Art. 6. Interventi ammessi e misura del contributo 1. Sono ammessi a contributo gli interventi di riconversione produttiva avviati a partire dall'11 marzo 1993. 2. Il programma di riconversione e' valutato, in ogni caso, nella sua globalita' ed ammesso a contributo limitatamente alle spese sostenute dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente regolamento. 3. L'ammontare del contributo e' determinato in misura non superiore al 70% dei costi ammessi. Il contributo massimo e' assegnato al programma che risultera' primo della graduatoria risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 5. Per i successivi programmi il contributo e' calcolato in ragione del rapporto tra il punteggio conseguito da ciascuno e il punteggio massimo. 4. Il contributo massimo e' assegnato anche ai programmi di riconversione da realizzare in attuazione di specifiche norme di legge.