Art. 11.
               Modalita' di restituzione del contributo
  1 . I  benefici di cui all'articolo 8 sono  rimborsati al Ministero
dell'industria,    del    commercio   e    dell'artigianato,    senza
corresponsione  di interessi,  in  conformita' a  quanto previsto  al
successivo comma.
  2.   Le   restituzioni   dei   finanziamenti   ricevuti   avvengono
gradualmente in rate  crescenti, per un periodo di otto  anni, con la
progressione indicata nella tabella riportata nell'allegato D.
  3.  Il  primo  versamento  di  restituzione  del  contributo  viene
effettuato entro  il 31 di  gennaio dell'anno successivo a  quello in
cui si conseguono le condizioni produttive di regime e comunque entro
la fine del mese successivo all'erogazione del saldo.
  Le restituzioni affluiscono nel bilancio di entrata dello Stato per
essere   riassegnate   al   pertinente  capitolo   7100   dell'unita'
previsionale di  base 6.2.1.16 "Incentivi alle  imprese", dello stato
di  previsione   del  Ministero   dell'industria,  del   commercio  e
dell'artigianato per gli  interventi di cui all'articolo  6, comma 7,
della legge 19 luglio 1993, n. 237.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 14 ottobre 1999
                                                 Il Ministro: Bersani
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1999
  Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 260
 
           Nota all'art. 11:
            -  Per  il testo dell'art. 6,  comma 7, del decreto-legge
          n. 149/1993 si veda in nota alle premesse.