Art. 2. 
  1. Le strade gia' appartenenti  al  demanio  statale  non  comprese
nella rete autostradale e stradale  nazionale  individuata  ai  sensi
dell'articolo 1  sono  trasferite  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri ai  sensi  dell'articolo  101,  comma  1,  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
  2. Nell'esercizio delle funzioni  e  dei  compiti  conferiti,  sono
fatte salve le esigenze connesse all'esercizio delle competenze nelle
materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b),  della  legge  15
marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni. 
 
           Note all'art. 2:
            -  Si  trascrive  il  testo dell'art.   101, comma 1, del
          citato decreto legislativo  31 marzo  1998, n.   112    "Le
          strade    e  autostrade,    gia'  appartenenti al   demanio
          statale  ai sensi  dell'art. 822  del codice civile  e  non
          comprese  nella  rete  autostradale   e stradale nazionale,
          sono  trasferite, con   il decreto   del  Presidente    del
          Consiglio  dei Ministri  di  cui   all'art.  98,  comma  2,
          del    presente    decreto  legislativo,  al  demanio delle
          regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui  all'art. 4,
          comma 1, della  legge 15 marzo  1997, n.   59,  al  demanio
          degli   enti   locali.   Tali   leggi   attribuiscono  agli
          enti titolari anche il compito della gestione delle  strade
          medesime".
            -  Si  trascrive il testo  dell'art. 1,  comma 3, lettera
          b), della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:
            "3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi   1 e  2  le
          funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
              a) (omissis);
            b) difesa,  forze armate, armi  e munizioni, esplosivi  e
          materiale strategico".