Art. 3.
            Fondi destinati ad interventi di riconversione
  1. In  deroga a  quanto previsto  dal comma  3 dell'articolo  2 del
decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 434, lo stanziamento riservato
agli  interventi  di  riconversione e'  determinato  annualmente  dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio
decreto, sulla base dei programmi presentati.
 
           Nota all'art. 3:
            -    Il  testo   del comma   3 dell'art.   2 del  decreto
          ministeriale  2 agosto 1995, n. 434, e' il seguente:
            "3. Agli interventi previsti dal comma  7,  art.  6,  del
          decreto-legge n.  149/1993, convertito,  con modificazioni,
          nella  legge    19  luglio  1993,    n.    237,    e    non
          riconducibili  alle  tipologie   indicate   nel  precedente
          comma  e' riservato il  20% dello stanziamento previsto dal
          comma   7, art.   6,   del decreto-legge    n.    149/1993,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,
          n.  237.  Le  modalita'  ed  i  criteri di concessione sono
          determinati con specifico regolamento".