Art. 6.
              Interventi ammessi e misura del contributo
  1.  Sono  ammessi  a  contributo gli  interventi  di  riconversione
produttiva avviati a partire dall'11 marzo 1993.
  2. Il programma  di riconversione e' valutato, in  ogni caso, nella
sua  globalita'  ed ammesso  a  contributo  limitatamente alle  spese
sostenute dai soggetti in possesso  dei requisiti di cui all'articolo
1 del presente regolamento.
  3.  L'ammontare  del  contributo   e'  determinato  in  misura  non
superiore  al  70%  dei  costi  ammessi.  Il  contributo  massimo  e'
assegnato  al  programma  che   risultera'  primo  della  graduatoria
risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 5. Per i
successivi  programmi  il  contributo  e' calcolato  in  ragione  del
rapporto  tra il  punteggio  conseguito da  ciascuno  e il  punteggio
massimo.
  4.  Il  contributo  massimo  e' assegnato  anche  ai  programmi  di
riconversione  da realizzare  in  attuazione di  specifiche norme  di
legge.