Art. 2. 1. Le strade gia' appartenenti al demanio statale non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale individuata ai sensi dell'articolo 1 sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Nell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, sono fatte salve le esigenze connesse all'esercizio delle competenze nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni.
Note all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'art. 101, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Le strade e autostrade, gia' appartenenti al demanio statale ai sensi dell'art. 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, sono trasferite, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 98, comma 2, del presente decreto legislativo, al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui all'art. 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al demanio degli enti locali. Tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade medesime". - Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 3, lettera b), della citata legge 15 marzo 1997, n. 59: "3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie: a) (omissis); b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico".