Art. 2.
                     Definizione degli interventi
  1.  Per  interventi  di  riconversione  si  intendono  investimenti
diretti alla  realizzazione di  nuove iniziative produttive  in campo
civile e duale o all'espansione di attivita' civili o duali esistenti
nell'ambito dell'impresa in sostituzione  di strutture destinate alla
produzione di materiali di armamento, dismesse.
  2.   E'   considerato   intervento  di   riconversione   anche   la
predisposizione,  con opportuni  interventi  di bonifica,  di aree  o
parti  di   stabilimenti,  precedentemente  destinate   a  produzioni
militari, per la  loro utilizzazione, anche da parte  di soggetti non
in  possesso  dei  requisiti  previsti all'articolo  1  del  presente
regolamento,  in iniziative  produttive,  commerciali,  di servizi  o
turistiche, rivolte al mercato civile.