e,  quando la  intensita' o  la sicurezza  del
          traffico    lo   richiedano,   prescrivere ai   conducenti,
          prima  di    immettersi  su   una   determinata     strada,
          l'obbligo    di  arrestarsi  all'intersezione e di dare  la
          precedenza a chi circola su quest'ultima;
            d) riservare limitati spazi alla  sosta dei veicoli degli
          organi di polizia   stradale di   cui   all'art.   12,  dei
          vigili    del  fuoco,   dei servizi di soccorso, nonche' di
          quelli adibiti al servizio  di  persone  con  limitata    o
          impedita    capacita'  motoria,  munite    del contrassegno
          speciale,   ovvero   a   servizi   di     linea   per    lo
          stazionamento  ai capilinea:
            e)    stabilire  aree   nelle quali   e' autorizzato   il
          parcheggio  dei veicoli;
            f) stabilire, previa deliberazione   della  giunta,  aree
          destinate  al  parcheggio    sulle   quali   la   sosta dei
          veicoli  e'  subordinata  al pagamento  di  una  somma   da
          riscuotere  mediante  dispositivi  di controllo di   durata
          della  sosta,   anche senza custodia  del veicolo, fissando
          le  relative  condizioni  e  tariffe  in  conformita'  alle
          direttive   del Ministero    dei    lavori  pubblici,    di
          concerto con  la Presidenza  del Consiglio  dei Ministri  -
          Dipartimento  per le  aree urbane;
            g)  prescrivere  orari  e  riservare  spazi per i veicoli
          utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
            h)  istituire  le  aree   attrezzate    riservate    alla
          sosta   e   al parcheggio delle autocaravan di cui all'art.
          185;
            i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti
          a servizi pubblici di trasporto, al  fine  di  favorire  la
          mobilita' urbana.
            2.  I  divieti  di sosta si intendono imposti dalle ore 8
          alle ore  20,  salvo  che  sia  diversamente  indicato  nel
          relativo segnale.
            3.    Per  i    tratti  di    strade  non    comunali che
          attraversano  centri  abitati  i    provvedimenti  indicati
          nell'art.  6,    commi  1  e  2,   sono di competenza   del
          prefetto  e  quelli indicati  nello stesso  articolo, comma
          4, lettera a), sono  di competenza  dell'ente  proprietario
          della strada. I  provvedimenti indicati nello  stesso comma
          4,    lettere  b),  c),  d),  ed  f) sono di competenza del
          comune,  che  li  adotta  sentito   il   parere   dell'ente
          proprietario della strada.
            4.   Nel   caso  di  sospensione della  circolazione  per
          motivi   di  sicurezza  pubblica  o    di  sicurezza  della
          circolazione   o per esigenze di carattere militare, ovvero
          laddove  siano  stati   stabiliti   obblighi,   divieti   o
          limitazioni  di carattere temporaneo  o permanente, possono
          essere accordati,   per  accertate    necessita',  permessi
          subordinati  a speciali condizioni  e cautele. Nei casi  in
          cui sia stata   vietata  o  limitata  la    sosta,  possono
          essere   accordati   permessi      subordinati  a  speciali
          condizioni e  cautele  ai veicoli  riservati  a servizi  di
          polizia  e  a  quelli    utilizzati  dagli   esercenti   la
          professione  sanitaria,   nell'espletamento delle   proprie
          mansioni,   nonche'  dalle  persone    con    limitata    o
          impedita   capacita'   motoria,   muniti   del contrassegno
          speciale.
            5. Le   caratteristiche, le   modalita'  costruttive,  la
          procedura  di omologazione   e i  criteri  di installazione
          e   di manutenzione   dei  dispositivi  di    controllo  di
          durata  della    sosta  sono    stabiliti  con  decreto del
          Ministro dei avori  pubblici, di concerto con  il  Ministro
          per i problemi delle aree urbane.
            6.    Le  aree   destinate al   parcheggio devono  essere
          ubicate  fuori della carreggiata e  comunque in modo che  i
          veicoli  parcheggiati  non  ostacolino  lo  scorrimento del
          traffico.
            7. I proventi   dei parcheggi a  pagamento,  in    quanto
          spettanti  agli  enti    proprietari  della    strada, sono
          destinati alla  installazione, costruzione  e gestione   di
          parcheggi    in superficie,  sopraelevati o sotterranei,  e
          al   loro   miglioramento   e   le   somme    eventualmente
          eccedenti ad interventi per migliorare la mobilita' urbana.
