Art. 4. Comitato per la riconversione produttiva nel campo civile e duale dell'industria della difesa 1. Al fine di assicurare la coordinata e razionale applicazione anche degli interventi di cui all'articolo 2 il comitato di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 434, e' integrato con un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante della Confindustria. 2. Il comitato esprime i pareri in merito ai punteggi da attribuire per ciascuno dei criteri di priorita' indicati nell'articolo 5 nonche' sui singoli programmi di investimento.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 4 del decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 424, e' il seguente: "Art. 4. - 1. Al fine di assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, e' istituito il Comitato per la razionalizzazione, la ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio ed artigianato o da un sottosegretrio da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri: della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Presidenza del Consiglio - Ufficio coordinamento produzione materiali di armamento, nonche' da tre esperti, senza diritto di voto, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza, consulenza o partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore. 2. Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. I componenti effettivi del Comitato sono nominati per un quinquennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Comitato e' costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Comitato puo' essere confermato per un solo quinquennio successivo a quello della prima nomina. 3. Alla segreteria del Comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".