Art. 10.
          Modalita' di erogazione del contributo e controllo
  1. Sulla  base dei  consuntivi semestrali presentati  dalle imprese
beneficiarie a stato di avanzamento lavori, redatti in conformita' al
modello riportato nell'allegato C, e' erogato un importo sino all'80%
dell'importo erogabile,  entro trenta giorni dalla  data di ricezione
dei consuntivi stessi.
  2.  Il  primo di  tali  consuntivi  riguardera' i  costi  sostenuti
dall'inizio del  programma all'ultimo giorno del  mese antecedente la
data  di  emissione  del  decreto  ministeriale  di  concessione  dei
benefici di  cui all'articolo 7.  I successivi riguarderanno  i costi
sostenuti  rispettivamente  per  ciascun  semestre  a  partire  dalla
sopracitata   data  di   emissione   del   decreto  ministeriale   di
concessione.
  3.   Qualora  il   Ministero   dell'industria,   del  commercio   e
dell'artigianato rilevi  l'incompletezza della documentazione  di cui
al comma 2, provvede a richiedere  i dati e le notizie mancanti entro
il  predetto  termine  di  trenta giorni  e  provvede  alla  relativa
erogazione  entro i  successivi trenta  giorni dalla  ricezione degli
elementi di risposta,  a meno che non rilevi la  non conformita' alla
presente normativa dei dati forniti dall'impresa.
  4. Per l'erogazione del 20% a saldo e' effettuata una visita finale
di accertamento  da parte  di una commissione  ministeriale, nominata
dal  Direttore generale  per  il coordinamento  degli incentivi  alle
imprese, che ha l'incarico di verificare l'effettivita' della spesa e
la  coerenza della  stessa  con il  programma  approvato, nonche'  il
completamento di  quelle fasi del  programma che, pur non  oggetto di
contributo,  sono  da  considerare  parte  integrante  del  programma
stesso.
  5.  La visita  finale di  accertamento e'  effettuata entro  trenta
giorni dalla data di ricezione  dell'ultimo consuntivo. Il verbale di
accertamento e' redatto entro  trenta giorni dall'effettuazione della
visita.  L'erogazione  a  saldo  e' disposta  nei  successivi  trenta
giorni.