            8.  Qualora  il  comune  assuma   l'esercizio diretto del
          parcheggio con custodia o lo dia  in    concessione  ovvero
          disponga  l'installazione dei dispo sitivi  di controllo di
          durata  della sosta di cui   al comma 1, lettera    f),  su
          parte    della   stessa area   o   su   altra parte   nelle
          immediate vicinanze,  deve riserva re   una  adeguata  area
          destinata a parcheggio  rispettivamente senza  custo dia  o
          senza    dispositivi  di controllo di  durata della  sosta.
          Tale obbligo  non sussiste  per le zone  definite  a  norma
          dell'art.  3 "area pedonale" e " zona a traffico limitato",
          nonche'  per quelle definite  "A" dall'art. 2  del  decreto
          del  Ministro dei  lavori pubblici 2 aprile 1968,  n. 1444,
          pubblicato nella Gazzet ta Ufficiale  n. 97 del  16  aprile
          1968,      e  in  altre  zone  di    particolare  rilevanza
          urbanistica, opportunamente  individuate e delimitate dalla
          giunta  nelle    quali  sussistano  esigenze  e  condizioni
          particolari di traffico.
            9. I  comuni, con deliberazione  della giunta, provvedono
          a  delimi  tare  le   aree pedonali e   le zone  a traffico
          limitato  tenendo conto degli effetti del traffico    sulla
          sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pub
          blico,    sul  patrimonio  ambientale  e  culturale  e  sul
          territorio.  In caso di urgenza il    provvedimento  potra'
          essere  adottato  con   ordinanza  del  sindaco,  ancorche'
          di   modifica   o integrazione  della  deliberazione  della
          giunta.  Analogamente  i  comuni  provvedono   a delimitare
          altre  zone    di  rilevanza     urbanistica  nelle   quali
          sussistono  esigenze  particolari  di   traffico, di cui al
          secondo  periodo    del  comma    8.  I    comuni   possono
          subordinare  l'ngresso    o  la  circolazione dei veicoli a
          motore,  all'interno delle zone a traffico limitato,  anche
          al   pagamento di   una somma.    Con  direttiva    emanata
          dall'Ispettorato   generale  per  la  cir  colazione  e  la
          sicurezza stradale entro  un anno dall'entrata   in  vigore
          del    presente codice, sono individuate  le tipologie  dei
          comuni  che possono  avvalersi di tale facolta', nonche' le
          modalita' di riscossione del pagamento e le  categorie  dei
          veicoli esentati.
            10.  Le  zone  di    cui  ai  commi 8 e 9   sono indicate
          mediante appositi segnali.
            11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e  delle
          altre  zone  di     particolare   rilevanza     urbanistica
          nelle   quali     sussistono condizioni    ed  esi    genze
          analoghe  a    quelle    previste nei   medesimi commi,   i
          comuni hanno  facolta'  di  riservare, con  ordinanza   del
          sindaco,  superfici o  spazi di  sosta per  veicoli privati
          dei  soli  residenti  nella  zona,  a  titolo  gratuito  od
          oneroso.
            12. Per   le citta' metropolitane   le  competenze  della
          giunta    e  del sin    daco    previste    dal    presente
          articolo     sono     esercitate rispettivamente      dalla
          giunta    metropolitana   e   dal   sindaco metropolitano.
            13.  Chiunque    non  ottemperi    ai  provvedimenti   di
          sospensione  o di vieto della  circolazione, e'    soggetto
          alla   sanzione amministrativa del paga mento  di una somma
          da  lire    centoventunomiladuecento  a   lire   quattrocen
          tottantaquattromilaottocento.
            14.   Chiunque   viola   gli  altri obblighi,  divieti  o
          limitazioni previsti    nel   presente     articolo,     e'
          soggetto     alla       sanzione  amministrativa        del
          pagamento       di     una       somma       da        lire
          sessantamilaseicento                 a                 lire
          duecentoquarantaduemilaquattrocento.
