Art. 2. Definizione degli interventi 1. Per interventi di riconversione si intendono investimenti diretti alla realizzazione di nuove iniziative produttive in campo civile e duale o all'espansione di attivita' civili o duali esistenti nell'ambito dell'impresa in sostituzione di strutture destinate alla produzione di materiali di armamento, dismesse. 2. E' considerato intervento di riconversione anche la predisposizione, con opportuni interventi di bonifica, di aree o parti di stabilimenti, precedentemente destinate a produzioni militari, per la loro utilizzazione, anche da parte di soggetti non in possesso dei requisiti previsti all'articolo 1 del presente regolamento, in iniziative produttive, commerciali, di servizi o turistiche, rivolte al mercato civile.