Art. 3. 
  1. Le disposizioni del presente decreto  legislativo  si  applicano
alle regioni a  statuto  speciale  con  le  modalita'  stabilite  dai
rispettivi  statuti  e  dalle  relative  norme  di   attuazione,   in
conformita'  a  quanto  previsto   dall'articolo   10   del   decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con  i  provvedimenti  legislativi
attuativi dei relativi statuti possono  essere  introdotte  modifiche
delle tabelle relative alle regioni a statuto speciale,  allegate  al
presente   decreto   legislativo,   ad   eccezione   di   quelle   di
individuazione  delle  autostrade  e  dei  trafori.  Nelle   province
autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze
alle stesse  attribuite,  la  materia  di  cui  al  presente  decreto
legislativo  rimane  disciplinata  da  quanto  gia'  disposto   dalle
apposite norme di attuazione dello statuto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1999 
                               CIAMPI 
                                    D'Alema, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                    Bellillo, Ministro per gli affari 
                                  regionali 
                                         Micheli, Ministro dei lavori 
                                  pubblici 
                                     Piazza, Ministro per la funzione 
                                  pubblica 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
 
           Nota all'art. 3:
            -  Si  trascrive il testo dell'art. 10 del citato decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
            "Art.  10 (Regioni  a  statuto  speciale). -  1.  Con  le
          modalita'  previste  dai  rispettivi  statuti si provvede a
          trasferire alle regioni a statuto speciale  e alle province
          autonome di Trento  e di Bolzano, in   quanto   non   siano
          gia'    attribuite, le   funzioni   e  i  compiti conferiti
          dal presente  decreto legislativo  alle regioni  a  statuto
          ordinario".