            15. Nei  casi di sosta vietata,  in cui la violazione  si
          prolunghi  oltre  le     ventiquattro  ore,   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  e' applicata  per ogni  periodo
          di  ventiquattro   ore, per   il quale   si protrae      la
          violazione.     Se   si    tratta  di   sosta  limitata   o
          regolamentata, la   sanzione amministrativa e'    del  paga
          mento      di   una   somma             da             lire
          trentaseimilatrecentosessanta            a             lire
          centoquarantacinquemilaquattrocentoquaranta  e  la sanzione
          stessa e' ap plicata per  ogni  periodo  per  il  quale  si
          protrae la violazione".
            "Art.  157  (Arresto,  fermata e sosta dei veicoli). - 1.
          Agli effetti delle presenti norme:
            a) per arresto  si intende l'interruzione della    marcia
          del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
            b)  per    fermata si intende   la temporanea sospensione
          della marcia anche se  in area   ove non   sia  ammessa  la
          sosta,  per    consentire  la salita   o la   discesa delle
          persone,  ovvero per  altre esigenze  di brevissima durata.
          Durante  la  fermata,  che  non  deve   comunque   arrecare
          intralcio  alla   cir colazione, il  conducente deve essere
          presente e pronto a riprendere la marcia;
            c) per  sosta si  intende la sospensione    della  marcia
          del  veicolo  protratta  nel  tempo,  con possibilita'   di
          allontanamento da parte del conducente;
            d)  per    sosta di emergenza   si intende l'interruzione
          della marcia nel caso in  cui il veicolo e'  inutilizzabile
          per  avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del
          conducente o di un passeggero.
            2.  Salvo diversa segnalazione, ovvero  nel caso previsto
          dal com ma 4, in caso di fermata o di    sosta  il  veicolo
          deve  essere  collocato il piu'   vi    cino  possibile  al
          margine   destro  della   carreggiata, parallelamente    ad
          esso    e secondo  il senso  di marcia.  Qualora non esista
          marciapiede    rialzato,   deve   essere   lasciato     uno
          spazio  sufficiente  per  il transito dei  pedoni, comunque
          non inferiore ad un metro.
            3. Fuori dei centri abitati, i  veicoli  in  sosta  o  in
          fermata devono esse re  collocati fuori  della carreggiata,
          ma  non sulle  piste per velocipedi  ne',   salvo  che  sia
          appositamente      segnalato,   sulle banchine. In  caso di
          impossibilita', la fermata   e  la    sosta  devono  essere
          effettuate    il piu' vicino   possibile al margine  destro
          della carreggiata, parallelamente  ad esso e    secondo  il
          senso  di    mar  cia.   Sulle carreggiate delle strade con
          precedenza la sosta e' vietata.
            4.  Nelle  strade urbane  a  senso  unico  di  marcia  la
          sosta   e' consentita anche lungo il margine sinistro della
          carreggiata,  purche'  rimanga  spa  zio   sufficiente   al
          transito  almeno di una fila di veicoli e comunque non infe
          riore a tre metri di larghezza.
            5. Nelle zone di sosta  all'uopo  predisposte  i  veicoli
          devono   essere   collocati   nel   modo  prescritto  dalla
          segnaletica.
            6. Nei  luoghi ove la  sosta e' permessa   per  un  tempo
          limitato  e' fatto  obbligo  ai  conducenti  di  segnalare,
          in  modo  chiaramente visibile, l'orario  in cui la   sosta
          ha    avuto inizio. Ove  esiste il dispositivo di controllo
          della durata della sosta  e'  fatto  obbligo  di  porlo  in
          funzione.
            7.  E'  fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un
          veicolo, di di scendere dallo stesso, nonche'  di  lasciare
          aperte  le  porte,  senza  essersi  assicurato che cio' non
          costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della
          strada.
            8. Chiunque  viola le disposizioni   di cui  al  presente
          articolo  e'  sog  getto alla sanzione amministrativa   del
          pagamento      di       una       somma       da       lire
          sessantamilaseicento                  a                lire
          duecentoquarantaduemilaquattrocento".
