Art. 10. Modalita' di erogazione del contributo e controllo 1. Sulla base dei consuntivi semestrali presentati dalle imprese beneficiarie a stato di avanzamento lavori, redatti in conformita' al modello riportato nell'allegato C, e' erogato un importo sino all'80% dell'importo erogabile, entro trenta giorni dalla data di ricezione dei consuntivi stessi. 2. Il primo di tali consuntivi riguardera' i costi sostenuti dall'inizio del programma all'ultimo giorno del mese antecedente la data di emissione del decreto ministeriale di concessione dei benefici di cui all'articolo 7. I successivi riguarderanno i costi sostenuti rispettivamente per ciascun semestre a partire dalla sopracitata data di emissione del decreto ministeriale di concessione. 3. Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilevi l'incompletezza della documentazione di cui al comma 2, provvede a richiedere i dati e le notizie mancanti entro il predetto termine di trenta giorni e provvede alla relativa erogazione entro i successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi di risposta, a meno che non rilevi la non conformita' alla presente normativa dei dati forniti dall'impresa. 4. Per l'erogazione del 20% a saldo e' effettuata una visita finale di accertamento da parte di una commissione ministeriale, nominata dal Direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, che ha l'incarico di verificare l'effettivita' della spesa e la coerenza della stessa con il programma approvato, nonche' il completamento di quelle fasi del programma che, pur non oggetto di contributo, sono da considerare parte integrante del programma stesso. 5. La visita finale di accertamento e' effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'ultimo consuntivo. Il verbale di accertamento e' redatto entro trenta giorni dall'effettuazione della visita. L'erogazione a saldo e' disposta nei successivi trenta giorni.