Art. 8.
             Modalita' per la concessione del contributo
  1. Il  Ministero dell'industria, del commercio  e dell'artigianato,
emana entro trenta giorni dalla data di approvazione della domanda il
decreto di  concessione dei  benefici, in  relazione al  programma di
riconversione approvato.
  2.  Il   decreto  di   concessione  e'  notificato   dal  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale
per  il  coordinamento  degli  incentivi alle  imprese,  ai  soggetti
beneficiari,   all'atto   del  perfezionamento   amministrativo   del
provvedimento.
  3. Entro trenta  giorni dalla notifica del  decreto di concessione,
l'impresa   interessata  deve   sottoscrivere   il  disciplinare   di
concessione, il quale definisce:
    a) il contraente responsabile;
    b) l'oggetto del programma;
    c) i tempi di realizzazione;
    d) l'entita' dei costi ammessi;
    e) l'entita' dei benefici concessi;
    f) le modalita' di erogazione dei benefici concessi;
  g) le modalita' di erogazione dei benefici, in relazione a stati di
avanzamento dei lavori semestrali;
    h) le modalita' di restituzione del contributo erogato.
  4. I  contributi sono concessi  nella misura prevista  nell'art. 6,
secondo  l'ordine  di  graduatoria  fino  all'esaurimento  dei  fondi
disponibili.
  5. Nel caso in cui il  programma venga realizzato soltanto in parte
da un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, il
disciplinare  di  concessione  dovra'   prevedere  come  obbligo  del
beneficiario  la  completa realizzazione  dell'iniziativa  produttiva
prospettata, pena l'eventuale revoca del contributo.