            "Art. 158 (Divieto di fermata e di sosta dei veicoli).  -
          La fermata e la sosta sono vietate:
            a)  in  corrispondenza  o in prossimita'   dei passaggi a
          livello e sui binari di  linee ferroviarie o tramviarie   o
          cosi' vicino ad  essi da intralciarne la marcia;
            b)   nelle      gallerie,  nei     sottovia,  sotto     i
          sovrapassaggi,  sotto i fornici e i por tici, salvo diversa
          segnalazione;
            c)  sui    dossi  e   nelle curve   e, fuori dei   centri
          abitati  e sulle strade urbane  di  scorrimento,  anche  in
          loro prossimita';
            d) in prossimita' e in corrispondenza di segnali stradali
          verticali  e    semaforici  in    modo  da   occultarne  la
          vista,    nonche'      in  corrispondenza     dei   segnali
          orizzontali  di    preselezione  e    lungo  le  corsie  di
          canalizzazione;
            e) fuori dei centri abitati,  sulla corrispondenza  e  in
          prossimita' delle aree di intersezione;
            f)  nei   centri  abitati,  sulla  corrispondenza   delle
          aree    di intersezione e   in prossimita'  delle stesse  a
          meno  di 5  metri dal prolungamento del  bor do piu' vicino
          della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazio ne;
            g)  sui passaggi  e   attraversamenti pedonali   e    sui
          passaggi   per ciclisti,  nonche'  sulle  piste   ciclabili
          e  agli  sbocchi  delle medesime;
               h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
             2. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:
               a) allo sbocco dei passi carrabili;
            b)  dovunque   venga   impedito   di   accedere   ad   un
          altro  veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento
          di veicoli in sosta;
            c)  in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due
          ruote:
            d) negli   spazi riservati allo    stazionamento  e  alla
          fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti
          su  rotaia  e, ove questi non  siano  de  limitati,  a  una
          distanza  dal   segnale   di   fermata inferiore   a     15
          metri,    non     che'   negli   spazi     riservati   allo
          stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
            e) sulle aree destinate al mercato e  ai veicoli  per  il
          carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
               f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
            g)  negli  spazi riservati alla fermata  o alla sosta dei
          veicoli per persone  invalide  di cui  all'art.  188  e  in
          corrispondenza    degli scivoli   o   dei raccordi   tra  i
          marciapiedi,    rampe  o    corridoi    di  transito  e  la
          carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
            h)   nelle   corsie  o  carreggiate  riservate  ai  mezzi
          pubblici;
               i) nelle aree pedonali urbane;
            j) nelle zone a  traffico  limitato  per  i  veicoli  non
          autorizzati;
            m)  negli   spazi asserviti   ad impianti  o attrezzature
          destinate a servizi di  emergenza o   di igiene    pubblica
          indicati  dalla apposita segnaletica;
            n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori
          analoghi;
            o)    limitatamente    alle  ore    di    esercizio,   in
          corrispondenza   dei distributori di    carburante  ubicati
          sulla  sede    stradale  ed   in loro prossimita' sino  a 5
          metri     prima  e  dopo  le      installazioni   destinate
          all'erogazione.
            3.  Nei  centri  abitati e' vietata la sosta dei rimorchi
          quando siano stac cati dal veicolo trainante, salvo diversa
          segnalazione.
            4. Durante la sosta e la    fermata  il  conducente  deve
          adottare le op portune  cautele  atte a  evitare  incidenti
          ed impedire  l'uso  del veicolo senza il suo consenso.
            5.  Chiunque  viola  le  disposizioni  del    comma  1 e'
          soggetto alla san zione  amministrativa  del  pagamento  di
          una   somma   da  lire  centoventuno  miladuecento  a  lire
          quattrocentottantaquattromilaottocento.
            6. Chiunque viola  le  altre  disposizioni  del  presente
          articolo  e  sog  getto  alla  sanzione  amministrativa del
          pagamento di una somma da lire sessantamilaseicento a  lire
          duecentoquarantaduemilaquattrocento.
            7.  Le  sanzioni di cui al presente articolo si applicano
          per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la
          violazione".
            "Art. 159  (Rimozione e  blocco dei  veicoli). -  1.  Gli
          organi  di  polizia,  di  cui  all'art.  12,  dispongono la
          rimozione dei veicoli:
            a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza
          dell'ente proprieta rio  della strada   sia  stabilito  che
          la  sosta    dei  veicoli  costituisce  grave  intralcio  o
          pericolo per la  circolazione  stradale  e  il  segnale  di
          divieto  di  sosta  sia    integrato dall'apposito pannello
          aggiuntivo;
            b) nei casi di cui agli articoli 157,   comma 4,  e  158,
          commi 1, 2 e 3;
            c)   in   tutti  gli  altri  casi  in cui  la  sosta  sia
          vietata  e costituisca pericolo o  gra  ve  intralcio  alla
          circolazione;
            d)    quando  il   veicolo sia   lasciato   in sosta   in
          violazione     alle   disposizioni   emanate      dall'ente
          proprietario  della  strada    per motivi di manutenzione o
          pulizia delle strade e del relativo arredo.
