Art. 11. Modalita' di restituzione del contributo 1 . I benefici di cui all'articolo 8 sono rimborsati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza corresponsione di interessi, in conformita' a quanto previsto al successivo comma. 2. Le restituzioni dei finanziamenti ricevuti avvengono gradualmente in rate crescenti, per un periodo di otto anni, con la progressione indicata nella tabella riportata nell'allegato D. 3. Il primo versamento di restituzione del contributo viene effettuato entro il 31 di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si conseguono le condizioni produttive di regime e comunque entro la fine del mese successivo all'erogazione del saldo. Le restituzioni affluiscono nel bilancio di entrata dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo 7100 dell'unita' previsionale di base 6.2.1.16 "Incentivi alle imprese", dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 237. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 ottobre 1999 Il Ministro: Bersani Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1999 Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 260
Nota all'art. 11: - Per il testo dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 149/1993 si veda in nota alle premesse.