Art. 3. Fondi destinati ad interventi di riconversione 1. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 434, lo stanziamento riservato agli interventi di riconversione e' determinato annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, sulla base dei programmi presentati.
Nota all'art. 3: - Il testo del comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 434, e' il seguente: "3. Agli interventi previsti dal comma 7, art. 6, del decreto-legge n. 149/1993, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, e non riconducibili alle tipologie indicate nel precedente comma e' riservato il 20% dello stanziamento previsto dal comma 7, art. 6, del decreto-legge n. 149/1993, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237. Le modalita' ed i criteri di concessione sono determinati con specifico regolamento".