            2. Gli enti  proprietari della strada sono  autorizzati a
          concedere  il  servizio   della   rimozione   dei   veicoli
          stabilendone   le   modalita'  nel  rispetto  alle    norme
          regolamentari. I veicoli   adibiti  alla  rimozione  devono
          avere  le   carat   teristiche prescritte  nel regolamento.
          Con decreto   del    Ministro   dei    traspor   ti    puo'
          provvedersi  all'aggiornamento      delle   caratteristiche
          costruttive funzionali  dei veicoli adibiti alla rimozione,
          in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione  della
          tecnica  di   realizzazione   dei   veicoli o  di sicurezza
          della circolazione.
            3. In alternativa alla  rimozione  e'  consentito,  anche
          previo sposta mento  del veicolo,  il blocco  dello  stesso
          con    attrezzo a  chiave applicato alle ruote, senza onere
          di custodia, le cui caratteristiche tecniche   e  modalita'
          di  applicazione    saranno  stabilite    nel  regolamento.
          L'applicazione  di  detto  at trezzo non e' consentita ogni
          qualvolta il veicolo in posizione irregolare  co  stituisca
          intralcio o pericolo alla circolazione.
            4.  La  rimozione  dei veicoli   o il blocco degli stessi
          costituiscono sanzione  amministrativa  accessoria     alle
          sanzioni    amministrative  pecuniarie  previste    per  la
          violazione dei  comportamenti di  cui al comma 1, ai  sensi
          delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
            5.    Gli   organi   di    polizia   possono,   altresi',
          procedere  alla rimozione dei  veicoli in sosta,   ove  per
          il    loro  stato  o    per altro fondato motivo   si possa
          ritenere   che siano stati    abbandonati.  Alla  rimozione
          puo'  provvedere  anche l'ente  proprietario della  strada,
          sentiti preventivamente gli organi di polizia.  Si  applica
          in  tal  caso l'art. 15   del decreto del  Presidente della
          Repubblica  10 settembre 1982, n. 915".
            "Art.    175    (Condizioni    e    limitazioni     della
          circolazione    sulle autostrade e sulle strade extraurbane
          principali).  -  1.  Le  norme  del  presente  articolo   e
          dell'art. 176 si  applicano ai vei coli ammessi a circolare
          sulle autostrade, sulle strade extraurbane princi pali e su
          altre  strade,  individuate  con decreto   del Ministro dei
          lavori pubbli ci, su  proposta dell'ente proprietario,    e
          da indicare  con apposita segnale tica d'inizio e fine.
            2.  E' vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle
          autostrade e sulle strade di cui al comma 1:
            a)  velocipedi,  ciclomotori,  motocicli  di   cilindrata
          inferiore  a  150  cm(elevato  a)3j se   a motore termico e
          motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250(elevato  a)3j
          cm se a motore termico;
            b) altri  motoveicoli di  massa a vuoto  fino a 400  kg o
          di massa comples siva fino a 1300 kg;
               c) veicoli non muniti di pneumatici;
               d) macchine agricole e macchine operatrici;
            e)  veicoli    con carico disordinato   e non solidamente
          assicurato o spor gente oltre i limiti consentiti;
            f)  veicoli  a  tenuta  non    stagna   e   con    carico
          scoperto,      se   trasportano   materie  suscettibili  di
          dispersione;
            g) veicoli   il cui  carico    o  dimensioni  superino  i
          limiti  previsti  dagli  articoli 61 e 62, ad eccezione dei
          casi previsti dall'art. 10;
            h) veicoli  le cui condizioni  di uso, equipaggiamento  e
          gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;
            i) veicoli con  carico  non  opportunamente  sistemato  e
          fissato.
            3.  Le esclusioni di  cui al comma 2 non si  applicano ai
          veicoli ap partenenti agli enti proprietari o concessionari
          dell'autostrada o da essi  au torizzati.  L'esclusione   di
          cui  al    comma   2, lettera   d), relativamente  alle mac
          chine operatricigru   come individuate   dalla  carta    di
          circolazione,   non  si applica  sulle  strade  extraurbane
          principali.
