Art. 4.
         Comitato per la riconversione produttiva nel campo
             civile e duale dell'industria della difesa
  1. Al  fine di  assicurare la  coordinata e  razionale applicazione
anche  degli interventi  di cui  all'articolo  2 il  comitato di  cui
all'articolo 4  del decreto  ministeriale 2 agosto  1995, n.  434, e'
integrato  con  un  rappresentante  del Ministero  del  tesoro  e  un
rappresentante della Confindustria.
  2. Il comitato esprime i pareri in merito ai punteggi da attribuire
per  ciascuno  dei  criteri  di priorita'  indicati  nell'articolo  5
nonche' sui singoli programmi di investimento.
 
           Nota all'art. 4:
            -  Il  testo    dell'art.  4  del  decreto ministeriale 2
          agosto 1995, n.  424, e' il seguente:
            "Art.  4. -  1. Al  fine di  assicurare la  coordinata  e
          razionale  applicazione    degli    interventi    di    cui
          all'art.  2,  comma  1,  e' istituito il   Comitato per  la
          razionalizzazione,       la   ristrutturazione   produttiva
          dell'industria  della   Difesa  presieduto   dal   Ministro
          dell'industria,  del    commercio  ed artigianato o   da un
          sottosegretrio da    lui  delegato    e  composto    da  un
          rappresentante  per    ciascuno  dei  Ministeri:      della
          difesa,       dell'industria,     del      commercio      e
          dell'artigianato,   della   Presidenza   del  Consiglio   -
          Ufficio coordinamento  produzione  materiali  di armamento,
          nonche'   da   tre esperti, senza  diritto di  voto, scelti
          tra persone  di qualificata esperienza  nel  settore e  non
          legate    da  rapporti    di    dipendenza,  consulenza   o
          partecipazione  a    consigli di amministrazione di aziende
          del settore.
            2.  Per   ogni componente   effettivo   e'   nominato  un
          supplente.    I  componenti effettivi   del Comitato   sono
          nominati per  un quinquennio con   decreto   del   Ministro
          dell'industria,   del   commercio   e dell'artigianato.  Il
          Comitato  e'  costituito  validamente  con  la  maggioranza
          assoluta  dei  componenti e delibera a maggioranza assoluta
          dei  presenti.  Il  Comitato  puo'  essere  confermato  per
          un   solo  quinquennio  successivo  a  quello  della  prima
          nomina.
            3.    Alla    segreteria   del   Comitato   provvede   il
          Ministero     dell'industria,     del      commercio      e
          dell'artigianato".