Art. 7.
              Presentazione delle domande di contributo
                       e modalita' istruttorie
  1. I  soggetti di cui  all'articolo 1, che intendono  usufruire dei
contributi per la riconversione  produttiva previsti dall'articolo 6,
comma 7,  del decreto-legge 20  maggio 1993, n. 149,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, presentano domanda
in originale  e copia, al  Ministero dell'industria, del  commercio e
dell'artigianato  - Direzione  generale  per  il coordinamento  degli
incentivi  alle imprese,  entro sessanta  giorni dalla  pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana  del  presente
regolamento. Per gli anni successivi le nuove domande sono presentate
a partire dal 15 febbraio e non oltre il 15 marzo di ciascun anno.
  2.  Le domande  devono  essere redatte  in  conformita' al  modello
riportato   nell'allegato  A   e   devono   essere  corredate   della
documentazione di cui all'allegato B.
  3.   Qualora  il   Ministero   dell'industria,   del  commercio   e
dell'artigianato  rilevi  la   necessita'  di  ulteriori  chiarimenti
provvede a  richiedere i dati  e le notizie mancanti,  entro sessanta
giorni dalla data di ricezione della domanda.
  4. Il  Ministero dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato
provvede all'istruttoria, verificando in particolare:
  a) la completezza e i  contenuti della documentazione prodotta e la
conforinita' di  quest'ultima a  quanto richiesto  dalla legge  e dal
presente regolamento;
  b) la sussistenza  dei requisiti di legge stabiliti  per le imprese
richiedenti;
  c) la validita' tecnicoeconomica del  progetto ed il relativo piano
di copertura finanziaria.
  5.  Le domande  ritenute ammissibili  sono selezionate  in base  ai
criteri di cui all'articolo 5  e, sulla base dei punteggi attribuiti,
il Ministero dell'industria, del  commercio e dell'artigianato redige
una graduatoria di merito.
  6. Il  Ministero dell'industria, del commercio  e dell'artigianato,
sentito  il  parere del  comitato  di  cui all'articolo  4,  provvede
all'approvazione delle  domande, fissando per ognuna  l'ammontare del
contributo.
 
           Nota all'art. 7:
            -  Per  il testo dell'art. 6,  comma 7, del decreto-legge
          n. 149/1993 si veda in nota alle premesse.