            4. Nel   regolamento sono fissati   i  limiti  minimi  di
          velocita'  per  l'am   missione   alla circolazione   sulle
          autostrade   e sulle   strade extraurbane  prin  cipali  di
          determinate categorie di veicoli.
            5.    Con decreto  del Ministro  dei lavori  pubblici, da
          pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della    Repubblica
          italiana,  fermi  restando i poteri   di ordi  nanza  degli
          enti proprietari   di   cui all'art.    6,  possono  essere
          escluse    dal tran sito su talune  autostrade, o tratti di
          esse, anche  altre determinate catego rie  di    veicoli  o
          trasporti,  qualora  le  esigenze  della  circolazione   lo
          richieda no. Ove si tratti di   autoveicoli  destinati    a
          servizi pubblici  di  linea, il  provve dimento e' adottato
          di  concerto  con il Ministro dei trasporti mentre per quel
          li  appartenenti  alle    Forze  armate  il   concerto   e'
          realizzato con il Ministro del la difesa.
            6.  E'  vietata    la circolazione di pedoni e   animali,
          eccezion fatta per le aree di servizio e le  aree di sosta.
          In tali  aree  gli  animali  possono  circola  re  solo  se
          debitamente  custoditi.  Lungo  le  corsie  di emergenza e'
          consen tito il  transito dei pedoni solo per raggiungere  i
          punti per le richieste di soc corso.
            7.  Sulle    carreggiate,  sulle rampe,   sugli svincoli,
          sulle  aree di servi zio o di parcheggio e   in ogni  altra
          pertinenza autostradale e' vietato:
               a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
               b) richiedere o concedere passaggi;
            c) svolgere  attivita' commerciali o di  propaganda sotto
          qualsiasi   forma,  esse  sono  consentite  nelle  aree  di
          servizio  o  di   parcheggio   se   autorizzate   dall'ente
          proprietario;
            d) campeggiare,  salvo che nelle  aree all'uopo destinate
          e    per  il  periodo  stabilito  dall'ente  proprietario o
          concessionario.
            8.  Nelle zone   attigue alla   autostrade o    con  esse
          confinanti  e'  vieta   to, anche   a   chi  sia munito  di
          licenza od    autorizzazione,  svolgere    attivita      di
          propaganda    sotto   qualsiasi    forma   ovvero attivita'
          commerciali  con  offerta  di vendita  agli  utenti   delle
          autostrade stesse.
            9.  Nelle   aree di servizio e  di parcheggio, nonche' in
          ogni altra perti nenza autostradale e' vietato  lasciare in
          sosta  il  veicolo  per  un    tempo  supe     riore   alle
          ventiquattro    ore,  ad    eccezione  che    nei parcheggi
          riservati agli al berghi esistenti nell'ambito autostradale
          o in altre aree analogamente at trezzate.
            10. Decorso il termine indicato al  comma 9,  il  veicolo
          puo'   essere  rimosso  coattivamente;    si  applicano  le
          disposizioni  di cui all'art.  159.
            11. Gli   organi di polizia    stradale  provvedono  alla
          rimozione  dei  vei coli in  sosta che per il  loro stato o
          per  altro fondato motivo  possano  ritenersi  abbandonati,
          nonche'  al  loro trasporto   in uno dei centri di raccolta
          auto  rizzati  a    norma  dell'art.  15  del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica  10  settembre 1982,  n.  915.
          Per    tali  operazioni i   predetti organi di  polizia pos
          sono  incaricare l'ente proprietario.
            12.  Il soccorso stradale e la rimozione del veicoli sono
          consentiti solo  agli enti   e alle   imprese  autorizzati,
          anche  preventivamente,  dall'en  te    proprietario.  Sono
          esentati dall'autorizzazione   le  Forze  armate  e  di  po
          lizia.
            13.  Chiunque viola  le disposizioni del comma 2, lettere
          e) ed f), e' soggetto alla    sanzione  amministrativa  del
          pagamento     di  una  somma  da                       lire
          seicentoseimila                  a                     lire
          duemilioniquattrocentoventiquattromila.
            14. Chiunque  viola le disposizioni del  comma 7, lettere
          a),    b)  e d), e'  soggetto alla  sanzione amministrativa
          del pagamento   di una somma             da            lire
          sessantamilaseicento                a                  lire
          duecentoquarantaduemilaquattrocento,  salvo  l'applicazione
          delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112.
