Art. 3. 1. La provincia fissa le tariffe delle somme dovute ai centri di raccolta per il prelievo, la custodia, la cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e la demolizione dei veicoli, ovvero soltanto per le prime due operazioni in caso di vendita ai sensi del comma 4 dell'articolo 2, nonche' i criteri di detrazione dai corrispettivi dovuti dei valori standardizzati delle singole tipologie di materiali recuperabili. La tariffa e' determinata, distintamente per le ipotesi di conferimento di cui agli articoli 1 e 2, sulla base di criteri forfettari correlati alla categoria di appartenenza e al valore medio di mercato del veicolo. 2. L'onere finanziario e' posto a carico dell'ente proprietario della strada sulla quale il veicolo e' stato rinvenuto o del concessonario della stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 ottobre 1999 Il Ministro dell'interno Russo Jervolino Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato Il Ministro dell'ambiente Ronchi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro dei trasporti e della navigazione Treu Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1999 Registro n. 3 Interno, foglio n. 71