Art. 8. Modalita' per la concessione del contributo 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana entro trenta giorni dalla data di approvazione della domanda il decreto di concessione dei benefici, in relazione al programma di riconversione approvato. 2. Il decreto di concessione e' notificato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, ai soggetti beneficiari, all'atto del perfezionamento amministrativo del provvedimento. 3. Entro trenta giorni dalla notifica del decreto di concessione, l'impresa interessata deve sottoscrivere il disciplinare di concessione, il quale definisce: a) il contraente responsabile; b) l'oggetto del programma; c) i tempi di realizzazione; d) l'entita' dei costi ammessi; e) l'entita' dei benefici concessi; f) le modalita' di erogazione dei benefici concessi; g) le modalita' di erogazione dei benefici, in relazione a stati di avanzamento dei lavori semestrali; h) le modalita' di restituzione del contributo erogato. 4. I contributi sono concessi nella misura prevista nell'art. 6, secondo l'ordine di graduatoria fino all'esaurimento dei fondi disponibili. 5. Nel caso in cui il programma venga realizzato soltanto in parte da un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, il disciplinare di concessione dovra' prevedere come obbligo del beneficiario la completa realizzazione dell'iniziativa produttiva prospettata, pena l'eventuale revoca del contributo.