            15.  Chiunque viola le disposizioni dei  commi 7, lettera
          c), e 8 e'  soggetto  alla  sanzione    amministrativa  del
          pagamento  di    una somma da lire  seicentoseimila a  lire
          duemilioniquattrocentoventiquattromila.      Dalla    detta
          violazione  consegue  la sanzione amministrativa accessoria
          del fermo amministrativo del veicolo  per giorni  sessanta,
          secondo  le  disposizioni di cui al capo I, sezione II, del
          titolo VI.
            16. Chiunque viola  le altre disposizioni del    presente
          articolo  e'  sog  getto alla sanzione amministrativa   del
          pagamento di una somma da lire sessantamilaseicento a  lire
          duecentoquarantaduemilaquattrocento.    Se    la violazione
          riguarda  le disposizioni  di cui  al  comma 6  la sanzione
          e'   da    lire   trentaseimilatrecentosessanta   a    lire
          centoquarantacinquemilaquattrocen toquaranta.
            17. Accertate le  violazioni di cui ai  commi 2 e 4,  gli
          organi  di  polizia impongono ai  conducenti di abbandonare
          con   i veicoli stessi l'autostrada,  dando  la  necessaria
          assistenza  per il detto abbandono.  Nelle  ipotesi di  cui
          al  comma 2,  lettere e)  ed f),  la norma  si applica solo
          nel caso in cui   non sia possibile riportare    il  carico
          nelle condizioni previste dalle presenti norme".
            "Art.   215   (Sanzione   accessorie  della  rimozione  o
          blocco  del veicolo). - 1.  Quando, ai sensi  del  presente
          codice,      e'   prevista  la  sanzione     amministrativa
          accessoria  della   rimozione   del   veicolo, questa    e'
          operata     dagli  organi  di  polizia   che  accertano  la
          violazione, i quali provvedono a che   il veicolo,  secondo
          le  norme  di  cui al   regolamento di  esecuzione, sia tra
          sportato e  custodito in luoghi  appositi.   L'applicazione
          della    sanzione  acces  soria  e' indicata nel verbale di
          contestazione notificato a termine dell'art.  201.
            2.  I  veicoli  rimossi  ai  sensi  del  comma   1   sono
          restituiti  all'avente   diritto,   previo  rimborso  delle
          spese   di   intervento, rimozione  e    custodia,  con  le
          modalita'  previste  dal    regolamento di esecuzione. Alle
          dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice
          civile.
            3.  Nell'ipotesi  in  cui  e'    consentito il blocco del
          veicolo, questo e'  disposto  dall'organo  di  polizia  che
          accerta  la  violazione, secondo le modalita' stabilite dal
          regolamento. Dell'eseguito blocco  e'  fatta  menzione  nel
          verbale  di  contestazione  notificato   ai sensi dell'art.
          201. La  rimozione del blocco  e' effettuata a    richiesta
          dell'avente  diritto,    previo pagamento   delle spese  di
          intervento,  bloccaggio e rimozione  del   blocco,  secondo
          le    modalita'   stabilite nel   regola mento. Alle  dette
          spese  si applica  il comma  3 dell'art.   2756 del  codice
          civile.
            4.  Trascorsi  centottanta giorni dalla notificazione del
          verbale con tenente  la  contestazione  della violazione  e
          l'indicazione  della effettuata  ri   mozione   o   blocco,
          senza    che    il    proprietario   o l'intestatario   del
          documento    di    circolazione    si  siano     presentati
          all'ufficio  o    comando  da cui   dipende l'organo che ha
          effettuato la rimozione o   il blocco,  il  veicolo    puo'
          essere  alie  nato    o  demolito  secondo   le   modalita'
          stabilite dal  regolamento.  Nell'ipotesi  di  alienazione,
          il  ricavato   serve   alla   soddisfazione della  sanzione
          pecuniaria  se non   versata,   nonche' delle   spese    di
          rimozione,    di custodia   e    di  bloc  co.  L'eventuale
          residuo  viene  restituito all'avente diritto.
            5. Avverso la sanzione   amministrativa accessoria  della
          rimozione  o del   blocco del  veicolo  e'  ammesso ricorso
          al  prefetto, a  norma dell'art. 203".
            - Per il testo  degli articoli 927, 928 e 929  del codice
          civile v.  in nota al titolo.