Art. 3.
  1. La  provincia fissa le tariffe  delle somme dovute ai  centri di
raccolta per il prelievo, la  custodia, la cancellazione dal pubblico
registro  automobilistico  (P.R.A.)  e la  demolizione  dei  veicoli,
ovvero soltanto  per le prime  due operazioni  in caso di  vendita ai
sensi del  comma 4 dell'articolo  2, nonche' i criteri  di detrazione
dai  corrispettivi dovuti  dei  valori  standardizzati delle  singole
tipologie  di  materiali  recuperabili. La  tariffa  e'  determinata,
distintamente per le ipotesi di conferimento di cui agli articoli 1 e
2,  sulla base  di  criteri forfettari  correlati  alla categoria  di
appartenenza e al valore medio di mercato del veicolo.
  2.  L'onere finanziario  e' posto  a carico  dell'ente proprietario
della  strada  sulla  quale  il  veicolo e'  stato  rinvenuto  o  del
concessonario della stessa.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 22 ottobre 1999
                       Il Ministro dell'interno
                           Russo Jervolino
                 Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                                Amato
                      Il Ministro dell'ambiente
                               Ronchi
                      Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               Bersani
            Il Ministro dei trasporti e della navigazione
                                Treu
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1999
  Registro n. 3 Interno, foglio n. 71