Art. 7. Presentazione delle domande di contributo e modalita' istruttorie 1. I soggetti di cui all'articolo 1, che intendono usufruire dei contributi per la riconversione produttiva previsti dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, presentano domanda in originale e copia, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento. Per gli anni successivi le nuove domande sono presentate a partire dal 15 febbraio e non oltre il 15 marzo di ciascun anno. 2. Le domande devono essere redatte in conformita' al modello riportato nell'allegato A e devono essere corredate della documentazione di cui all'allegato B. 3. Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilevi la necessita' di ulteriori chiarimenti provvede a richiedere i dati e le notizie mancanti, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda. 4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'istruttoria, verificando in particolare: a) la completezza e i contenuti della documentazione prodotta e la conforinita' di quest'ultima a quanto richiesto dalla legge e dal presente regolamento; b) la sussistenza dei requisiti di legge stabiliti per le imprese richiedenti; c) la validita' tecnicoeconomica del progetto ed il relativo piano di copertura finanziaria. 5. Le domande ritenute ammissibili sono selezionate in base ai criteri di cui all'articolo 5 e, sulla base dei punteggi attribuiti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato redige una graduatoria di merito. 6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 4, provvede all'approvazione delle domande, fissando per ognuna l'ammontare del contributo.
Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 149/1993 si veda in nota alle premesse.